Regolamento (UE) 2025/1200
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1200 della Commissione, del 12 giugno 2025, che modifica gli allegati V, XIII e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, all’Eswatini, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, di carni fresche di bovini, di ungulati detenuti come selvaggina d’allevamento e di ungulati selvatici e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi di paesi terzi e zone da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di talune categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, in applicazione della normativa UE in materia di sanità animale. Alla luce di nuovi focolai di afta epizootica in Eswatini e di HPAI negli Stati Uniti, vengono sospesi o limitati gli ingressi da specifiche zone. Viceversa, per alcune zone del Canada e del Regno Unito, la Commissione ritiene ripristinabili le autorizzazioni all’importazione dopo le misure di controllo e pulizia/disinfezione adottate. Le modifiche si inseriscono nel quadro del regolamento (UE) 2021/404 e producono effetti urgenti dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica degli elenchi di paesi terzi e zone autorizzati all’ingresso nell’UE per talune partite avicole e di carni fresche, con sospensioni per alcune zone dell’Eswatini e degli Stati Uniti e ripristini per alcune zone del Canada e del Regno Unito.
Ambito di applicazione
Si applica all’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, di carni fresche di bovini, di ungulati detenuti come selvaggina d’allevamento e di ungulati selvatici, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, provenienti da paesi terzi, territori o loro zone elencati negli allegati V, XIII e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Le modifiche riguardano in particolare Canada, Eswatini, Regno Unito e Stati Uniti. È direttamente applicabile negli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale; non disciplina altri settori né introduce deroghe generali fuori dagli allegati modificati.
Modifica degli allegati V, XIII e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1200 della Commissione aggiorna gli elenchi dei paesi terzi, territori o zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinate partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429 e sul regolamento delegato (UE) 2020/692, che fissano il quadro della sanità animale per l’ingresso nell’Unione.
L’intervento è motivato da recenti evoluzioni epidemiologiche: nuovi focolai di afta epizootica in Eswatini e nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) negli Stati Uniti impongono restrizioni, mentre le informazioni aggiornate fornite da Canada e Regno Unito consentono di ripristinare l’autorizzazione per alcune zone precedentemente sospese. Le modifiche sono adottate con urgenza e sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri.
Quadro normativo di riferimento
Il regolamento si colloca nel sistema del regolamento (UE) 2016/429, che prevede che le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale possano entrare nell’Unione solo se provenienti da paesi terzi, territori, zone o compartimenti inclusi negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce poi le prescrizioni sanitarie che tali partite devono rispettare per l’ingresso.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi operativi e le regole generali negli allegati da I a XXII. Il presente atto interviene specificamente sugli allegati V, XIII e XIV, che riguardano rispettivamente:
- partite di pollame e materiale germinale di pollame;
- carni fresche di bovini, di ungulati detenuti come selvaggina d’allevamento e di ungulati selvatici;
- carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Eswatini: soppressione dell’autorizzazione per alcune zone
I considerando danno conto della notifica, effettuata il 20 e il 28 maggio 2025 all’WOAH, di cinque focolai di afta epizootica in bovini, ovini e caprini nella regione di Shiselweni, confermati con analisi di laboratorio tra il 19 e il 28 maggio 2025. Poiché l’allegato XIII, parte 1, autorizzava l’ingresso nell’Unione di carni fresche dalle zone SZ-1 e SZ-2, la Commissione ritiene che, in assenza di garanzie di regionalizzazione, tali partite non debbano più essere autorizzate.
La sostituzione della voce relativa all’Eswatini nell’allegato XIII comporta quindi la modifica delle condizioni di accesso per:
- carni fresche di bovini;
- carni fresche di ungulati detenuti come selvaggina d’allevamento;
- carni fresche di ungulati selvatici.
Stati Uniti: nuove zone soggette a restrizioni per HPAI
Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione quattro nuovi focolai di HPAI nel pollame, localizzati in Arizona e nel New Jersey, confermati tra il 19 e il 30 maggio 2025. Le autorità veterinarie statunitensi hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km e attuato la politica di abbattimento totale.
