Regolamento (UE) 2025/1198
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1198 del Consiglio, del 12 giugno 2025, che attua il regolamento (UE) 2024/287 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guatemala
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive connesse alla situazione in Guatemala. Il Consiglio motiva l’intervento con la persistente preoccupazione per azioni che compromettono democrazia, Stato di diritto e trasferimento pacifico del potere, anche mediante l’uso strumentale del sistema giudiziario. Vengono aggiunte tre persone e un’entità all’allegato I del regolamento (UE) 2024/287 e sono aggiornate le voci di cinque persone già elencate. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2024/287 sulle misure restrittive relative alla situazione in Guatemala, aggiungendo soggetti all’elenco sanzionatorio e aggiornando alcune voci esistenti.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione nei confronti di persone fisiche e giuridiche, entità e organismi responsabili o coinvolti in azioni che compromettono la democrazia, lo Stato di diritto e il trasferimento pacifico del potere in Guatemala. Incide sull’elenco dell’allegato I del regolamento (UE) 2024/287, con effetti per tutti gli Stati membri a partire dalla data di entrata in vigore; non disciplina autonomamente categorie di operatori economici, ma la designazione di soggetti da sottoporre alle misure restrittive previste dal regolamento di base.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1198 del Consiglio: aggiornamento delle misure restrittive in considerazione della situazione in Guatemala
Il regolamento interviene in un quadro di misure restrittive già istituito dal regolamento (UE) 2024/287. Il Consiglio richiama la persistente gravità della situazione in Guatemala, in particolare i rischi per la democrazia, lo Stato di diritto e il trasferimento pacifico del potere, anche attraverso la strumentalizzazione del sistema giudiziario e la pressione su funzionari eletti, difensori dei diritti umani, giornalisti, leader indigeni e operatori della giustizia indipendenti.
Finalità e base normativa
L’atto è adottato sulla base dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/287, che costituisce la disciplina di base delle misure restrittive relative al Guatemala. La funzione del regolamento di esecuzione è meramente attuativa: non istituisce un nuovo regime sanzionatorio, ma aggiorna l’elenco dei soggetti già colpiti dalle misure previste dal regolamento base.
Contenuto dell’intervento
Il Consiglio ritiene opportuno aggiungere tre persone e un’entità all’allegato I del regolamento (UE) 2024/287 e aggiornare le voci di cinque persone già inserite. L’allegato sostituito contiene quindi l’elenco nominativo dei soggetti ritenuti responsabili o coinvolti in condotte considerate lesive della democrazia e dello Stato di diritto in Guatemala.
Tra i soggetti elencati figurano, in particolare:
- la procuratrice generale del Guatemala María Consuelo Porras Argueta de Porres;
- il segretario generale del pubblico ministero Ángel Arnoldo Pineda Ávila;
- il capo della FECI José Rafael Curruchiche Cucul;
- la procuratrice della FECI Leonor Eugenia Morales Lazo de Sánchez;
- i giudici Fredy Raúl Orellana Letona e Jimi Rodolfo Bremer Ramírez;
- Ricardo Rafael Méndez Ruiz Valdés e Raúl Amílcar Falla Ovalle, rispettivamente presidente e rappresentante legale della Fondazione antiterrorismo (FCT);
- la stessa Fondazione antiterrorismo (FCT) come entità distinta.
Le motivazioni riportano condotte consistenti, in sintesi, in indagini e procedimenti ritenuti arbitrari o politicamente motivati, interventi nel contesto delle elezioni del 2023, iniziative contro il partito Movimiento Semilla e contro esponenti del governo democraticamente eletto, nonché azioni di intimidazione nei confronti di giornalisti, avvocati, giudici e pubblici ministeri.
Effetti giuridici e decorrenza
L’articolo 1 produce effetto mediante la sostituzione dell’allegato I del regolamento di base; di conseguenza, i soggetti aggiunti o aggiornati diventano destinatari delle misure restrittive collegate al regolamento (UE) 2024/287. L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e conferma la piena obbligatorietà e diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Portata pratica per gli operatori
Per avvocati e commercialisti italiani, l’impatto principale è di compliance: occorre verificare che eventuali rapporti, pagamenti, disponibilità economiche o attività riconducibili ai soggetti inseriti o aggiornati nell’elenco siano trattati secondo il regime sanzionatorio applicabile. Il testo pubblicato, tuttavia, non riproduce qui le singole misure materiali, ma rinvia al regolamento (UE) 2024/287 e al relativo allegato come modificato.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato sanzionatorio
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2024/287 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, l’allegato I è sostituito integralmente, aggiornando l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive.
Nuovi inserimenti e aggiornamento delle posizioni esistenti
Il considerando 3 precisa che il Consiglio aggiunge tre persone e un’entità all’elenco e aggiorna le voci relative a cinque persone. Nell’allegato figurano, tra gli altri, esponenti del Ministerio Público e del sistema giudiziario guatemalteco, nonché la Fondazione antiterrorismo (Fundación contra el Terrorismo), FCT, ritenuti coinvolti in azioni che compromettono democrazia e Stato di diritto in Guatemala.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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