Regolamento (UE) 2025/1155
Regolamento delegato (UE) 2025/1155 della Commissione, del 12 giugno 2025, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dati di input e di output dei sistemi consolidati di pubblicazione, la sincronizzazione degli orologi e la ridistribuzione dei ricavi da parte del fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione per azioni e fondi indicizzati quotati, e che abroga il regolamento delegato (UE) 2017/574
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento specifica, in attuazione del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR), i requisiti tecnici per i CTP in materia di dati di input e di output, formati di trasmissione, tempistiche di invio e controlli di qualità. Disciplina inoltre gli standard di sincronizzazione degli orologi per gli operatori di mercato e per i soggetti che segnalano, pubblicano o consolidano dati, calibrando la precisione in funzione dell’attività svolta. Per i CTP di azioni e fondi indicizzati quotati introduce infine una metodologia dettagliata per la ridistribuzione dei ricavi ai contributori di dati ammissibili e per la sospensione temporanea in caso di violazioni gravi e ripetute.
Norme tecniche di regolamentazione sui sistemi consolidati di pubblicazione (CTP) per dati di input/output, sincronizzazione degli orologi e ridistribuzione dei ricavi per azioni e fondi indicizzati quotati, con abrogazione del regolamento delegato (UE) 2017/574.
Ambito di applicazione
Si applica ai fornitori di sistemi consolidati di pubblicazione (CTP), ai contributori di dati che trasmettono informazioni ai CTP, ai CTP per obbligazioni, ai CTP per azioni e fondi indicizzati quotati, nonché ai gestori delle sedi di negoziazione, ai loro membri/partecipanti/utenti, agli internalizzatori sistematici, ai soggetti di pubblicazione designati e agli APA. L’ambito materiale riguarda la trasmissione e diffusione di dati di mercato fondamentali e dati richiesti dalla regolamentazione, la leggibilità dei dati di output, i controlli di qualità, la sincronizzazione degli orologi con l’UTC e il regime di ridistribuzione dei ricavi dei CTP per azioni ed ETF. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE; gli articoli da 11 a 16 si applicano dal 2 marzo 2026, data dalla quale è abrogato il regolamento delegato (UE) 2017/574.
Norme tecniche sui CTP, sincronizzazione degli orologi e ridistribuzione dei ricavi
Il regolamento delegato (UE) 2025/1155 completa il quadro del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) definendo i requisiti tecnici per il funzionamento dei sistemi consolidati di pubblicazione (CTP), in particolare per la raccolta, il consolidamento e la diffusione dei dati di mercato. Il testo nasce dall’esigenza di armonizzare formati, tempi di trasmissione, controlli di qualità e criteri di sincronizzazione temporale, nonché di aggiornare la disciplina alla luce delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/791 e dalla direttiva (UE) 2024/790.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
Il regolamento riguarda i CTP per obbligazioni e i CTP per azioni e fondi indicizzati quotati, i contributori di dati, i gestori delle sedi di negoziazione, i loro membri, partecipanti o utenti, gli internalizzatori sistematici, i soggetti di pubblicazione designati e gli approved publication arrangements (APA). Le norme coprono sia i dati di input trasmessi ai CTP sia i dati di output da questi diffusi, oltre alle regole di time-stamping e al meccanismo di ridistribuzione dei ricavi riservato ai CTP per azioni ed ETF. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri; le disposizioni sulla sincronizzazione degli orologi si applicano dal 2 marzo 2026.
Definizioni essenziali
L’articolo 1 chiarisce i due concetti cardine del sistema: i "dati di input", cioè i dati trasmessi dai contributori di dati al CTP ai sensi dell’articolo 22 bis, paragrafo 1, MiFIR, e i "dati di output", cioè i dati diffusi dal CTP ai sensi dell’articolo 27 nonies, paragrafo 1, lettera d), MiFIR. Tali definizioni servono a delimitare il perimetro delle regole tecniche e degli obblighi di qualità, diffusione e sincronizzazione.
Trasmissione dei dati: protocolli, tempistiche e formati
Gli articoli 2, 3 e 4 disciplinano la catena tecnica di trasmissione. I contributori di dati devono offrire almeno un protocollo conforme ai requisiti minimi dell’allegato I in termini di prestazioni, affidabilità, sicurezza e compatibilità, e tali requisiti devono essere mantenuti in via continuativa. La trasmissione deve avvenire quanto più possibile in tempo reale, senza ritardi artificiali; per azioni ed ETF il limite massimo è 50 millisecondi, mentre per obbligazioni e derivati OTC è 500 millisecondi. Tutti i dati di input devono essere trasmessi in formato conforme alla metodologia ISO 20022, salvo il richiamo a formati equivalenti quando ammessi dalla sintassi utilizzata.
