Sentenza n. 496/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento del diniego di accesso agli atti scolastici della figlia minore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso alla copia dell'elaborato scritto di italiano della figlia minore
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di studentessa)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto di prendere visione ed estrarre copia dell'elaborato scritto di italiano svolto dalla figlia il 13 ottobre 2025, inizialmente motivando l'istanza con l'esigenza di visionare gli errori e, successivamente, precisando la necessità di consentire alla minore un'autocorrezione meditata e il recupero delle lacune. L'istituto ha negato il rilascio della copia, ritenendo sufficiente la presa visione già avvenuta e sostenendo che, durante l'anno scolastico, il processo di valutazione e insegnamento-apprendimento fosse ancora in corso. La ricorrente ha impugnato il diniego ai sensi dell'art. 116 c.p.a., deducendo la sussistenza dell'interesse concreto, personale e attuale all'accesso, la natura di documento amministrativo dell'elaborato e l'illegittimità del diniego per difetto di motivazione e mancato bilanciamento con l'interesse conoscitivo. Il giudice ha inoltre esaminato la differenza tra mera visione e rilascio di copia.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che l'elaborato scritto svolto durante l'anno scolastico costituisca documento amministrativo ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d), l. 241/1990, in quanto atto endoprocedimentale redatto dall'alunno, validato dall'amministrazione e destinato a confluire nel procedimento di valutazione scolastica. Le ragioni esposte dalla genitrice, collegate alla comprensione degli errori e all'autovalutazione della studentessa, integrano un interesse concreto, personale e attuale all'accesso. Il diniego è stato giudicato privo di legittima motivazione, poiché fondato su una formula assertiva e non accompagnato da un effettivo bilanciamento tra l'interesse conoscitivo e eventuali interessi contrapposti, in violazione dell'art. 3 l. 241/1990. La mera visione del compito non equivale al rilascio della copia, poiché non consente necessariamente un esame meditato, comparativo e ripetuto dell'elaborato. L'amministrazione scolastica è stata quindi ordinata a rilasciare alla ricorrente, entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza, copia conforme della prova scritta. Le spese sono state poste a carico dell'amministrazione, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina l'impugnazione dei dinieghi di accesso agli atti davanti al giudice amministrativo.
art. 22, comma 1, lett. d), l. 241/1990
La prova scritta scolastica è qualificata come documento amministrativo, trattandosi di atto endoprocedimentale validato dall'amministrazione e destinato al procedimento di valutazione.
art. 24 l. 241/1990
Le cause di esclusione e i bilanciamenti previsti dalla norma sono tassativi e costituiscono i limiti all'esercizio del diritto di accesso documentale.
art. 3 l. 241/1990
Il diniego di accesso deve essere adeguatamente motivato e deve confrontarsi con l'interesse conoscitivo e con gli eventuali interessi contrapposti.
art. 1, comma 3, d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122
La valutazione scolastica riguarda anche i processi di autovalutazione degli alunni, riconoscendo rilievo alla comprensione degli errori e al miglioramento del percorso di apprendimento.
Massime di principio
- L'elaborato scritto svolto da uno studente nell'ambito dell'attività didattica costituisce documento amministrativo quando è validato dall'istituzione scolastica e destinato a confluire nel procedimento di valutazione dell'alunno.
- L'interesse del genitore o dello studente a conoscere gli errori dell'elaborato e a utilizzarlo per l'autovalutazione e il miglioramento dell'apprendimento integra un interesse concreto, personale e attuale ai sensi dell'art. 22 l. 241/1990.
- Il diritto di accesso documentale comprende, ove richiesto e salvo specifiche cause di esclusione, sia la visione sia l'estrazione di copia; la mera visione non soddisfa la richiesta di copia quando non consente un esame autonomo, meditato e ripetuto del documento.
- Il diniego di accesso deve essere sorretto da una motivazione effettiva e da un bilanciamento concreto tra l'interesse conoscitivo dell'istante e gli eventuali interessi contrapposti; una motivazione meramente assertiva non è sufficiente.
- La natura tecnico-discrezionale della valutazione dei docenti non esclude l'accesso all'elaborato sottostante, poiché l'accesso è funzionale anche al diritto sostanziale dello studente all'autovalutazione del proprio percorso di apprendimento.
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