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Sentenza

Sentenza n. 4553/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600574

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna n. 1084/2025, nella parte relativa alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria carta elettronica)

Prevale il privato

La controversia

La parte appellante aveva ottenuto in primo grado l’accoglimento della domanda diretta all’attribuzione della carta elettronica, con accredito dell’importo complessivo di euro 2.500,00. Ha impugnato la sentenza limitatamente alla liquidazione delle spese processuali, lamentando la violazione dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018. In particolare, ha dedotto che la liquidazione di soli euro 500,00, giustificata dal TAR con la serialità e la non complessità della controversia, sarebbe stata inferiore al limite minimo del 50 per cento dei valori medi previsti dai parametri forensi. Ha chiesto la liquidazione di euro 1.189,00, oltre IVA e CPA.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello e ha riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla quantificazione delle spese. Ha ritenuto che, pur essendo la liquidazione delle spese processuali espressione della discrezionalità del giudice e pur essendo legittima una riduzione correlata alla serialità e alla scarsa complessità della controversia, il giudice non possa scendere al di sotto del 50 per cento dei valori medi previsti dalle tabelle parametriche applicabili, in assenza di una diversa convenzione sul compenso. La liquidazione di euro 500,00 è stata quindi ritenuta non corretta perché inferiore ai valori minimi applicabili secondo il d.m. n. 147/2022 per lo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200. Il Collegio ha tuttavia escluso che la motivazione del TAR fosse apodittica, riconoscendo la rilevanza della natura seriale e non complessa del contenzioso. Ha determinato le spese del primo grado in euro 800,00, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Ha compensato integralmente le spese del grado d’appello, ponendo comunque a carico del Ministero la refusione del contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza.

  • art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018

    il Giudice deve tenere “conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”

    In assenza di una diversa convenzione sul compenso, i valori medi tabellari possono essere ridotti, ma non oltre il 50 per cento; la soglia minima è inderogabile dal giudice.

  • d.m. n. 147/2022

    I valori tabellari e la disciplina della riduzione applicabili alla liquidazione delle spese devono essere utilizzati per determinare il compenso relativo allo scaglione da euro 1.101 a euro 5.200, tenendo conto della riduzione prevista dall’art. 4, comma 4.

  • art. 4, comma 4, d.m. n. 147/2022

    La disposizione è richiamata quale criterio per applicare la riduzione ai valori medi tabellari nella liquidazione delle spese.

Massime di principio

  • In assenza di una convenzione scritta tra avvocato e cliente, quando il giudice liquida il compenso professionale o le spese processuali sulla base dei parametri forensi, non può ridurre i valori medi tabellari oltre il 50 per cento.
  • La discrezionalità del giudice nella quantificazione delle spese processuali non consente la liquidazione di somme meramente simboliche o inferiori alla soglia minima inderogabile prevista dai parametri forensi.
  • La serialità e la ridotta complessità della controversia possono giustificare una riduzione dei valori medi tabellari, ma non permettono di scendere al di sotto del limite minimo del 50 per cento previsto dalla disciplina parametrica.
  • La motivazione della liquidazione delle spese non è apodittica quando individua, anche in ragione della natura seriale e non complessa della controversia, le ragioni della riduzione applicata, purché l’importo resti entro i limiti minimi inderogabili.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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