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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1157

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1157 della Commissione, del 12 giugno 2025, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per l’autorizzazione dei dispositivi di pubblicazione autorizzati, dei meccanismi di segnalazione autorizzati e dei fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione e per le relative comunicazioni, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1110 della Commissione

Normativa europea32025R1157

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento uniforma a livello UE la modulistica e la procedura di autorizzazione per gli APA, gli ARM e i CTP, in coerenza con le modifiche apportate al MiFIR dal regolamento (UE) 2024/791. Introduce punti di contatto dedicati, moduli distinti per le diverse categorie di operatori e termini procedurali standardizzati per ricevute, integrazioni documentali e comunicazione delle decisioni. Abroga il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2017/1110 e sostituisce la disciplina tecnica precedente con un unico atto.

Stabilisce i formati standard, i modelli e le procedure per l’autorizzazione dei dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA), dei meccanismi di segnalazione autorizzati (ARM) e dei fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP), nonché per le relative comunicazioni, ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014.

Ambito di applicazione

Si applica ai richiedenti e ai soggetti autorizzati a operare come fornitori di servizi di comunicazione dati (DRSP), ossia APA, ARM e CTP, nell’ambito del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR). Disciplina i rapporti con l’ESMA e, per APA/ARM, anche con le autorità nazionali competenti, limitatamente alle domande di autorizzazione, alle comunicazioni sui membri dell’organo di gestione, alle richieste di informazioni supplementari e alle notifiche delle decisioni. È applicabile direttamente in tutti gli Stati membri; è inoltre rilevante ai fini SEE. Non contiene esclusioni soggettive ulteriori, ma differenzia le procedure tra APA/ARM e CTP, e tra le diverse categorie di CTP previste dal MiFIR.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1157 della Commissione

Il regolamento stabilisce la disciplina tecnica uniforme per la presentazione delle domande di autorizzazione e delle successive comunicazioni relative agli APA, agli ARM e ai CTP ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR). Si colloca nel contesto della riforma introdotta dal regolamento (UE) 2024/791, che ha distinto la procedura autorizzatoria per APA/ARM da quella per i CTP, rendendo necessario un nuovo atto di esecuzione e l’abrogazione del regolamento (UE) 2017/1110.

Finalità e contesto normativo

Il regolamento mira a semplificare e standardizzare i canali di comunicazione tra richiedenti e autorità competenti, attraverso moduli armonizzati, punti di contatto dedicati e termini procedurali uniformi. Nei considerando si evidenzia anche l’esigenza di richiedere solo le informazioni effettivamente pertinenti alla specifica autorizzazione richiesta, tenendo conto delle diverse funzioni e dei diversi requisiti organizzativi di APA, ARM e CTP. È richiamata inoltre la necessità di rispettare la disciplina UE in materia di protezione dei dati personali, con applicazione del regolamento (UE) 2016/679 per le autorità nazionali competenti e del regolamento (UE) 2018/1725 per l’ESMA.

Ambito soggettivo e riparto delle competenze

Per gli APA e gli ARM la procedura coinvolge l’ESMA o, se del caso, l’autorità nazionale competente; per i CTP l’interlocutore è esclusivamente l’ESMA. Il regolamento prevede che ciascun soggetto istituisca un punto di contatto e ne pubblichi i recapiti sul sito istituzionale, così da canalizzare tutte le informazioni e agevolare le interlocuzioni istruttorie. Le domande devono essere calibrate sulla tipologia di autorizzazione richiesta e, nel caso dei CTP, anche sulla classe di attività interessata, in coerenza con la previsione di selezioni separate per CTP su obbligazioni, su azioni e fondi indicizzati quotati, oppure su derivati OTC o sottoclassi pertinenti.

Domanda di autorizzazione per APA e ARM

Il richiedente APA o ARM deve utilizzare il modulo di domanda dell’allegato I e il modulo di comunicazione dell’allegato II relativo ai membri dell’organo di gestione. La domanda deve specificare con chiarezza quale obbligo o requisito, tra quelli previsti dagli articoli da 27 bis a 27 decies del MiFIR, è interessato dalle informazioni fornite e in quale documento allegato tali informazioni siano reperibili. Deve inoltre essere indicato se taluni requisiti specifici del MiFIR o del regolamento delegato (UE) 2025/1143 non siano applicabili al servizio di comunicazione dati oggetto della domanda. L’ESMA e le autorità nazionali competenti devono inoltre rendere noto sui propri siti Internet se la presentazione debba avvenire in formato elettronico.

Domanda di autorizzazione per CTP

Per i CTP, il modulo di domanda è contenuto nell’allegato IV e la comunicazione dei membri dell’organo di gestione nell’allegato V. Anche in questo caso il richiedente deve indicare con precisione i requisiti o obblighi pertinenti e le parti della documentazione in cui sono contenute le relative informazioni, nonché segnalare le non applicabilità di specifici requisiti del MiFIR o del regolamento delegato (UE) 2025/1143. L’ESMA decide e gestisce direttamente l’istruttoria, pubblicando sul proprio sito le istruzioni sulla modalità di invio, compresa l’eventuale trasmissione elettronica.

Termini procedurali e richiesta di integrazioni

Per entrambe le procedure, l’autorità ricevente deve trasmettere un avviso di ricevimento entro 10 giorni lavorativi, in formato elettronico, includendo i recapiti del punto di contatto. Se l’istruttoria richiede ulteriori chiarimenti, l’autorità può chiedere informazioni supplementari, che devono essere fornite entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. La decisione finale di rilasciare o rifiutare l’autorizzazione deve essere comunicata per via elettronica entro 5 giorni lavorativi dall’adozione della decisione motivata prevista dal MiFIR.

