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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1143

Regolamento delegato (UE) 2025/1143 della Commissione, del 12 giugno 2025, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all’autorizzazione e ai requisiti organizzativi per dispositivi di pubblicazione autorizzati e meccanismi di segnalazione autorizzati e ai requisiti per l’autorizzazione di fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione, e che abroga il regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione

Normativa europea32025R1143

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento definisce in modo organico le informazioni da presentare e i requisiti organizzativi da rispettare per ottenere l’autorizzazione e mantenere l’operatività come APA, ARM o CTP ai sensi di MiFIR. Introduce regole dettagliate su assetto proprietario, governo societario, idoneità degli esponenti aziendali, controlli interni, esternalizzazione, conflitti di interesse, connettività, qualità e rettifica dei dati, nonché resilienza operativa digitale. Per i CTP disciplina anche aspetti specifici di operatività, efficienza energetica, commissioni e ridistribuzione dei ricavi. Il regolamento abroga il precedente regolamento delegato (UE) 2017/571 e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Norme tecniche di regolamentazione su autorizzazione, requisiti organizzativi e requisiti istruttori per APA, ARM e fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP) ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014, con abrogazione del regolamento delegato (UE) 2017/571.

Ambito di applicazione

Si applica ai richiedenti e ai soggetti autorizzati a operare come dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA), meccanismi di segnalazione autorizzati (ARM) e fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP) nell’ambito del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR), con riferimento sia alla fase di autorizzazione sia alla vigilanza sulle modifiche rilevanti delle informazioni fornite. Si applica a livello UE ed è direttamente applicabile negli Stati membri; per gli aspetti istruttori e di vigilanza coinvolge l’ESMA o, se del caso, le autorità nazionali competenti. Rilevano anche i collegamenti con il regolamento (UE) 2022/2554 (DORA) e con la disciplina sulla protezione dei dati personali; il regolamento non disciplina altri operatori di mercato se non nei limiti in cui siano strettamente coinvolti come clienti, contributori o terzi prestatori di servizi.

Norme tecniche di regolamentazione su autorizzazione e requisiti per APA, ARM e CTP

Il regolamento completa il quadro di MiFIR disciplinando, con un unico testo, le condizioni istruttorie e organizzative per l’autorizzazione e il funzionamento dei fornitori di servizi di comunicazione dati: dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA), meccanismi di segnalazione autorizzati (ARM) e fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP). La Commissione interviene alla luce delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/791 e dell’applicazione del regolamento (UE) 2022/2554 sulla resilienza operativa digitale, sostituendo il previgente regolamento delegato (UE) 2017/571.

Ambito e finalità regolatoria

Il testo mira a rendere omogenee le informazioni richieste in sede di autorizzazione e i requisiti organizzativi successivi, così da consentire all’ESMA o all’autorità competente nazionale di valutare: struttura organizzativa, indipendenza, conflitti di interesse, adeguatezza dei controlli interni, affidabilità operativa e capacità tecnica dei soggetti vigilati. Per i CTP il regolamento riflette inoltre l’esigenza di assicurare la consolidazione e la diffusione efficiente dei dati di mercato, nonché la sostenibilità tecnica, economica ed energetica del servizio.

Requisiti informativi per APA e ARM

Il richiedente un’autorizzazione a operare come APA o ARM deve trasmettere un set articolato di informazioni che comprende:

  • il programma di attività, con organigramma, risorse assegnate, separazione operativa rispetto ad altre attività, politiche di compliance e funzioni esternalizzate (art. 2);
  • la compagine proprietaria, con soggetti che detengono almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto, partecipazioni rilevanti e struttura dei legami societari (art. 3);
  • il governo societario, con regole di selezione, nomina, valutazione e revoca degli esponenti e con le linee gerarchiche interne (art. 4);
  • le informazioni sui membri dell’organo di gestione, incluse onorabilità, curriculum, precedenti penali rilevanti, conflitti di interesse e tempo dedicato all’incarico (art. 5);
  • il quadro di controllo interno, comprensivo di compliance, risk management e audit interno, nonché dei sistemi di protezione delle informazioni (art. 6);
  • la conformità al regolamento (UE) 2022/2554 in materia di resilienza operativa digitale, con evidenza di gestione dei rischi ICT, incidenti, test e rischi di terzi (art. 7).

Requisiti organizzativi per APA e ARM

Sul piano sostanziale, APA e ARM devono adottare presidi efficaci contro i conflitti di interesse, includendo inventari dei conflitti, separazione delle funzioni, politiche tariffarie e retributive e regole su regali e incentivi (art. 8). Se esternalizzano attività, devono verificare l’idoneità del prestatore, mantenere il controllo dell’attività, assicurare continuità operativa e cooperazione del terzo con le autorità competenti; l’esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti va comunicata con specifiche informazioni (art. 9).

Regole specifiche per APA: correttezza della pubblicazione e leggibilità meccanica

Gli APA devono disporre di procedure per pubblicare correttamente le segnalazioni di operazioni ricevute, rilevare tempestivamente errori o omissioni, effettuare riconciliazioni periodiche e monitorare i sistemi in tempo reale (art. 10). Devono inoltre confermare la ricezione all’impresa di investimento indicando il codice identificativo assegnato all’operazione. Le segnalazioni incomplete o presumibilmente errate non possono essere pubblicate; sono previste anche modalità eccezionali di cancellazione o modifica su richiesta del soggetto trasmittente quando vi siano impedimenti tecnici. Inoltre, gli APA devono pubblicare i dati in linguaggio macchina, tramite formati aperti e sistemi accessibili automaticamente, e rendere note istruzioni di accesso e uso, con preavviso di tre mesi per le modifiche salvo urgenza motivata (art. 13).

Quanto al contenuto informativo, l’APA pubblica i dati previsti dai regolamenti delegati (UE) 2017/587 e 2017/583 per le varie classi di strumenti finanziari, applicando i relativi contrassegni (art. 14).

Regole specifiche per ARM: convalida, correzione e connettività

Gli ARM devono convalidare le segnalazioni rispetto ai requisiti formali e sostanziali di MiFIR e alle tabelle tecniche del regolamento delegato (UE) 2017/590, rilevare sia gli errori imputabili ai clienti sia quelli imputabili a sé stessi, e correggerli anche mediante cancellazione o modifica (art. 11). Devono inoltre monitorare in tempo reale la trasmissione verso le autorità competenti, effettuare riconciliazioni su richiesta e garantire che, in presenza di errori imputabili al cliente, la segnalazione non venga trasmessa finché non sia corretta. Le correzioni o cancellazioni richieste dal cliente sono consentite solo una per volta, con invio della segnalazione aggiornata; il regime correttivo non si applica agli errori o omissioni risalenti a più di cinque anni dalla conoscenza da parte dell’ARM.

In parallelo, l’ARM deve dotarsi di politiche e capacità tecniche per rispettare le specifiche di trasmissione fissate dall’ESMA o dall’autorità competente e per ricevere dai clienti le segnalazioni e ritrasmettere loro le informazioni, fornendo copia delle segnalazioni inviate per conto del cliente (art. 12).

Requisiti informativi per i CTP

La disciplina dei CTP è più ampia e dettagliata, perché la domanda di autorizzazione deve consentire all’ESMA di valutare non solo la governance e l’idoneità dei dirigenti, ma anche la capacità del sistema di consolidare e pubblicare in modo affidabile i dati di mercato. La domanda deve contenere informazioni su proprietà, organizzazione, governo societario, organi di gestione, controlli interni, conflitti di interesse, esternalizzazione, resilienza operativa digitale, efficienza energetica, misure di tenuta delle registrazioni e caratteristiche tecniche del processo di ricezione, consolidamento e diffusione dei dati (artt. 16-29).

Il CTP deve inoltre documentare la propria politica sui dati di mercato, i modelli di licenza e il tariffario, nonché, per le obbligazioni, i meccanismi di redistribuzione dei ricavi ai contributori di dati (art. 24 e art. 22, par. 2). Sono richieste anche informazioni sul rapporto previsto di efficacia dell’uso dell’energia (PUE) e sulle best practice del codice europeo per l’efficienza energetica nei centri dati, con richiamo alla norma ISO/IEC 30134-2:2016 e alle attività rilevanti del regolamento delegato (UE) 2021/2139 (art. 26).

Governance, conflitti di interesse ed esternalizzazione per i CTP

Per i CTP valgono regole sostanzialmente analoghe a quelle previste per APA e ARM: assetto proprietario, governo societario, idoneità dei membri dell’organo di gestione, controlli interni e conflitti di interesse devono essere illustrati con dettaglio (artt. 16-21). Il richiedente deve dimostrare che le procedure di nomina e valutazione dei manager sono solide e che esistono linee gerarchiche chiare e reporting regolare all’organo di gestione.

In materia di esternalizzazione, il CTP deve provare che il terzo prestatore è competente e capace, che l’esternalizzazione non riduce i poteri dell’alta dirigenza o dell’organo di gestione, che resta in capo al CTP la responsabilità per le attività esternalizzate e che sono attivi presidi di controllo, monitoraggio dei rischi e continuità operativa; per le funzioni essenziali o importanti va effettuata una comunicazione all’ESMA con l’indicazione del prestatore, dei presidi adottati e delle relazioni sulle attività esternalizzate (art. 23).

