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Sentenza

Sentenza n. 1751/2026 - Catania, Sezione 2

per l’annullamento degli atti indicati nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti; nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno.

Giustizia amministrativa202502508

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento comunale che aveva respinto l’istanza di restituzione dei terreni, di risarcimento del danno o di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, successivamente modificato con un provvedimento di parziale conferma e declaratoria di irricevibilità

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, eredi dei proprietari originari, contestavano il provvedimento con cui il Comune aveva respinto l’istanza relativa a terreni occupati d’urgenza nel 1976 per la realizzazione di vasche di raccolta di acqua potabile. Deducevano l’insussistenza dei presupposti dell’usucapione, sostenendo che l’occupazione iniziale, fondata su un decreto prefettizio di occupazione d’urgenza, integrasse una detenzione qualificata e che spettasse al Comune dimostrare, ai sensi dell’art. 1141, comma 2, c.c., l’interversione della detenzione in possesso utile all’usucapione. Deducevano inoltre che l’Amministrazione non avesse fornito tale prova e che i proprietari avessero più volte rivendicato la titolarità dei terreni. Con motivi aggiunti impugnavano il successivo provvedimento comunale del 20 gennaio 2026, contestando anche la quantificazione della superficie occupata, sostenendo che essa fosse superiore ai 200 mq indicati dal Comune e comprendesse aree ulteriori rese inutilizzabili. Il Comune eccepiva, tra l’altro, l’inammissibilità del ricorso per l’esistenza di un giudicato civile formatosi sulle medesime aree, nonché il difetto di interesse e la genericità dei motivi.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione di giudicato e ha dichiarato inammissibile il ricorso, compresi i motivi aggiunti. Ha rilevato che il Tribunale di Caltagirone, con sentenza del 1994 confermata in appello nel 2000, aveva respinto la domanda risarcitoria proposta dai danti causa dei ricorrenti in relazione alla medesima occupazione dei terreni, qualificando la vicenda come occupazione acquisitiva e ritenendo perfezionato il relativo effetto acquisitivo in favore del Comune. Tale accertamento, pur collegato alla decisione sulla prescrizione della domanda risarcitoria, costituiva un antecedente logico necessario della statuizione finale ed era coperto dal giudicato. Richiamando il principio dell’Adunanza Plenaria n. 6/2021, il Collegio ha affermato che, in presenza di un giudicato civile di rigetto della domanda risarcitoria fondato sull’accertamento dell’occupazione acquisitiva, sono precluse, con riferimento al medesimo bene, sia la domanda restitutoria e risarcitoria in forma specifica, sia la rivendicazione, sia l’azione avverso il silenzio sull’istanza di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001. La preclusione opera anche per gli eredi e aventi causa e non richiede una formale statuizione traslativa, essendo sufficiente un accertamento effettivo, anche implicito, ricavabile dal coordinamento tra motivazione e dispositivo della sentenza civile. Il fatto che il Comune non avesse sollevato il giudicato nel precedente giudizio avverso il silenzio non impediva di dedurlo nel presente processo, poiché l’eccezione di giudicato può essere proposta in ogni tempo. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    L’azione volta a ottenere una valutazione amministrativa sull’eventuale acquisizione sanante non può essere esercitata quando il rapporto dominicale sul medesimo bene sia già stato definito da un giudicato civile incompatibile con la persistente proprietà privata.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    L’azione avverso il silenzio sull’istanza di acquisizione ex art. 42-bis è preclusa dal giudicato civile che abbia accertato, anche implicitamente ma quale antecedente logico necessario, l’avvenuta acquisizione del bene in favore dell’amministrazione.

  • art. 1141, comma 2, c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere che, in caso di detenzione iniziale derivante da un valido provvedimento amministrativo, l’amministrazione debba provare l’interversione della detenzione in possesso utile all’usucapione; la questione non è stata esaminata nel merito per la decisività del giudicato.

  • art. 2, comma 1, l. 241/1990

    Richiamato dal Comune nel successivo provvedimento, che ha qualificato come manifestamente irricevibile l’istanza relativamente alle porzioni ritenute non occupate; il TAR non ha deciso nel merito di tale qualificazione, avendo dichiarato il ricorso inammissibile per giudicato.

Massime di principio

  • Quando un giudicato civile di rigetto della domanda risarcitoria relativa a un’occupazione illegittima accerta, quale antecedente logico necessario della decisione, il perfezionamento dell’occupazione acquisitiva e il conseguente effetto acquisitivo in favore dell’amministrazione, agli eredi e aventi causa dei proprietari originari è precluso ogni successivo esercizio, con riferimento al medesimo bene, dell’azione restitutoria o risarcitoria in forma specifica, dell’azione di rivendicazione e dell’azione avverso il silenzio sull’istanza di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001.
  • Ai fini della preclusione derivante dal giudicato sull’occupazione acquisitiva non è necessaria un’espressa statuizione formale sul trasferimento della proprietà in favore dell’amministrazione; è sufficiente che, attraverso l’interpretazione sistematica della motivazione e del dispositivo, emerga un accertamento effettivo, anche implicito, dell’avvenuta acquisizione, purché esso costituisca antecedente logico necessario del rigetto della domanda.
  • L’applicabilità dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001 anche a fatti anteriori non consente di riaprire rapporti già esauriti per effetto di un giudicato civile incompatibile con la persistente titolarità privata del bene.
  • L’eccezione di giudicato, fondata sull’interesse pubblico alla stabilità delle decisioni e alla certezza dei rapporti giuridici, può essere sollevata in ogni tempo e non è preclusa dal fatto che la parte non l’abbia dedotta in un precedente giudizio tra le medesime parti o aventi causa.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione illegittima e acquisizione sananteGiudizio di ottemperanza
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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