Cassazione Penale, Sentenza n. 14920/2023 del 07/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imputato che impugna per vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante della destrezza (art. 625 n. 4 c.p.), sostenendo che la Corte territoriale avrebbe apoditticamente e con travisamento probatorio attribuito all'imputato la condotta distrattiva che avrebbe agevolato la sottrazione del cellulare
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso. La sentenza di merito (Corte d'appello di Milano) aveva confermato la condanna per furto aggravato, escludendo tuttavia l'aggravante dell'essere il fatto commesso da più persone riunite; la Corte d'appello ha ritenuto applicabile l'aggravante della destrezza in base alla valutazione complessiva della dinamica (tecnica dell'abbraccio e comportamento distrattivo dell'imputato), e la Cassazione ha ritenuto il ricorso generico e non idoneo a invertire quella valutazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 625 n. 4 c.p. (aggravante della destrezza)
L'aggravante ha natura oggettiva e riguarda la modalità della condotta; perciò, ove la tecnica utilizzata abbia agevolato la sottrazione, essa si applica a tutti i concorrenti nel reato anche se non è individuato con certezza il materiale autore della sottrazione
art. 616 c.p.p.
Prevede le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla cassa delle ammende (applicata nel caso in esame per euro 3.000)
Massime di principio
- L'aggravante della destrezza è oggettiva: se la modalità del fatto mostra una tecnica distrattiva, l'aggravante può essere applicata a tutti i partecipanti, anche senza individuare il materiale autore della presa
- La valutazione complessiva della dinamica del fatto (dichiarazioni della vittima, comportamento del gruppo) legittima la ricostruzione dei giudici di merito; contestazioni generiche in Cassazione sono spesso inammissibili
- Per impugnare con successo una motivazione di fatto occorre indicare elementi concreti e documenti che smentiscano la ricostruzione di merito: la mera negazione non basta
- La Corte di legittimità richiede motivi specifici e argomentati contro la valutazione probatoria: il ricorso che non si confronta con l'intero svolgimento del discorso giustificativo è destinato all'inammissibilità
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14843/2023 del 07/04/2023
- Sentenza penale · 7 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14845/2023 del 07/04/2023
- Sentenza penale · 7 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14846/2023 del 07/04/2023
- Sentenza penale · 7 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14847/2023 del 07/04/2023
- Sentenza penale · 7 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14848/2023 del 07/04/2023
- Sentenza penale · 7 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14849/2023 del 07/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →