Regolamento (UE) 2025/1156
Regolamento delegato (UE) 2025/1156 della Commissione, del 12 giugno 2025, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’obbligo di mettere a disposizione del pubblico i dati di mercato a condizioni commerciali ragionevoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato specifica in modo uniforme nell’Unione come i fornitori di dati di mercato devono determinare costi, margini e commissioni affinché i dati siano offerti a condizioni commerciali ragionevoli. Stabilisce inoltre requisiti di non discriminazione, clausole contrattuali eque e imparziali, regole su sanzioni e audit, nonché obblighi di pubblicazione di una politica sui dati di mercato. Prevede infine regole dettagliate sui dati di mercato ritardati e sulle informazioni da trasmettere alle autorità competenti.
Norme tecniche sul calcolo di costi e margine, sulle condizioni commerciali ragionevoli e sulle clausole contrattuali e informative per la fornitura di dati di mercato ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR).
Ambito di applicazione
Si applica ai gestori del mercato e alle imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione, ai dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA), ai sistemi consolidati di pubblicazione (CTP) e agli internalizzatori sistematici che offrono dati di mercato ai clienti nell’Unione. Disciplina sia i dati di mercato a pagamento sia i dati di mercato ritardati, nonché le informazioni da fornire ai clienti e alle autorità competenti. Per i gestori del mercato, le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione, gli APA e gli internalizzatori sistematici autorizzati prima del 23 novembre 2025, l’applicazione è differita al 23 agosto 2026; per i CTP non è prevista una dilazione specifica. Il regolamento è rilevante ai fini SEE ed è direttamente applicabile negli Stati membri.
Regolamento delegato (UE) 2025/1156 sui dati di mercato a condizioni commerciali ragionevoli
Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) precisando come i fornitori di dati di mercato devono determinare costi, margine e commissioni per assicurare condizioni commerciali ragionevoli, imparziali e uniformi nell’Unione. Il testo risponde all’esigenza di limitare pratiche tariffarie e contrattuali ritenute onerose o poco trasparenti, rafforzando al contempo accesso non discriminatorio, comparabilità delle offerte e controllabilità da parte delle autorità competenti.
Ambito soggettivo e oggetto della disciplina
Il regolamento si applica ai gestori del mercato, alle imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione, agli APA, ai CTP e agli internalizzatori sistematici che forniscono dati di mercato ai clienti. La disciplina riguarda sia i dati di mercato a pagamento sia i dati di mercato ritardati, nonché la struttura delle politiche pubbliche sui dati di mercato, gli accordi contrattuali e le informazioni da trasmettere alle autorità competenti.
Definizioni rilevanti
L’articolo 1 definisce le nozioni operative centrali. Il "cliente dei dati di mercato" è la persona fisica o giuridica che sottoscrive l’accordo ed è intestataria della fattura; i "dati di mercato" sono quelli pubblicati ai sensi delle disposizioni MiFIR richiamate; i "dati di mercato ritardati" sono quelli resi disponibili 15 minuti dopo la pubblicazione. Sono inoltre definiti il "fornitore di dati di mercato", i "costi totali", l'"utile operativo", l'"accordo sui dati di mercato", la "politica in materia di dati di mercato" e la "commissione per singolo cliente", ossia il modello che evita la doppia fatturazione della medesima fornitura.
Calcolo dei costi totali
L’articolo 2 impone ai fornitori di calcolare i costi totali su base di esercizio contabile e di limitarli ai costi direttamente connessi alla produzione e diffusione dei dati di mercato. Le categorie ammesse sono: infrastrutture, connettività, personale, costi finanziari e altri costi necessari, inclusi quelli amministrativi. Se le risorse sono condivise con altri servizi, i costi devono essere ripartiti in funzione dell’utilizzo effettivo; la metodologia va riesaminata annualmente. I costi di audit sono esclusi dal calcolo dei costi di produzione e diffusione.
Margine ragionevole e sostenibilità economica
L’articolo 3 stabilisce che il margine ragionevole coincide con l’utile operativo e deve essere espresso come percentuale dei costi totali. Il margine non può essere sproporzionato rispetto ai costi sostenuti e, per i soggetti che svolgono anche altre attività, deve essere ragionevolmente comparabile al margine dell’attività complessiva. La struttura delle commissioni deve essere tale da consentire l’accesso ai dati di mercato al numero massimo possibile di clienti.
Accesso non discriminatorio e capacità tecniche
L’articolo 4 richiede parità di trattamento quanto a commissioni, termini e condizioni, modalità tecniche e canali di distribuzione. I fornitori devono applicare lo stesso tariffario a clienti in condizioni equivalenti, mettere a disposizione opzioni tecniche analoghe e disporre di capacità scalabili per garantire accesso tempestivo e non discriminatorio. Eventuali divergenze tecniche devono essere giustificate da validi vincoli tecnici. L’articolo 6 aggiunge che i dati di mercato, inclusi quelli ritardati, devono essere trasmessi contemporaneamente su tutti i canali di distribuzione.
Commissioni differenziate, categorie di clienti e sconti
L’articolo 5 consente commissioni differenziate solo se basate su una categorizzazione dei clienti fondata su elementi fattuali, verificabili e abbastanza generali da applicarsi a gruppi di clienti. Ogni cliente deve appartenere a una sola categoria; le categorie devono essere chiaramente distinguibili e il margine deve essere identico per tutti i clienti della stessa categoria. Se vi sono costi aggiuntivi multipli e significativamente diversi per il medesimo cliente, è possibile applicare una maggiorazione corrispondente. Sconti e riduzioni temporanee sono ammessi solo se basati su criteri oggettivi applicabili a più clienti.
Clausole contrattuali eque, trasparenza precontrattuale e divieto di pratiche abusive
Gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 disciplinano il contenuto dell’accordo sui dati di mercato. Prima della conclusione del contratto, il cliente deve poter ottenere su richiesta tutte le informazioni necessarie a confrontare le offerte e a decidere consapevolmente. L’accordo deve essere chiaro, conciso, comprensibile e coerente con la politica pubblicata; termini e definizioni devono essere formulati in modo semplice e usare la terminologia uniforme prevista dal regolamento. Sono vietate richieste amministrative eccessive o frequenti, linguaggio ambiguo e altre pratiche che generino costi ingiustificati; eventuali commissioni supplementari o aumenti, inclusi gli adeguamenti indicizzati all’inflazione, devono essere espressamente indicati.
Commissione per singolo cliente, divieto di abbinamento e tutela da oneri duplicati
L’articolo 12 impone di predisporre meccanismi che evitino la fatturazione multipla della stessa fornitura di dati di mercato, specie quando il cliente ottiene i dati tramite più fornitori o ridistributori. L’articolo 13 vieta di subordinare la fornitura dei dati di mercato ad altri servizi, in modo da consentire al cliente di acquistare i dati senza dover accettare prestazioni accessorie non desiderate.
Sanzioni e audit
L’articolo 14 consente sanzioni solo per violazioni espressamente indicate nel contratto e sulla base di prove evidenti. L’importo non può superare in modo irragionevole le commissioni che il cliente avrebbe pagato in assenza di violazione. La richiesta di sanzione deve avvenire entro un termine ragionevole e comunque non oltre cinque anni dalla notifica di un audit. L’articolo 15, a sua volta, limita gli audit ai casi supportati da indicazioni specifiche e credibili di una violazione verificatasi non più di cinque anni prima e consente di richiedere solo i documenti indispensabili all’accertamento.
Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali
L’articolo 16 prevede che ogni modifica unilaterale delle commissioni o delle condizioni contrattuali debba essere notificata con almeno 90 giorni di anticipo. Se la modifica peggiora la posizione del cliente, questi ha diritto di recedere senza commissioni supplementari o sanzioni; tale diritto deve essere esplicitamente previsto nell’accordo. Il regolamento intende così evitare che il fornitore eluda le garanzie mediante successive rinnovazioni o risoluzioni formali del contratto.
Politica in materia di dati di mercato: contenuto, formato e pubblicità
Gli articoli 17-22 istituiscono una disciplina di trasparenza articolata. Ogni fornitore deve pubblicare una politica in materia di dati di mercato accessibile gratuitamente sul proprio sito, con tariffario, termini e condizioni della fornitura, nonché disciplina degli audit. La politica deve essere disponibile in forma chiara e inequivocabile, anche per i cinque anni precedenti, con indicazione della data e ora di pubblicazione e applicazione. Il regolamento impone inoltre un modello uniforme, contenuto coerente e livello omogeneo di granularità, distinguendo separatamente i dati pre-negoziazione e post-negoziazione.
