Cassazione Penale, Sentenza n. 5773/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società chiedeva l'ammissione al passivo della confisca di un credito di € 2.764.433,04, riconosciuto con sentenza del Tribunale di Nola del 19/07/2012 a favore del fallimento dell'Istituto geriatrico "Centro meridionale" e nei confronti di Boccia Salvatore, Falanga Pasqualina e Boccia Raffaele Rosario. Il Tribunale di Napoli aveva dichiarato l'istanza inammissibile perché proposta oltre il termine di 180 giorni previsto dall'art.1, commi 199 e 205, della legge 24 dicembre 2012, n.228, decorrente dalla data in cui il decreto di confisca è divenuto definitivo. Con il ricorso la società deduceva quattro motivi: (1) errata decorrenza del termine (sosteneva che dovesse decorrere dal deposito della sentenza del 17/11/2021 e non dall'udienza camerale del 05/10/2021); (2) violazione degli artt.57 e 58 del d.lgs. n.159/2011 relativi all'ammissione di domande tardive; (3) omesso avviso nella procedura di formazione del passivo fallimentare; (4) mancato parere del pubblico ministero nel procedimento che ha portato all'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata la prima censura perché la confisca era regolata dalla legge n.575/1965 (proposta del 2004) e, secondo la consolidata giurisprudenza, il termine di 180 giorni previsto dall'art.1, commi 199 e 205, della legge 24/12/2012 n.228 decorre dalla pronunzia del dispositivo resa in udienza camerale (e non dal successivo deposito delle motivazioni). Inoltre la ricorrente risultava comunque a conoscenza del procedimento di prevenzione avendo partecipato a tutti i gradi del giudizio, per cui non sussisteva il vizio di decorrenza del termine né la possibilità di restituzione. Per questi motivi il ricorso è stato respinto, la ricorrente condannata alle spese processuali e al versamento di € 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge 24 dicembre 2012, n.228
art.1, commi 199, 205, 206
L'art.1 stabilisce il termine di decadenza di 180 giorni per la presentazione della domanda di ammissione del credito relativo a beni confiscati; tale termine decorre dalla definitività del provvedimento di confisca e, secondo la giurisprudenza richiamata, dalla pronunzia del dispositivo in udienza camerale quando la definitività deriva da sentenza della Corte
d.lgs. 6 settembre 2011, n.159
Prevedono regole per l'ammissione di domande tardive o ultra-tardive in materia di confische di prevenzione; il Tribunale è stato chiamato a valutare la rilevanza di tali disposizioni ma la Corte ha ritenuto superfluo approfondirle stante l'infondatezza della prima censura
legge n.575 del 1965
La confisca in esame è ricondotta alla disciplina della legge 575/1965 poiché la proposta risale al 2004; pertanto si applica la regola sulla decorrenza del termine prevista dalle norme succitate e dalla giurisprudenza
cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme processuali interessate dalla censura del ricorrente, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento del ricorso
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. U, n.39608 del 22/02/2018; Sez.6 n.33677 del 16/10/2020
Principio consolidato secondo cui il termine di 180 giorni per la domanda di ammissione decorre dalla pronuncia del dispositivo in udienza camerale quando la confisca è divenuta definitiva per sentenza della Corte; inoltre i creditori ipotecari devono osservare il termine anche se non hanno ricevuto le comunicazioni previste, salvo casi di mancata conoscenza effettiva del procedimento
Massime di principio
- Il termine di 180 giorni per proporre la domanda di ammissione del credito connesso a beni confiscati decorre, quando la definitività deriva da sentenza della Corte, dalla pronuncia del dispositivo in udienza camerale e non dal deposito delle motivazioni della sentenza
- Se il creditore ha partecipato al procedimento di prevenzione o ha comunque avuto conoscenza dello stesso, non può invocare l'ignoranza per ottenere il riconoscimento tardivo della domanda
- La disciplina ante-d.lgs.159/2011 (es. legge 575/1965) non esclude l'applicazione del termine di decadenza previsto dalla legge 228/2012 per i creditori ipotecari sui beni confiscati, conformemente alla giurisprudenza di legittimità
- In caso di mancato rispetto del termine, è possibile chiedere la restituzione in termine a pena di decadenza solo provando che l'inosservanza è stata causata da fatto non imputabile al creditore
- Per evitare rischi è consigliabile presentare tempestivamente la domanda di ammissione al giudice dell'esecuzione che ha disposto la confisca e, se si ritiene di aver diritto a un'ammissione "tardiva", documentare adeguatamente l'impossibilità di rispettare il termine per causa a non imputabile
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