Cassazione Civile, Ordinanza n. 05095/2024 del 26/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di due soci titolari complessivamente del 25% del capitale, di deliberazioni assembleari successive all'approvazione di bilanci sociali ritenuti nulli per gli esercizi 2000 e 2001. I ricorrenti avevano chiesto di accertare la nullità derivata delle deliberazioni del 19 marzo 2002 e del 9 ottobre 2003, sostenendo che: i) i bilanci 2000 e 2001 violavano i principi di veridicità e corretta rappresentazione patrimoniale, poiché non riportavano correttamente determinate voci relative all'aumento di capitale; ii) la deliberazione di aumento di capitale del 19 marzo 2002 sarebbe stata assunta su una situazione patrimoniale falsa o comunque non veritiera; iii) la successiva delibera del 9 ottobre 2003, di riduzione e contestuale ricostituzione/aumento del capitale, sarebbe stata ugualmente viziata, perché la corretta iscrizione di una riserva avrebbe escluso la necessità della ricapitalizzazione; iv) in sede di rinvio la Corte territoriale avrebbe erroneamente dichiarato nuova e quindi inammissibile la censura relativa alle riserve del bilancio 2002, pur trattandosi di nullità rilevabile d'ufficio. I motivi di ricorso deducevano violazioni degli artt. 2423, 2423-bis, 2424, 2447, 2496, 1421, 1422, 2379 c.c. e dell'art. 394 c.p.c., contestando sia la ricostruzione contabile sia la disciplina processuale del giudizio di rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sui primi tre motivi, chiarendo che, pur non condividendo l'affermazione della Corte territoriale secondo cui non sarebbe stata necessaria l'iscrizione delle voci inerenti al debito sociale da ricapitalizzazione, la decisione era comunque corretta nel risultato perché la delibera del 2002 non aveva prodotto effetti ulteriori e i vizi originari risultavano comunque superati dalla successiva approvazione del bilancio 2002 e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2003, nelle quali le voci omesse erano state inserite. Quanto al quarto motivo, la Corte ha confermato l'inammissibilità della nuova doglianza in rinvio: la nullità assembleare è sì rilevabile d'ufficio, ma solo entro i limiti dei fatti ritualmente allegati in causa; nel caso concreto i ricorrenti non avevano dimostrato che la questione delle riserve del bilancio 2002 fosse stata tempestivamente introdotta nel giudizio. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2423 c.c.
È richiamato come norma sulla redazione del bilancio e sul principio di veridicità e correttezza della rappresentazione contabile; la sua violazione è dedotta dai ricorrenti ma ritenuta insussistente o comunque non decisiva ai fini dell'annullamento delle delibere impugnate.
art. 2423-bis c.c.
È invocato in relazione ai principi di redazione del bilancio; la Corte non accoglie la censura, ritenendo che i vizi contabili non abbiano giustificato la nullità delle deliberazioni successive.
art. 2424 c.c.
Richiamato per la corretta esposizione dello stato patrimoniale e delle voci contabili; la Corte ritiene che la successiva integrale appostazione delle voci omesse abbia comunque neutralizzato il vizio dedotto.
art. 2447 c.c.
Richiamato per la ricapitalizzazione in caso di perdita del capitale; la Corte osserva che la validità della deliberazione di ricapitalizzazione va valutata in base alla situazione patrimoniale aggiornata e ai fatti ritualmente allegati.
art. 2496 c.c.
È menzionato nel secondo motivo, ma nel testo non emerge un'autonoma ratio decidendi su tale norma; il ricorso viene comunque respinto.
art. 1421 c.c.
Richiamato per la rilevabilità d'ufficio della nullità; la Corte precisa che il potere officioso incontra il limite dei fatti dedotti ritualmente in giudizio.
art. 1422 c.c.
Richiamato insieme all'art. 1421 c.c. sulla imprescrittibilità/nullità; la Corte ne fa derivare solo la regola processuale sulla rilevabilità, non l'ammissibilità di nuove allegazioni in rinvio.
art. 2379 c.c.
È invocato per la nullità delle deliberazioni assembleari; la Corte conferma che la nullità può essere rilevata d'ufficio, ma solo nei limiti del thema decidendum e delle allegazioni tempestive.
art. 394 c.p.c.
Richiamato per delimitare il giudizio di rinvio; la Corte afferma che in rinvio non possono essere introdotte nuove ragioni di nullità non ritualmente dedotte in precedenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per porre a carico dei ricorrenti l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto soccombenti.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
OIC 28
È richiamato dai ricorrenti come principio contabile a sostegno della necessità di una riserva; la Corte non ne accoglie l'uso decisivo ai fini dell'invalidità delle delibere, valorizzando invece la successiva corretta rappresentazione contabile.
Massime di principio
- L'impugnazione di una deliberazione assembleare fondata sulla violazione del principio di veridicità del bilancio o della situazione patrimoniale può essere accolta solo se il vizio contabile è attuale e incide sulla decisione al momento in cui essa viene assunta; se la situazione risulta poi corretta da successive appostazioni o deliberazioni, la nullità non può essere pronunciata quando l'effetto invalidante sia venuto meno.
- La nullità delle deliberazioni assembleari delle società di capitali è rilevabile d'ufficio, ma il potere del giudice è condizionato dal rispetto del thema decidendum: la nullità può essere dichiarata solo sulla base degli stessi fatti ritualmente allegati dalle parti, non su circostanze nuove introdotte oltre le preclusioni processuali.
- Nel giudizio di rinvio non è consentito introdurre una diversa causa di nullità o nuovi fatti costitutivi dell'invalidità non già dedotti nel processo, anche se la nullità è in astratto rilevabile d'ufficio.
- Ai fini della validità della deliberazione di aumento o ricapitalizzazione, rileva la situazione patrimoniale effettivamente posta a base della decisione; tuttavia, quando le omissioni contabili siano successivamente sanate e la deliberazione successiva si fondi su dati corretti, il vizio della deliberazione originaria può risultare privo di efficacia invalidante residua.
- Il giudice di legittimità può correggere la motivazione giuridica della sentenza impugnata se la conclusione è comunque corretta in diritto e in fatto, senza che ciò comporti cassazione della decisione.
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