Cassazione Penale, Sentenza n. 17855/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su un unico motivo: vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per avere il Tribunale omesso di confrontarsi con la memoria difensiva. La difesa sosteneva che la condotta dell'indagato dovesse essere ricondotta al reato presupposto della truffa (e non del riciclaggio), richiamando in particolare la "conversazione n. 66" come elemento decisivo a favore di tale ricostruzione. Il ricorrente lamentava che l'ordinanza del Tribunale non avesse menzionato o valutato correttamente quella specifica deduzione difensiva.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice di legittimità non può rivedere le valutazioni di merito compiute dal giudice del riesame (sussistenza dei gravi indizi, esigenze cautelari, adeguatezza della misura), potendo controllare solo la presenza di ragioni giuridicamente significative e l'assenza di manifeste illogicità nella motivazione. Nel caso concreto l'ordinanza impugnata è risultata dotata di ampia e coerente motivazione: il Tribunale aveva espressamente esaminato e confutato le argomentazioni difensive, aveva richiamato e valutato anche la conversazione n. 66 e ne aveva tratto elementi a favore della qualificazione del fatto come riciclaggio (riferimenti a conti correnti, carte bancomat, prelievi). Pertanto la censura sulla motivazione è stata giudicata meramente assertiva e inammissibile. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; dispaccio alla cancelleria per trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.; nessuna rimessione in libertà.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
La Corte interpreta la norma come limite al sindacato di legittimità: il vizio di motivazione è configurabile solo se manca la ragione giuridicamente significativa, la motivazione è apparente o affetta da manifesta illogicità; non è ammesso un controllo che sostituisca la valutazione di merito del giudice del riesame.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, valutando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 94
comma 1-ter e comma 1-bis
Usata per disporre la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario, poiché la sentenza di inammissibilità non comporta la rimessione in libertà, affinché si provveda agli adempimenti previsti per l'informazione al detenuto.
Massime di principio
- Il giudice di legittimità non può riesaminare il compendio probatorio per sostituirsi al giudice del merito: i motivi che chiedono una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
- Per far valere un vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), è necessario dimostrare che la motivazione sia mancante, apparente o affetta da manifesta illogicità: una mera affermazione che il giudice non si è confrontato con le argomentazioni difensive non è sufficiente se l'ordinanza mostra un esame critico delle stesse.
- Quando la decisione del giudice del riesame affronta esplicitamente gli argomenti della difesa (anche citando gli specifici elementi indicati dalla difesa, come conversazioni o documenti) e li confuta con argomentazioni coerenti, il motivo di cassazione sulla motivazione è destinato a soccombere.
- In impugnazioni concernenti misure cautelari, è essenziale documentare omissioni o contraddizioni manifesto-logiche nella motivazione del provvedimento per rendere ammissibile il ricorso per cassazione.
- Il ricorso inammissibile può comportare conseguenze economiche (spese processuali e sanzioni alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), perciò va valutato il rischio di inammissibilità prima della proposizione.
- Se la decisione di legittimità non determina la remissione in libertà, la sentenza deve essere trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti dalle disposizioni di attuazione del c.p.p.
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