Alla luce di tali elementi, il regolamento aggiunge nuove zone soggette a restrizione negli allegati V e XIV:
- US-2.1035, US-2.1036 e US-2.1038 per l’Arizona;
- US-2.1037 per il New Jersey.
Per queste zone è sospeso l’ingresso nell’Unione di:
- partite di pollame e materiale germinale di pollame;
- carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Le descrizioni territoriali delle nuove zone riportano zone circolari di raggio 10 km con coordinate GPS puntuali nei contee di Maricopa ed Essex.
Canada e Regno Unito: ripristino dell’accesso per alcune zone
Il Canada e il Regno Unito hanno trasmesso informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica e sulle misure adottate in relazione a precedenti focolai di HPAI nel pollame. In entrambi i casi, dopo l’abbattimento totale, sono state completate le operazioni di pulizia e disinfezione degli stabilimenti infetti.
La Commissione considera che le garanzie fornite siano sufficienti a ritenere che la situazione non rappresenti più una minaccia per la sanità animale o pubblica nell’Unione. Di conseguenza, vengono aggiornate le voci relative alle zone:
- CA-2.260 e CA-2.262 per il Canada;
- GB-2.344 e GB-2.379 per il Regno Unito.
Gli effetti pratici sono il ripristino dell’ingresso nell’Unione di partite provenienti da tali zone per le categorie disciplinate dagli allegati V e XIV.
Decorrenza ed effetti giuridici
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce inoltre la piena obbligatorietà e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, come tipico dei regolamenti UE.
Implicazioni operative per gli operatori
Per gli operatori del settore agroalimentare e per i consulenti doganali e veterinari, il regolamento comporta la necessità di verificare immediatamente:
- l’origine geografica effettiva delle partite;
- l’eventuale inclusione della zona di provenienza tra quelle appena sospese o ripristinate;
- la corrispondenza tra specie/prodotto e allegato applicabile.
In concreto, l’atto introduce un aggiornamento puntuale delle condizioni di ammissibilità all’importazione, con effetti diretti sulle pratiche di approvvigionamento, certificazione sanitaria e controllo documentale alla frontiera.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati V, XIII e XIV del regolamento (UE) 2021/404
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V, XIII e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 conformemente all’allegato del regolamento, incidendo sugli elenchi delle zone autorizzate per l’ingresso nell’Unione di specifiche partite animali e di prodotti di origine animale.
Eswatini: sospensione per zone con afta epizootica
Nell’allegato XIII, parte 1, le voci relative alle zone SZ-1 e SZ-2 dell’Eswatini sono sostituite in modo da riflettere la soppressione dell’autorizzazione all’ingresso nell’Unione di carni fresche di bovini, ungulati detenuti come selvaggina d’allevamento e ungulati selvatici provenienti da tali zone, alla luce dei cinque focolai di afta epizootica notificati nel maggio 2025 nella regione di Shiselweni.
Stati Uniti: nuove restrizioni per focolai di HPAI
Nell’allegato V e nell’allegato XIV sono aggiunte le zone US-2.1035, US-2.1036, US-2.1037 e US-2.1038, corrispondenti a zone soggette a restrizioni di 10 km in Arizona e New Jersey. Per tali zone viene sospeso l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, in conseguenza dei nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).
Canada e Regno Unito: ripristino dell’autorizzazione per alcune zone
Per il Canada e il Regno Unito, le voci relative alle zone CA-2.260, CA-2.262, GB-2.344 e GB-2.379 sono sostituite negli allegati V e XIV. La Commissione ritiene che le misure adottate, inclusa la politica di abbattimento totale e la pulizia/disinfezione, forniscano garanzie sufficienti per consentire nuovamente l’ingresso nell’Unione da tali zone.
Entrata in vigore e urgenza applicativa
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nei considerando si sottolinea l’urgenza delle modifiche per evitare perturbazioni inutili degli scambi con Canada e Regno Unito e per rispondere ai rischi sanitari provenienti da Eswatini e Stati Uniti.
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