Dati da trasmettere e dati da diffondere
Gli articoli 5 e 6 individuano, per obbligazioni e per azioni/ETF, i campi informativi da trasmettere al CTP, distinguendo tra dati di mercato fondamentali e dati richiesti dalla regolamentazione, e tra dati relativi allo strumento e dati relativi al sistema di negoziazione. Per le obbligazioni, i contributori devono trasmettere i dettagli relativi a ogni operazione e le informazioni richieste per singolo strumento e per singolo sistema di negoziazione. Per azioni e fondi indicizzati quotati, oltre ai dati post-negoziazione e pre-negoziazione, è previsto l’invio mensile dell’elenco delle operazioni del mese precedente.
Gli articoli 7 e 8 stabiliscono specularmente quali dati il CTP deve diffondere. Per le obbligazioni, il CTP pubblica i dettagli delle operazioni e le informazioni richieste dalla regolamentazione per strumento e sistema di negoziazione. Per le azioni e gli ETF, il CTP diffonde i dati post-negoziazione, il migliore prezzo di acquisto e di vendita europeo e il prezzo d’asta indicativo, oltre ai dati relativi allo status degli strumenti e dei sistemi di negoziazione.
Modalità di pubblicazione e accessibilità dei dati
L’articolo 9 richiede che i dati di output siano resi accessibili in una interfaccia grafica utente, in modo da essere leggibili dall’uomo, e simultaneamente almeno in formato CSV e in formato conforme a ISO 20022. I CTP devono inoltre pubblicare istruzioni chiare su come e dove accedere ai dati, indicare il formato elettronico disponibile, preannunciare le modifiche con almeno tre mesi di anticipo salvo urgenza motivata e collocare un collegamento ipertestuale alle istruzioni nella pagina iniziale del sito.
Controlli di qualità, correzioni e segnalazioni
L’articolo 10 introduce un sistema articolato di presidi di qualità. I CTP devono evitare di introdurre errori o omissioni, monitorare costantemente le prestazioni dei sistemi, riconciliare periodicamente input e output e confermare la ricezione dei dati di input assegnando un codice identificativo a ciascun messaggio. Devono inoltre individuare dati incompleti o potenzialmente errati mediante allarmi automatici che tengano conto di settore, liquidità e parametri di prezzo/volume. I dati incompleti o non conformi non possono essere pubblicati; se i dati sono probabilmente errati, il CTP pubblica comunque l’output corrispondente ma segnala il problema al pubblico e al contributore. Le politiche di qualità dei dati devono essere non discrezionali, proporzionate, tempestive, coerenti e trasparenti.
Sincronizzazione degli orologi e tracciabilità rispetto all’UTC
Il capo III, applicabile dal 2 marzo 2026, aggiorna la disciplina del clock synchronisation alla luce del nuovo articolo 22 quater MiFIR. Il tempo di riferimento è l’UTC emanato e mantenuto dai centri di metrologia registrati presso il Bureau international des poids et mesures; è ammessa anche la sincronizzazione con UTC disseminato da sistema satellitare, purché ogni scostamento sia giustificato e rimosso dalla marcatura temporale.
Gli articoli 12-15 distinguono i livelli di precisione in funzione del soggetto e dell’attività svolta: per gestori di sedi di negoziazione e internalizzatori sistematici il grado di precisione dipende dalla latenza da gateway a gateway dei sistemi; per voice trading, request for quote con intervento umano e operazioni concordate è sufficiente uno scostamento massimo di un secondo e una granularità di un secondo o migliore; per membri, partecipanti o utenti di sedi di negoziazione valgono gradi di precisione differenziati, con soglie più severe per l’high-frequency trading. Soggetti di pubblicazione designati, APA e CTP devono registrare gli eventi con precisione fino a un millisecondo o migliore e non discostarsi di oltre un millisecondo dall’UTC.
L’articolo 16 richiede ai gestori delle sedi e ai loro membri/partecipanti/utenti di predisporre un sistema di tracciabilità rispetto all’UTC, documentandone architettura e funzionamento, individuando il punto esatto di applicazione della marcatura temporale e verificando almeno annualmente la conformità.
Regime di ridistribuzione dei ricavi per azioni ed ETF
Il capo IV disciplina il meccanismo di redistribuzione dei ricavi del CTP per azioni e fondi indicizzati quotati. Ai sensi degli articoli 17-21, il CTP deve determinare l’importo dei ricavi da ridistribuire sulla base dei ricavi totali della finestra di calcolo e individuare i contributori di dati ammissibili, cioè i mercati regolamentati, i MTF e i mercati di crescita per le PMI che abbiano trasmesso dati nel periodo di valutazione. Il calcolo si fonda su un periodo di valutazione di dodici mesi e deve essere effettuato almeno una volta l’anno e comunque entro il ventesimo giorno del mese successivo alla finestra di calcolo.
La metodologia assegna tre ponderazioni: 4,5 per il criterio legato al volume di negoziazione in azioni, 4,0 per il criterio connesso alle ammissioni iniziali alla negoziazione di azioni o ETF dal 27 marzo 2019 in poi, e 1,5 per il criterio relativo al volume soggetto a trasparenza pre-negoziazione. Il CTP somma i risultati ponderati di ciascun contributore, li rapporta alla somma totale e applica la percentuale risultante all’importo complessivo da ridistribuire.
Sospensione e ripresa della partecipazione al regime
Gli articoli 22 e 23 prevedono la sospensione temporanea della partecipazione al regime di ridistribuzione dei ricavi in caso di violazioni gravi e ripetute degli obblighi di tempestività, qualità dei dati, protocolli di trasmissione o sincronizzazione temporale. La sospensione può essere considerata, in particolare, se per tre giorni consecutivi il contributore non invia segnalazioni o le invia con grave ritardo, oppure se presenta segnalazioni incomplete o potenzialmente errate in misura significativa (almeno il 10% del volume giornaliero). È prevista una procedura garantista: notifica entro due giorni lavorativi, possibilità di fornire informazioni supplementari entro una settimana, valutazione finale entro il termine della finestra di ridistribuzione e decisione definitiva entro due settimane dalla comunicazione della valutazione finale.
L’articolo 24 disciplina la restituzione dei ricavi trattenuti, maggiorati degli interessi, se la violazione non è confermata. Il tasso di interesse è ancorato al tasso medio sui depositi presso la BCE, oppure, per i CTP stabiliti in Stati membri non euro, al tasso ufficiale overnight della banca centrale nazionale competente.
Abrogazione e disciplina transitoria
L’articolo 25 abroga il regolamento delegato (UE) 2017/574 a decorrere dal 2 marzo 2026 e stabilisce che i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento secondo la tavola di concordanza dell’allegato V. L’articolo 26 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e differisce al 2 marzo 2026 l’applicazione delle norme sugli orologi, consentendo agli operatori di adeguarsi prima dell’entrata a regime del nuovo quadro tecnico.
Disposizioni principali
Definizioni essenziali
L’articolo 1 definisce "dati di input" come i dati trasmessi dai contributori al CTP ai sensi dell’articolo 22 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, e "dati di output" come i dati diffusi dal CTP ai sensi dell’articolo 27 nonies, paragrafo 1, lettera d), dello stesso regolamento.
Qualità dei protocolli di trasmissione e tempi di invio
L’articolo 2 impone ai contributori di dati di offrire almeno un protocollo di trasmissione conforme ai requisiti minimi di qualità dell’allegato I e di mantenerli costantemente soddisfatti. L’articolo 3 richiede la trasmissione dei dati quanto più possibile in tempo reale, senza ritardi artificiali; per azioni ed ETF il limite è, in ogni caso, 50 millisecondi, mentre per obbligazioni e derivati OTC è 500 millisecondi, con regole distinte per dati pre- e post-negoziazione e per operazioni eseguite dentro o fuori una sede di negoziazione.
Formato e contenuto dei dati da trasmettere ai CTP
L’articolo 4 impone un formato conforme alla metodologia ISO 20022 per i dati di input. Gli articoli 5 e 6 elencano i dati da trasmettere ai CTP per obbligazioni, azioni e fondi indicizzati quotati, distinguendo tra dati di mercato fondamentali e dati richiesti dalla regolamentazione, nonché tra informazioni relative allo strumento e al sistema di negoziazione. Per le azioni e gli ETF è previsto anche l’invio mensile dell’elenco delle operazioni del mese precedente, il primo giorno di ogni mese.
