Cassazione Civile, Ordinanza n. 02600/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (previdenza)
La controversia
I ricorrenti chiedevano il riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all'amianto previsti dalla legge n. 257 del 1992, art. 13. La Corte d'appello aveva dichiarato improponibile la domanda perché non risultava proposta la domanda amministrativa all'INPS, ritenendo insufficiente quella eventualmente indirizzata all'INAIL. Con il ricorso per cassazione i lavoratori e gli eredi deducevano plurime violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte territoriale aveva valorizzato un profilo non eccepito dall'INPS in primo grado, che l'istanza all'INAIL fosse in concreto sufficiente e che, all'epoca, la disciplina richiedesse soltanto la domanda all'INAIL, mentre l'INPS sarebbe intervenuto solo per l'accredito della maggiorazione contributiva dopo il riconoscimento dell'esposizione. Contestavano inoltre l'irrilevanza del richiamo alla rilevabilità d'ufficio del vizio e l'eventuale applicazione di un mutamento giurisprudenziale in malam partem.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che, in materia di rivalutazione contributiva da esposizione all'amianto, è necessaria la previa domanda amministrativa all'INPS, quale unico ente legittimato all'erogazione della prestazione previdenziale, e che tale domanda costituisce condizione di proponibilità/ammissibilità dell'azione giudiziaria. La mancanza della domanda amministrativa comporta improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e idonea a determinare la nullità degli atti del processo. È stata inoltre esclusa la tesi per cui bastasse la domanda all'INAIL, perché quest'ultima ha funzione diversa e meramente probatoria dell'esposizione, mentre quella all'INPS è necessaria per ottenere il beneficio. Sono rimaste assorbite le ulteriori questioni dedotte. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13
Fonte del beneficio previdenziale per esposizione all'amianto oggetto della domanda giudiziale.
L. 8 agosto 1973, n. 533, art. 7
La domanda amministrativa all'INPS è necessaria come presupposto della tutela giudiziaria in materia previdenziale.
art. 442 c.p.c.
Il vizio di improponibilità è rilevabile d'ufficio dal giudice del lavoro in ogni stato e grado.
art. 443 c.p.c.
La domanda amministrativa non è assimilabile al ricorso introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo; la sua mancanza impedisce la proponibilità dell'azione giudiziaria.
art. 416 c.p.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate dai ricorrenti.
art. 437 c.p.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate dai ricorrenti.
art. 112 c.p.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate dai ricorrenti.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate dai ricorrenti.
art. 111 Cost.
Richiamato tra le norme asseritamente violate dai ricorrenti.
art. 414 c.p.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate dai ricorrenti.
art. 432 c.p.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate dai ricorrenti.
art. 1362 c.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate dai ricorrenti.
art. 47 D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326
Anche nel regime introdotto da questa norma non si può prescindere dalla distinta funzione della domanda all'INPS rispetto a quella all'INAIL.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento della condanna all'ulteriore contributo unificato e della regolazione delle spese processuali.
Massime di principio
- In materia di benefici previdenziali per esposizione all'amianto, la previa domanda amministrativa all'INPS è presupposto necessario dell'azione giudiziaria, perché la domanda al giudice non può essere proposta prima che il diritto si sia formato attraverso la sequenza procedimentale prevista dalla legge.
- La domanda amministrativa all'INPS ha funzione diversa e autonoma rispetto alla domanda eventualmente rivolta all'INAIL: la prima è necessaria per ottenere la prestazione previdenziale, la seconda assolve soltanto una funzione istruttoria/probatoria in ordine all'esposizione.
- La mancanza della domanda amministrativa all'ente previdenziale comporta improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, con conseguente invalidità del processo.
- Non è configurabile un affidamento tutelabile su un preteso orientamento contrario quando la regola applicata ha natura sostanziale e non processuale e non risulta un precedente consolidato di segno opposto idoneo a fondare un prospective overruling.
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