Informazioni operative e tecniche dei CTP

Il richiedente deve indicare la spesa in conto capitale prevista, i costi operativi, le attività liquide nette finanziate con capitale proprio per assorbire perdite economiche generali e garantire la continuità del servizio (art. 22). Deve poi documentare le misure di conservazione delle registrazioni, assicurando che ogni fase fondamentale dell’attività sia ricostruibile, che il contenuto originario delle registrazioni prima di correzioni sia tracciabile, che i dati siano protetti e riservati, che siano previsti meccanismi di correzione degli errori e che il recupero sia tempestivo in caso di disfunzione del sistema (art. 27).

Inoltre, il richiedente deve fornire evidenza dei requisiti organizzativi di MiFIR e delle misure tecniche per la ricezione, il consolidamento e la diffusione dei dati, inclusi i protocolli di trasmissione, la velocità di diffusione, i metodi di controllo della qualità e la conformità delle tecnologie di interfaccia ai requisiti minimi del regolamento delegato (UE) 2025/1155 (art. 29).

Richiedenti congiunti e conservazione dei dati personali

Per i richiedenti congiunti di un CTP è richiesta una specifica dimostrazione della necessità tecnica e logistica della gestione congiunta del sistema da parte di ciascun richiedente (art. 30). Le informazioni sui membri dell’organo di gestione, incluse quelle relative all’onorabilità, comportano trattamento di dati personali: il regolamento richiama il principio di minimizzazione del GDPR e stabilisce che tali dati siano conservati dai DRSP e dalle autorità competenti per non più di cinque anni dalla cessazione delle funzioni del membro interessato, con applicazione del regolamento (UE) 2016/679 per le autorità nazionali e del regolamento (UE) 2018/1725 per l’ESMA (considerando 22 e artt. 5, 19).

Abrogazione ed entrata in vigore

Il regolamento abroga il regolamento delegato (UE) 2017/571 e dispone che i relativi riferimenti si intendano fatti al nuovo testo (art. 31). Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri (art. 32).

Disposizioni principali

Autorizzazione e comunicazioni alle autorità

Il richiedente APA/ARM trasmette all’ESMA o all’autorità nazionale competente le informazioni di cui agli articoli 2-7; il CTP trasmette all’ESMA le informazioni di cui agli articoli 16-30. Tutti i soggetti autorizzati devono informare immediatamente l’autorità competente di ogni modifica rilevante delle informazioni fornite in sede di autorizzazione o successivamente (artt. 1 e 15).

Struttura organizzativa e separazione operativa

Per APA/ARM e CTP il programma di attività deve includere organigramma, risorse umane/tecniche/giuridiche, politiche di separazione operativa rispetto ad altre attività, politiche di conformità, elenco delle funzioni esternalizzate e risorse dedicate al loro controllo; se il soggetto svolge anche altri servizi, tali servizi vanno descritti nell’organigramma (artt. 2 e 17).

Assetto proprietario

La domanda deve indicare i soggetti che detengono direttamente o indirettamente almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto o che esercitano influenza significativa, le imprese partecipate da tali soggetti e un prospetto dei legami proprietari tra capogruppo, controllate e altri soggetti collegati o succursali, con indicazione completa delle imprese (artt. 3 e 16).

Governo societario e organi di gestione

Devono essere descritte le politiche e procedure interne relative all’organo di gestione, all’alta dirigenza e agli eventuali comitati, incluse selezione, nomina, valutazione, revoca, linee gerarchiche e accesso ai documenti (artt. 4 e 18).

Idoneità dei membri dell’organo di gestione

Per ciascun membro devono essere forniti dati identificativi, funzione, curriculum, prova di onorabilità e assenza di precedenti penali rilevanti, autocertificazioni su sanzioni/procedimenti/condotte pregresse, tempo minimo dedicato all’incarico e conflitti di interesse. Le modifiche vanno notificate prima della loro efficacia o, se ciò non è possibile per motivi giustificati, entro 10 giorni lavorativi; i dati su onorabilità sono conservati per massimo 5 anni dalla cessazione dell’incarico (artt. 5 e 19).

Controlli interni

La domanda deve illustrare in dettaglio il quadro di controllo interno, inclusi funzioni di controllo interno, compliance, risk management e audit interno, principali rischi, manuali e procedure, sistemi informativi, e organismi interni che valutano i risultati dei controlli. Per l’audit interno vanno indicati standard professionali, carte, metodologie, procedure ed eventuale comitato di audit con composizione e piano triennale (artt. 6 e 20).

Resilienza operativa digitale

APA, ARM e CTP devono dimostrare la conformità al regolamento (UE) 2022/2554 con documentazione su gestione dei rischi ICT, incidenti ICT, test di resilienza operativa e monitoraggio dei rischi derivanti da terzi; le informazioni devono essere calibrate su dimensioni, profilo di rischio, natura, portata e complessità dell’attività (artt. 7 e 25).

