Cassazione Penale, Sentenza n. 978/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di condanna per truffa confermata dalla Corte d'appello di Milano, deducendo: 1) nullità della sentenza per totale mancanza di motivazione in relazione all'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 253, commi 1 e 2, in rapporto all'art. 181 c.p.p.; contesta la produzione di copia del permesso di soggiorno che, secondo lei, non sarebbe mai stato sequestrato e non proverebbe l'identità dell'imputata; lamenta inoltre assenza di riconoscimento fotografico; 2) vizio di motivazione sulla responsabilità per mancata valutazione specifica delle doglianze difensive; 3) violazione di legge per omessa/notifica irregolare del decreto di citazione in appello (sostiene che la notifica non sia stata eseguita personalmente e che il difensore di fiducia non abbia accettato la notifica ex art. 157).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto pregiudiziale e manifestamente infondato il motivo relativo alla notifica/citazione in appello: era stato nominato un difensore di fiducia (Avv. Francesco Sirimarco) e, ai sensi dell'art. 420‑bis c.p.p. (secondo comma), la nomina del difensore integri la certezza della conoscenza del processo, rendendo legittimo il processo in absentia. Ha inoltre accertato che la citazione in appello era stata regolarmente notificata tramite plico raccomandato con giacenza alla residenza. Gli altri motivi sono stati ritenuti inammissibili perché attengono a valutazioni di fatto e alla valutazione delle prove, già motivate in modo esauriente dai giudici di merito (identificazione via documento d'identità originale consegnato alla parte offesa e riscontri sul titolo di pagamento inesigibile). La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 253 c.p.p.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla produzione di documenti (permesso di soggiorno); la Corte non ha ritenuto fondata l'obiezione trattandosi di questioni attinenti alla valutazione probatoria
art. 181 c.p.p.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla validità della produzione di copie di documenti; la decisione non ha ritenuto che vi fosse nullità formale né pregiudizio tale da inficiare la sentenza di merito
art. 420‑bis c.p.p.
come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67
La Corte ha applicato il secondo comma: la nomina di un difensore di fiducia costituisce elemento idoneo a dimostrare che l'imputato ha avuto conoscenza del processo, consentendo il procedimento in absentia senza necessità di ulteriore notifica personale
art. 420/quater c.p.p.
Norma richiamata nella motivazione per spiegare la regola generale che, se l'imputato non è presente e non ricorrono i casi del comma 2 di art. 420‑bis, il giudice deve rinviare e disporre la notifica personale da parte della polizia giudiziaria; la Corte ha ritenuto che qui il caso rientrasse invece nel comma 2
art. 157 c.p.p. (richiamato dalla difesa)
La difesa ha contestato forme di notifica richiamando disposizioni sulla notifica al difensore; la Corte ha invece ritenuto regolare la notifica via plico con giacenza alla residenza
art. 161 c.p.p. comma 4 (richiamato dalla difesa)
La difesa sosteneva irregolarità di notifica (non presso l'abitazione); la Corte ha ritenuto invece perfezionata la notifica mediante giacenza del plico
Massime di principio
- La nomina di un difensore di fiducia è elemento che può legittimare il procedimento in absentia ai sensi dell'art. 420‑bis c.p.p.: se il difensore è stato nominato con certezza prima dell'udienza, il giudice può procedere anche in assenza dell'imputato
- Le doglianze che si limitano a chiedere una rivalutazione del merito o della prova sono spesso inammissibili in Cassazione: il giudice di legittimità controlla la correttezza dell'applicazione del diritto e la motivazione, non rivaluta fatti o prove adeguatamente argomentati dai giudici di merito
- Per contestare efficacemente una notifica è necessario dimostrare l'irregolarità sostanziale o la mancata conoscenza del procedimento; la regolare spedizione con plico e giacenza alla residenza può risultare sufficiente a perfezionare la notifica
- Le eccezioni relative a documenti (es. permesso di soggiorno) devono essere articolate mostrando l'illegittimità della produzione o l'assenza di collegamento probatorio con l'imputato; mere affermazioni contrarie senza prova dell'irregolarità sulla catena di custodia/identificazione raramente riescono
- Se si deduce la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, occorre indicare specifici profili di illegittimità formale o carenza motivazionale autonoma e non limitarsi a una rivalutazione dei fatti già trattati dai giudici di merito
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