Dati da diffondere dai CTP
Gli articoli 7 e 8 stabiliscono quali dati di output devono essere diffusi dai CTP per obbligazioni e per azioni/fondi indicizzati quotati, utilizzando i campi contrassegnati come "output" o "entrambi" negli allegati. Per le azioni e gli ETF, il CTP deve diffondere sia i dati post-negoziazione sia i dati pre-negoziazione, inclusi il migliore prezzo di acquisto e di vendita europeo e il prezzo d’asta indicativo.
Modalità di diffusione e leggibilità dei dati
L’articolo 9 richiede che i dati di output siano resi disponibili con interfaccia grafica per la leggibilità umana e, simultaneamente, almeno in formato CSV e in formato conforme a ISO 20022. I CTP devono inoltre pubblicare istruzioni di accesso e utilizzo, preavvisando almeno tre mesi per ogni modifica salvo urgenza motivata, e inserire un link alle istruzioni nella home page del sito.
Controllo della qualità dei dati
L’articolo 10 impone ai CTP di disporre di sistemi per evitare errori, monitorare le prestazioni in tempo reale, riconciliare periodicamente input e output, confermare la ricezione ai contributori con un codice identificativo dell’operazione, individuare dati incompleti o probabilmente errati, non pubblicare i dati incompleti, segnalare i potenziali problemi al pubblico e ai contributori, e pubblicare politiche non discrezionali sulla qualità dei dati. I CTP devono anche consentire agli utenti di segnalare inesattezze e gestire cancellazioni o modifiche tecniche su richiesta del contributore.
Sincronizzazione degli orologi con l’UTC
L’articolo 11 individua come tempo di riferimento l’UTC mantenuto dai centri di metrologia riconosciuti nella banca dati del Bureau international des poids et mesures, ammettendo anche l’UTC disseminato da sistema satellitare se lo scostamento è giustificato e rimosso dalla marcatura temporale. Gli articoli 12-15 fissano gradi di precisione differenziati per gestori di sedi di negoziazione e internalizzatori sistematici, membri/partecipanti/utenti, soggetti di pubblicazione designati, APA e CTP: per taluni operatori la precisione è legata alla latenza del sistema, per altri è richiesto uno scostamento massimo di 1 millisecondo o, per alcune attività, di 1 secondo. L’articolo 16 impone tracciabilità rispetto all’UTC e verifica almeno annuale della conformità.
Ridistribuzione dei ricavi del CTP per azioni ed ETF
Gli articoli 17-21 disciplinano come il CTP per azioni e fondi indicizzati quotati determina l’importo dei ricavi da ridistribuire, identifica i contributori ammissibili e calcola le quote in base a tre criteri ponderati: 4,5 per il volume di negoziazione in azioni, 4,0 per talune ammissioni iniziali alla negoziazione dal 27 marzo 2019 in poi, e 1,5 per il volume soggetto a trasparenza pre-negoziazione. Il CTP effettua i calcoli almeno annualmente e comunque entro il ventesimo giorno del mese successivo alla finestra di calcolo; le percentuali risultanti si applicano retroattivamente alla finestra più recente.
Sospensione temporanea dalla ridistribuzione dei ricavi
Gli articoli 22 e 23 prevedono la sospensione della partecipazione al regime in caso di violazioni gravi e ripetute degli obblighi di tempestività, qualità dei dati, protocolli di trasmissione o sincronizzazione degli orologi, con una soglia legata a tre giorni consecutivi e a superamento del 10% del volume giornaliero nei casi di ritardo o dati incompleti/errati. Il contributore deve essere informato entro due giorni lavorativi, può presentare informazioni supplementari entro una settimana, e il CTP deve emettere la decisione finale entro due settimane dalla valutazione finale; la sospensione può essere evitata in caso di circostanze straordinarie, inevitabili o impreviste.
Restituzione dei ricavi trattenuti e interessi
L’articolo 24 stabilisce che, se la violazione non è confermata, i ricavi trattenuti devono essere ridistribuiti entro due settimane dalla decisione definitiva, maggiorati degli interessi. Il tasso di riferimento è il tasso medio sui depositi presso la BCE oppure, per CTP stabiliti in Stati membri non euro, il tasso ufficiale overnight della banca centrale nazionale, per il periodo di sospensione.
Abrogazione e applicazione
L’articolo 25 abroga il regolamento delegato (UE) 2017/574 con effetto dal 2 marzo 2026, con rinvio alla tavola di concordanza dell’allegato V. L’articolo 26 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE e differisce al 2 marzo 2026 l’applicazione degli articoli 11-16; il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile.
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