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Sentenza

Sentenza n. 231/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo, adottato dal Questore di Como, in data 04.10.2022, e decreto del Prefetto della Provincia di Como, notificato il 16 marzo 2023, con il quale si respinge il ricorso presentato in data 3 novembre 2022.

Giustizia amministrativa202301037

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo e decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare di licenza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo disposta dal Questore di Como e il successivo rigetto prefettizio del ricorso gerarchico. Ha dedotto, con il primo motivo, il difetto di motivazione, sostenendo l'inesistenza dei pregiudizi penali richiamati dall'Amministrazione, anche in ragione della remissione della querela da parte della persona offesa e dell'assenza di una sentenza di prosecuzione del procedimento penale citato nell'atto. Con il secondo motivo ha lamentato l'omessa notifica della comunicazione presso l'avvocato fiduciario presso il quale aveva eletto domicilio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato sia il provvedimento di revoca della licenza sia il decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico. Ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la motivazione e l'istruttoria non avevano adeguatamente considerato la remissione della querela e le relative conseguenze sul piano istruttorio e motivazionale. L'Amministrazione può fondare la revoca per carenza del requisito della buona condotta anche su situazioni non sfociate in condanne penali, ma, in presenza di remissione della querela, deve contestare all'interessato, nel contraddittorio procedimentale, le specifiche circostanze fattuali dalle quali ritenga comunque desumibile l'inaffidabilità e deve indicarle chiaramente nel provvedimento finale. Il secondo motivo è stato assorbito, poiché l'annullamento soddisfaceva integralmente l'interesse del ricorrente. È stato fatto salvo il potere dell'Amministrazione di rideterminarsi nel rispetto dei principi indicati. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La disposizione non consente di salvare un provvedimento affetto da motivazione mancante o inadeguata, poiché il difetto di motivazione non è assimilabile a una mera violazione procedimentale o a un vizio formale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati unitamente alla normativa nazionale quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.

Massime di principio

  • Il difetto o l'inadeguatezza della motivazione di un provvedimento amministrativo costituisce un vizio sostanziale di legittimità e non può essere sanato mediante l'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, poiché non è assimilabile a una mera violazione procedimentale o a un vizio formale.
  • La revoca di una licenza di porto d'armi per difetto del requisito della buona condotta può essere fondata anche su fatti non sfociati in una condanna penale; tuttavia, l'Amministrazione deve svolgere un'istruttoria effettiva e indicare puntualmente le circostanze fattuali che dimostrerebbero comunque l'inaffidabilità del titolare.
  • Quando la persona offesa rimette la querela, l'Amministrazione deve considerare tale circostanza e le sue conseguenze nella valutazione istruttoria e motivazionale; non può limitarsi a richiamare genericamente il procedimento penale, ma deve contestare all'interessato, nel contraddittorio, le ragioni specifiche per cui ritiene persistente l'inaffidabilità.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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