Sentenza del 01/06/2017 n. 3894 - Comm. Trib. Prov. Milano
Registro - Applicazione dell'imposta - Enunciazione di atti non registrati - Riconoscimento di debito - Aliquota proporzionale - Somme corrispettivo di prodotti soggetti a IVA - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente sosteneva che l'imposta di registro non dovesse essere applicata con aliquota proporzionale dell'1% sul riconoscimento di debito posto a fondamento del decreto ingiuntivo, poiché le somme ingiunte costituivano il corrispettivo di prodotti farmaceutici già assoggettati a IVA. La questione riguardava quindi se l'assoggettamento a IVA del rapporto di fornitura escludesse o limitasse l'imposta di registro sull'atto di ricognizione del debito.
La decisione
La tesi della ricorrente è stata respinta. È stato affermato che, in presenza di un decreto ingiuntivo, il riconoscimento di debito enunciato e posto alla base dell'ingiunzione è un atto autonomo rispetto al precedente contratto di fornitura. Di conseguenza, l'imposta di registro deve essere applicata con aliquota proporzionale dell'1%, senza che rilevi il fatto che le somme siano riferibili a prodotti farmaceutici soggetti a IVA. Il principio è conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione, in particolare alla sentenza n. 17237/2013.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro
Aliquota proporzionale dell'1%
L'enunciazione, in un decreto ingiuntivo, di un riconoscimento di debito autonomo rispetto al rapporto originario è soggetta a imposta di registro proporzionale dell'1%.
Principio dell'autonomia dei singoli negozi
La ricognizione di debito conserva autonomia e indipendenza rispetto al contratto di fornitura che ha originato l'obbligazione; pertanto, l'assoggettamento a IVA della fornitura non esclude l'imposta di registro sull'atto autonomo di riconoscimento del debito.
Cassazione, sentenza n. 17237/2013
La pronuncia è richiamata come precedente conforme sul carattere autonomo della ricognizione di debito e sulla conseguente applicazione dell'imposta di registro proporzionale.
Massime di principio
- Quando un decreto ingiuntivo enuncia un riconoscimento di debito, occorre valutare autonomamente tale atto rispetto al contratto o rapporto che ha originato l'obbligazione.
- Il fatto che il rapporto originario sia soggetto a IVA non esclude automaticamente l'imposta di registro sul successivo riconoscimento di debito, se questo presenta autonomia negoziale.
- Per evitare la tassazione proporzionale, non è sufficiente dimostrare che le somme richieste derivino da operazioni già assoggettate a IVA: è necessario verificare se l'atto enunciato sia privo di autonomia o costituisca soltanto una mera riproduzione del rapporto originario.
- In presenza di un riconoscimento di debito autonomo posto a fondamento dell'ingiunzione, l'imposta di registro può essere applicata nella misura proporzionale dell'1% sull'importo riconosciuto.
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