Comunicazioni sulle modifiche dell’organo di gestione

Gli APA e gli ARM devono informare l’autorità competente di qualsiasi modifica concernente i membri dell’organo di gestione mediante l’allegato III; i CTP devono fare altrettanto verso l’ESMA tramite l’allegato VI. I moduli richiedono, oltre ai dati identificativi dei nuovi membri e dei membri uscenti, elementi utili alla verifica dei requisiti di onorabilità, conoscenza, competenza, esperienza e disponibilità di tempo, nonché dichiarazioni sui conflitti di interesse. Per i CTP è espressamente richiesto l’aggiornamento dell’elenco completo dei membri dell’organo di gestione.

Contenuto dei moduli e informazioni richieste

Gli allegati definiscono nel dettaglio le informazioni da fornire. Per gli APA/ARM l’allegato I include, tra l’altro, dati sull’organizzazione, proprietà, governo societario, controlli interni, resilienza operativa digitale, conflitti di interesse, esternalizzazione, gestione delle informazioni incomplete o errate, connettività, pubblicazione in linguaggio macchina e dettagli da pubblicare. Per i CTP l’allegato IV comprende, oltre ai dati strutturali dell’operatore, informazioni sulla proprietà, organizzazione, governance, controlli interni, conflitti di interesse, operatività, esternalizzazione, commissioni per i dati di mercato e modelli di licenza, resilienza operativa digitale, efficienza energetica, registrazioni, requisiti organizzativi, ricezione/consolidamento/diffusione dei dati e qualità dei dati, nonché sulle ipotesi di richiedenti congiunti. Nei moduli di comunicazione sugli organi di gestione sono richiesti curriculum vitae, esperienza professionale, titoli di studio, attestazioni di onorabilità e dichiarazioni sui conflitti di interesse.

Abrogazione, rinvii e applicazione

Con l’entrata in applicazione del regolamento viene abrogato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1110, e ogni rinvio a quest’ultimo deve intendersi effettuato al nuovo testo. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Punti di contatto per i richiedenti APA/ARM

L’ESMA e le autorità nazionali competenti designano un punto di contatto per il trattamento delle informazioni ricevute dai richiedenti autorizzazione come APA o ARM e pubblicano sul proprio sito Internet i relativi recapiti, aggiornandoli regolarmente (art. 1). Per i richiedenti CTP, il punto di contatto è designato solo dall’ESMA e pubblicato sul suo sito Internet (art. 7).

Domande di autorizzazione e moduli standard

I richiedenti APA o ARM presentano la domanda utilizzando il modulo di cui all’allegato I e la comunicazione sui membri dell’organo di gestione con il modulo dell’allegato II; i CTP utilizzano i moduli degli allegati IV e V. Le domande devono indicare chiaramente quali obblighi o requisiti specifici del MiFIR (articoli da 27 bis a 27 decies) sono pertinenti e in quale allegato sono fornite le informazioni, nonché segnalare le eventuali non applicabilità di taluni requisiti o di quelli del regolamento delegato (UE) 2025/1143 (artt. 2 e 8).

Presentazione elettronica

L’ESMA e le autorità nazionali competenti indicano sui propri siti Internet se i moduli debitamente compilati, le comunicazioni e le informazioni supplementari debbano essere presentati in formato elettronico (artt. 2, par. 5, e 8, par. 5).

Ricevuta della domanda

Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l’ESMA o, per APA/ARM, l’autorità nazionale competente invia al richiedente un avviso di ricevimento in formato elettronico, comprendente i recapiti del punto di contatto designato (artt. 3 e 9).

Informazioni supplementari

Su richiesta dell’ESMA o dell’autorità nazionale competente, il richiedente APA/ARM o CTP deve fornire le informazioni supplementari necessarie per la valutazione della domanda entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta (artt. 4 e 10).

Comunicazioni sulle modifiche dell’organo di gestione

APA e ARM comunicano all’ESMA o all’autorità nazionale competente le modifiche relative ai membri del loro organo di gestione mediante il modulo dell’allegato III; i CTP comunicano le medesime modifiche all’ESMA mediante il modulo dell’allegato VI (artt. 5 e 11).

Notifica della decisione di autorizzazione

L’ESMA o, per APA/ARM, l’autorità nazionale competente comunica per via elettronica la decisione motivata di rilasciare o rifiutare l’autorizzazione entro 5 giorni lavorativi dall’adozione della decisione ai sensi dell’articolo 27 quinquies, paragrafo 3, e dell’articolo 27 quinquies ter, paragrafo 3, del MiFIR (artt. 6 e 12).

Contenuto informativo dei moduli

Gli allegati prevedono l’indicazione di dati sul richiedente, sull’organizzazione, sulla proprietà, sul governo societario, sui controlli interni, sulla resilienza operativa digitale, sui conflitti di interesse, sull’esternalizzazione, sulle modalità operative, sulla qualità e diffusione dei dati, sulle commissioni e licenze di mercato, nonché informazioni sui membri dell’organo di gestione, compresi curriculum, requisiti di onorabilità, esperienza, disponibilità di tempo e conflitti di interesse (allegati I-VI).

Abrogazione e sostituzione

È abrogato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1110; i riferimenti ad esso si intendono fatti al presente regolamento (art. 13).

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (art. 14).

Come è indicizzato

Materiemercati finanziariservizi di comunicazione dativigilanza finanziariaprotezione dei dati personaligovernance societaria

Testo integrale

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