Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05581/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento per il tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi, con applicazione di interessi e sanzioni, emesso in relazione a un terreno sul quale era stato riscontrato un abbandono/deposito incontrollato di rifiuti. Nei gradi di merito il ricorso della contribuente era stato respinto, ritenendosi che la proprietaria del fondo fosse solidalmente responsabile e che non operasse l'esimente della denuncia tempestiva. In cassazione la ricorrente propone tre motivi: con il primo contesta che la disciplina del tributo e delle sanzioni consenta di colpire il proprietario anche nell'ipotesi di deposito incontrollato, sostenendo che la responsabilità solidale riguarderebbe solo la discarica abusiva e che la legge regionale avrebbe ecceduto la delega statale; con il secondo deduce la violazione della norma esimente, sostenendo di aver presentato denuncia prima della constatazione formale della violazione da parte degli organi competenti, e lamenta anche vizi motivazionali; con il terzo contesta la mancata considerazione della sproporzione tra tributo e sanzione e invoca la riduzione della sanzione prevista dal d.lgs. n. 472 del 1997.

La decisione

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo. Ricostruisce l'art. 3, comma 32, l. n. 549/1995 nel senso che il proprietario del terreno risponde per culpa in vigilando non solo quando vi sia discarica abusiva, ma anche quando vi sia deposito incontrollato di rifiuti, poiché la ratio della norma impone una lettura non meramente letterale. Tuttavia, nel caso concreto, la denuncia della proprietaria era stata presentata prima della constatazione formale della violazione effettuata dai funzionari provinciali competenti ai sensi dell'art. 3, comma 33, e quindi l'esimente operava. La sentenza impugnata viene cassata; poiché non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte accoglie l'originario ricorso introduttivo della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    sono i vizi denunciati nei motivi di ricorso: violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 3, comma 32, l. 28 dicembre 1995, n. 549

    "L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido ... al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie ... ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ... prima della constatazione delle violazioni di legge"

    la disposizione va letta in modo unitario e secondo la sua ratio ambientale: la responsabilità del proprietario per culpa in vigilando riguarda sia la discarica abusiva sia il deposito incontrollato di rifiuti; l'esimente opera se la denuncia è presentata prima della constatazione formale della violazione.

  • art. 3, comma 33, l. 28 dicembre 1995, n. 549

    "Le violazioni ... sono constatate con processo verbale dai funzionari provinciali addetti ai controlli"

    la constatazione rilevante ai fini dell'esimente è quella compiuta dai funzionari provinciali addetti ai controlli.

  • art. 3, comma 34, l. 28 dicembre 1995, n. 549

    l'accertamento è disciplinato anche dalla legge regionale, nei limiti della disciplina statale richiamata.

  • art. 42, l.r. Veneto 21 gennaio 2000, n. 3

    ribadisce che le violazioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica sono accertate dai soggetti e con le modalità previste dalla legge statale.

  • art. 7, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    invocato per la riduzione della sanzione in presenza di circostanze che rendano manifesta la sproporzione tra tributo e sanzione; il motivo è stato assorbito.

  • art. 192, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    richiamato come evoluzione della disciplina ambientale: la corresponsabilità del proprietario presuppone anche la sua imputabilità a titolo di dolo o colpa.

  • art. 14, comma 3, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

    menzionato come precedente disciplina sostanzialmente anticipatrice della soluzione accolta dalla Corte.

Massime di principio

  • In materia di ecotassa, il proprietario del terreno può rispondere del tributo e delle sanzioni per culpa in vigilando non solo nel caso di discarica abusiva, ma anche nel caso di deposito incontrollato di rifiuti, purché il rapporto con l'area gli consenta di esercitare una funzione di custodia e protezione.
  • La disciplina del tributo speciale sui rifiuti va interpretata secondo la ratio di tutela ambientale e non secondo una lettura meramente letterale delle singole espressioni normative, quando una lettura formalistica frustri la finalità del comma nel suo complesso.
  • L'esimente prevista per il proprietario opera solo se la denuncia della discarica/deposito è presentata prima della constatazione formale della violazione da parte degli organi competenti; la rilevanza temporale va riferita al verbale di constatazione redatto dai funzionari indicati dalla legge.
  • Se la denuncia risulta tempestiva rispetto alla constatazione formale della violazione, il proprietario è esonerato dalla responsabilità per il tributo e per le sanzioni, restando assorbite le ulteriori censure sulla quantificazione della sanzione.
  • Quando l'accoglimento di un motivo di ricorso determina la cassazione senza necessità di nuovi accertamenti in fatto, la Corte può decidere nel merito sull'originario ricorso introduttivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.