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Sentenza

Sentenza del 01/06/2017 n. 3894 - Comm. Trib. Prov. Milano

Registro - Applicazione dell'imposta - Enunciazione di atti non registrati - Riconoscimento di debito - Aliquota proporzionale - Somme corrispettivo di prodotti soggetti a IVA - Irrilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente sosteneva che l'imposta di registro non dovesse essere applicata con aliquota proporzionale dell'1% sul riconoscimento di debito posto a fondamento del decreto ingiuntivo, poiché le somme ingiunte costituivano il corrispettivo di prodotti farmaceutici già assoggettati a IVA. La questione riguardava quindi se l'assoggettamento a IVA del rapporto di fornitura escludesse o limitasse l'imposta di registro sull'atto di ricognizione del debito.

La decisione

La tesi della ricorrente è stata respinta. È stato affermato che, in presenza di un decreto ingiuntivo, il riconoscimento di debito enunciato e posto alla base dell'ingiunzione è un atto autonomo rispetto al precedente contratto di fornitura. Di conseguenza, l'imposta di registro deve essere applicata con aliquota proporzionale dell'1%, senza che rilevi il fatto che le somme siano riferibili a prodotti farmaceutici soggetti a IVA. Il principio è conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione, in particolare alla sentenza n. 17237/2013.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'imposta di registro

    Aliquota proporzionale dell'1%

    L'enunciazione, in un decreto ingiuntivo, di un riconoscimento di debito autonomo rispetto al rapporto originario è soggetta a imposta di registro proporzionale dell'1%.

  • Principio dell'autonomia dei singoli negozi

    La ricognizione di debito conserva autonomia e indipendenza rispetto al contratto di fornitura che ha originato l'obbligazione; pertanto, l'assoggettamento a IVA della fornitura non esclude l'imposta di registro sull'atto autonomo di riconoscimento del debito.

  • Cassazione, sentenza n. 17237/2013

    La pronuncia è richiamata come precedente conforme sul carattere autonomo della ricognizione di debito e sulla conseguente applicazione dell'imposta di registro proporzionale.

Massime di principio

  • Quando un decreto ingiuntivo enuncia un riconoscimento di debito, occorre valutare autonomamente tale atto rispetto al contratto o rapporto che ha originato l'obbligazione.
  • Il fatto che il rapporto originario sia soggetto a IVA non esclude automaticamente l'imposta di registro sul successivo riconoscimento di debito, se questo presenta autonomia negoziale.
  • Per evitare la tassazione proporzionale, non è sufficiente dimostrare che le somme richieste derivino da operazioni già assoggettate a IVA: è necessario verificare se l'atto enunciato sia privo di autonomia o costituisca soltanto una mera riproduzione del rapporto originario.
  • In presenza di un riconoscimento di debito autonomo posto a fondamento dell'ingiunzione, l'imposta di registro può essere applicata nella misura proporzionale dell'1% sull'importo riconosciuto.

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