Unità di conteggio e informativa sui costi
La politica deve indicare l’unità di conteggio utilizzata per la fatturazione, univoca per ciascun tipo di dato di mercato e correlata ai costi di produzione e distribuzione. Deve essere fornita anche un’informativa sui costi con sintesi del metodo di fissazione delle commissioni e descrizione dettagliata della metodologia di contabilizzazione, inclusi i tipi di costo, gli esempi, i criteri di ripartizione dei costi condivisi e l’eventuale margine. Tali informazioni devono essere aggiornate immediatamente dopo il riesame annuale della metodologia dei costi.
Dati di mercato ritardati
Gli articoli 23-25 disciplinano l’accesso ai dati di mercato ritardati. Tali dati devono essere messi a disposizione di chiunque, senza registrazione, su base non discriminatoria. I dati pre-negoziazione ritardati devono contenere i migliori prezzi di acquisto e vendita correnti e la profondità del book ai migliori prezzi; i dati post-negoziazione ritardati devono contenere solo i campi pertinenti alla trasparenza post-negoziazione previsti dai regolamenti delegati (UE) 2017/587 e 2017/583. Il formato deve essere leggibile da uomo e macchina; per i dati post-negoziazione è richiesto un file giornaliero aggiornato ogni minuto, o comunque appena i dati diventano pubblicabili come ritardati, e disponibile almeno fino al giorno lavorativo successivo.
Informazioni da trasmettere alle autorità competenti
L’articolo 26 obbliga i fornitori a trasmettere, su richiesta, informazioni sui costi totali e sul margine ragionevole utilizzando il modello dell’allegato II. Le informazioni comprendono l’identificazione del fornitore e del gruppo, il tipo di dati offerti, i dettagli dei costi, il margine applicato, le modalità di determinazione delle commissioni, la ripartizione tra categorie di clienti e ogni altro documento rilevante per la verifica da parte dell’autorità competente.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per i gestori del mercato, le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione, gli APA e gli internalizzatori sistematici autorizzati prima del 23 novembre 2025, l’applicazione decorre dal 23 agosto 2026; per i CTP non è prevista una misura transitoria analoga. Il testo richiama inoltre la necessità di rispettare la normativa UE in materia di protezione dei dati personali, rispettivamente il regolamento (UE) 2016/679 e il regolamento (UE) 2018/1725.
Disposizioni principali
Definizioni chiave
L’articolo 1 definisce, tra l’altro, cliente dei dati di mercato, dati di mercato, dati di mercato ritardati, fornitore di dati di mercato, costi totali, utile operativo, accordo sui dati di mercato, politica in materia di dati di mercato e commissione per singolo cliente. Le definizioni sono costruite in coerenza con MiFIR e servono a delimitare gli obblighi del regolamento.
Calcolo dei costi totali
L’articolo 2 impone di calcolare i costi totali su base annua, includendo solo costi direttamente connessi alla produzione e diffusione dei dati di mercato: infrastrutture, connettività, personale, costi finanziari e altri costi necessari. I costi condivisi con altri servizi devono essere ripartiti in base all’utilizzo effettivo; la metodologia va riesaminata ogni anno. I costi di audit non rientrano nella ripartizione dei costi dei dati di mercato.
Margine ragionevole
L’articolo 3 identifica il margine ragionevole con l’utile operativo, espresso in percentuale dei costi totali. Il margine non deve essere sproporzionato rispetto ai costi e, per i fornitori che svolgono anche altre attività, deve risultare ragionevolmente comparabile al margine dell’attività complessiva. Le commissioni devono essere fissate in modo da massimizzare l’accesso ai dati da parte dei clienti.
Accesso non discriminatorio e capacità tecniche
L’articolo 4 richiede che accesso, commissioni, termini, condizioni, modalità tecniche e canali di distribuzione siano non discriminatori. I fornitori devono applicare il medesimo tariffario ai clienti in condizioni equivalenti, disporre di capacità scalabili e offrire opzioni tecniche equivalenti, salvo vincoli tecnici giustificabili. L’articolo 6 impone la trasmissione contemporanea dei dati, compresi quelli ritardati, su tutti i canali di distribuzione.