Conflitti di interesse

Devono essere adottate disposizioni amministrative efficaci per prevenire, gestire e dichiarare i conflitti di interesse con clienti e acquirenti di dati, includendo inventario dei conflitti, separazione di funzioni e aree di attività, politica tariffaria, politica retributiva e regole su denaro, regali e favori; l’inventario deve coprire i casi di vantaggio finanziario, interesse divergente, preferenza di altri clienti e incentivi di terzi (artt. 8 e 21).

Esternalizzazione

L’APA/ARM o il richiedente CTP deve verificare competenza e capacità del terzo prestatore, indicare le attività esternalizzate e le risorse necessarie, assicurare che l’esternalizzazione non limiti i poteri della dirigenza, mantenere la responsabilità delle attività e controllare rischi, qualità, vigilanza e continuità operativa; per funzioni essenziali o importanti va comunicata all’autorità competente l’identità del prestatore, i presidi organizzativi e le relazioni interne/esterne. Per i CTP richiedenti, il regime è dettagliato agli articoli 9 e 23; per APA/ARM all’articolo 9.

Gestione di segnalazioni errate o incomplete

Gli APA devono evitare la pubblicazione di segnalazioni incomplete o probabilmente errate, monitorare in tempo reale i sistemi, riconciliare periodicamente segnalazioni ricevute e pubblicate, confermare la ricezione con codice identificativo, e applicare allarmi automatici su prezzo e volume; in situazioni eccezionali possono cancellare o modificare dati su richiesta del soggetto che li ha forniti quando vi siano impedimenti tecnici, pubblicando le relative politiche non discrezionali e le eventuali sanzioni (art. 10). Gli ARM devono convalidare le segnalazioni rispetto ai requisiti di campo/format/contenuto, monitorare in tempo reale la trasmissione, effettuare riconciliazioni su richiesta, non trasmettere segnalazioni errate imputabili al cliente, correggere quelle errate imputabili all’ARM, notificare errori e aggiornare il cliente; l’obbligo di correzione non si applica a errori o omissioni anteriori di oltre 5 anni dalla conoscenza (art. 11).

Connettività e interfaccia con le autorità

Gli ARM devono disporre di politiche, dispositivi e capacità tecniche per conformarsi alle specifiche tecniche di presentazione delle segnalazioni stabilite dall’ESMA o dall’autorità competente e per ricevere dai clienti le segnalazioni e ritrasmettere loro le informazioni, fornendo copia delle segnalazioni inviate per loro conto (art. 12).

Pubblicazione in linguaggio macchina e contenuto delle pubblicazioni APA

Gli APA devono pubblicare le informazioni in linguaggio macchina, in formato strutturato, con accesso automatico, continuità di servizio, rapidità di accesso e possibilità di lettura/copia tramite software pubblico e gratuito; devono inoltre pubblicare istruzioni di accesso e uso, annunciando le modifiche almeno 3 mesi prima, salvo urgenza motivata, e inserendo un link in home page. Il contenuto delle pubblicazioni segue i dati previsti dai regolamenti delegati (UE) 2017/587 e 2017/583 per rispettivamente azioni/ETF/certificati e obbligazioni/strumenti strutturati/quote di emissione/derivati (artt. 13 e 14).

Istruttoria per i CTP: organizzazione, governance e onorabilità

Il richiedente CTP deve presentare informazioni analoghe a quelle previste per APA/ARM su proprietà, organizzazione, governo societario, membri dell’organo di gestione, controlli interni, conflitti di interesse, esternalizzazione e resilienza operativa digitale, con riferimento specifico alle esigenze del sistema consolidato di pubblicazione (artt. 16-25).

Aspetti specifici dei CTP: operatività, ricavi, energia e registrazioni

Per i CTP sono previste ulteriori informazioni su spesa in conto capitale, costi operativi e attività liquide nette finanziate con capitale proprio, nonché, per le obbligazioni, la prova dei meccanismi di ridistribuzione dei ricavi; il richiedente deve anche fornire dati sul previsto PUE e sulle migliori pratiche per l’efficienza energetica, sulle misure di tenuta delle registrazioni, sulla ricezione/consolidamento/diffusione dei dati e sulla qualità dei dati, oltre alle informazioni sui requisiti organizzativi di cui all’articolo 27 nonies di MiFIR (artt. 22, 24, 26, 27, 28 e 29).

Richiedenti congiunti

I richiedenti congiunti CTP devono dimostrare la necessità tecnica e logistica della gestione congiunta del sistema consolidato di pubblicazione per ciascun richiedente, oltre alle altre informazioni richieste per l’autorizzazione (art. 30).

Abrogazione e applicazione temporale

Il regolamento abroga il regolamento delegato (UE) 2017/571; i riferimenti a quest’ultimo devono intendersi fatti al nuovo regolamento. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri (artt. 31 e 32).

Come è indicizzato

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