Cassazione Penale, Sentenza n. 48314/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma in appello della condanna per detenzione e cessione di cocaina e per violazione reiterata della sorveglianza speciale. I ricorrenti contestavano: 1) l'identificazione del ricorrente tramite riconoscimento vocale nelle intercettazioni e la mancanza di indizi gravi, precisi e concordanti; 2) il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena senza considerare il percorso di vita del giovane; 3) il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con una precedente sentenza (n. 703/2016) ritenuta indecifrabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi in massima parte inammissibili o infondati: i primi due motivi (identificazione vocale e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche) sono stati ritenuti generici o manifestamente infondati. Sul punto dell'identificazione la Corte di merito aveva correttamente valorizzato le annotazioni degli ufficiali di polizia giudiziaria, la mancata contestazione da parte dell'imputato e l'assenza di richiesta di perizia fonica. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto legittimo il diniego in ragione della reiterata violazione della misura di prevenzione (sorveglianza speciale). Tuttavia il terzo motivo (continuazione con la sentenza n. 703/2016) è stato ritenuto fondato: la Corte di appello non ha adeguatamente motivato l'affermazione di indecifrabilità della sentenza allegata e ha omesso di esaminare compiutamente la richiesta difensiva. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata e il processo rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
Norma che disciplina i criteri per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che, anche valutando i criteri di cui all'art. 133, la reiterata violazione della sorveglianza speciale ostava al riconoscimento delle attenuanti
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 convertito nella L. n. 176/2020
Disposizione che ha autorizzato lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta; la Corte ha proceduto secondo tale modalità
Massime di principio
- I giudizi di fatto svolti dalla Corte d'appello (es. riconoscimento vocale basato su annotazioni degli operatori e mancata richiesta di perizia fonica) sono difficilmente rivedibili in Cassazione se la motivazione è logica e congrua.
- La mancata richiesta di accertamenti tecnici (perizia fonica) e la mancata contestazione formale in grado di merito indeboliscono le censure basate su identificazioni vocali.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito e può essere escluso per fatti oggettivi (es. reiterate violazioni di misure di prevenzione) purché la decisione sia adeguatamente motivata.
- Se la Corte di merito dichiara indecifrabile o non valuta compiutamente documenti rilevanti (es. sentenze pregresse che possono integrare la continuazione), la Cassazione può annullare e disporre il rinvio per nuovo esame, stante l'obbligo di verifica dell'esistenza di un originario disegno criminoso unico.
- In casi simili è utile, per la difesa, chiedere espressamente perizie tecniche quando l'identificazione è centrale e curare che le istanze difensive relative a vincoli di continuazione siano adeguatamente documentate e articolate in motivi chiari, per evitare il rigetto per genericità.
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