Commissioni differenziate e categorie di clienti
L’articolo 5 consente commissioni differenziate solo se fondate su una categorizzazione dei clienti basata su elementi fattuali, verificabili e sufficientemente generali; ogni cliente può appartenere a una sola categoria e il margine deve essere identico all’interno della categoria. Sono ammesse maggiorazioni solo per costi aggiuntivi multipli e significativamente diversi e sconti o riduzioni temporanee solo se fondati su criteri oggettivi applicabili a più clienti.
Clausole contrattuali eque, trasparenza e precontrattuale
Gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 impongono che il cliente riceva, prima della conclusione dell’accordo, informazioni complete e coerenti con la politica sui dati di mercato; che l’accordo sia redatto in modo chiaro, conciso e comprensibile; e che vi sia coerenza tra contratto e politica pubblicata. Sono vietate richieste amministrative eccessive, linguaggio ambiguo e commissioni supplementari non chiaramente indicate, incluse quelle derivanti da indicizzazioni inflazionistiche.
Commissione per singolo cliente e divieto di abbinamento
L’articolo 12 obbliga i fornitori a predisporre meccanismi per evitare la fatturazione multipla della stessa fornitura di dati di mercato quando il cliente acquista tramite più fornitori o ridistributori. L’articolo 13 vieta di abbinare la fornitura di dati di mercato ad altri servizi.
Sanzioni e audit
L’articolo 14 prevede che le violazioni sanzionabili siano indicate chiaramente nel contratto, che la sanzione non sia irragionevole rispetto alle commissioni dovute in assenza di violazione e che la richiesta sia basata su prove e formulata entro un termine ragionevole, comunque non oltre cinque anni dalla notifica di un audit. L’articolo 15 limita gli audit a indizi specifici e credibili di violazioni non anteriori a cinque anni e consente di richiedere solo i documenti strettamente necessari.
Modifiche unilaterali del contratto
L’articolo 16 impone un preavviso minimo di 90 giorni per modifiche unilaterali delle commissioni o delle condizioni. Se le modifiche peggiorano la posizione del cliente, questi ha diritto a recedere senza commissioni supplementari o sanzioni; tale diritto deve essere espressamente previsto nel contratto.
Politica in materia di dati di mercato: contenuto, formato e terminologia
Gli articoli 17-22 impongono la pubblicazione di una politica sui dati di mercato contenente tariffario, termini e condizioni, disciplina degli audit, sintesi della metodologia di fissazione delle commissioni e informativa sui costi. La politica deve essere gratuita, facilmente accessibile sul sito web, disponibile anche per i cinque anni precedenti e redatta secondo il modello dell’allegato I. Sono fissate definizioni uniformi per unità di conteggio, clienti professionali/non professionali, dati destinati e non destinati alla visualizzazione e dati storici.
Dati di mercato ritardati
Gli articoli 23-25 impongono a sedi di negoziazione, APA e internalizzatori sistematici di rendere disponibili i dati ritardati a chiunque, senza registrazione e su base non discriminatoria. I dati pre-negoziazione ritardati devono includere best bid e ask e la profondità del book a tali prezzi; i post-negoziazione ritardati devono contenere solo i campi pertinenti alla trasparenza previsti dai regolamenti delegati (UE) 2017/587 e 2017/583. Sono previsti formati leggibili da uomo e macchina e, per i post-negoziazione, file giornalieri aggiornati almeno ogni minuto.
Comunicazioni alle autorità competenti
L’articolo 26 obbliga i fornitori, su richiesta, a trasmettere alle autorità competenti informazioni sui costi totali e sul margine ragionevole secondo il modello dell’allegato II. Le informazioni devono includere, tra l’altro, identificazione del fornitore, tipologia dei dati offerti, dettaglio dei costi, margine applicato, criteri di determinazione delle commissioni, ripartizione dei costi e dei margini tra categorie di clienti, nonché ulteriore documentazione utile alla verifica.
Applicazione differita ed entrata in vigore
L’articolo 27 stabilisce che, per i soggetti autorizzati prima del 23 novembre 2025, il regolamento si applica dal 23 agosto 2026. L’articolo 28 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e conferma la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
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