Sentenza n. 898/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - del provvedimento del Comune di Milano – Direzione Specialistica Autorizzazioni e concessioni – SUAP datato 12.12.2024, comunicato il 16.12.2024, prot. 16/12/2024.0667228.U; nonché, per quanto occorrere possa: - del Documento Tecnico Operativo sulle occupazioni di suolo pubblico del Comune di Milano e, quindi, del provvedimento dirigenziale P.D.D. n. 2287, dell’8.03.2023, con cui è stato approvato detto documento; - della comunicazione del Comune di Milano – Direzione Specialistica Autorizzazioni e concessioni – SUAP datata 17.10.2024, conosciuta il 20.11.2024; - di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque conseguenziale e con espressa riserva di motivi aggiunti e di formulare eventuale domanda di risarcimento danni con separato giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di occupazione di suolo pubblico, unitamente agli atti presupposti e, in via subordinata, al Documento tecnico-operativo comunale
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore commerciale)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente, esercente attività di ristorazione-pizzeria, aveva ottenuto nel 2020 una concessione temporanea per occupare un'area esterna e aveva successivamente presentato istanze per una concessione di lunga durata. Il Comune aveva comunicato motivi ostativi fondati, in particolare, sul mancato rispetto della distanza massima di 30 metri tra l'esercizio e l'area occupata, sulla non piena accessibilità dell'area alle persone con disabilità e sul mancato rispetto delle distanze da panchine e alberature. La ricorrente aveva presentato osservazioni, una relazione tecnica e un progetto modificativo, comprendente una rampa amovibile per superare un muretto, lo spostamento degli arredi e la riduzione della superficie occupata. Il diniego conclusivo aveva ritenuto tali osservazioni tardive e comunque insufficienti, senza illustrare le ragioni della loro inidoneità. Con il primo motivo la ricorrente ha contestato l'applicabilità del limite di 30 metri alle occupazioni non prospicienti l'esercizio; con il secondo ha sostenuto che il limite, ove applicabile, riguardasse soltanto gli addetti al servizio e non gli avventori; con il terzo ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990, della disciplina sull'abbattimento delle barriere architettoniche e del regolamento comunale, lamentando l'omesso esame delle modifiche progettuali proposte; con il quarto ha censurato, in via subordinata, l'illegittimità del Documento tecnico-operativo nella parte eventualmente interpretata come estensione del limite di 30 metri alle aree non antistanti; con il quinto ha dedotto la contraddittorietà del diniego rispetto alla precedente concessione temporanea del 2020.
La decisione
Il ricorso è stato accolto nei limiti della motivazione e il diniego è stato annullato. Il primo motivo è stato respinto: il limite massimo di 30 metri tra l'esercizio e l'area occupata si applica anche alle occupazioni non prospicienti l'esercizio. L'art. 6, comma 4, del regolamento comunale consente infatti l'occupazione in area non prospiciente solo nei limiti previsti dal regolamento; il limite relativo alla superficie non superiore a quella interna dell'esercizio si aggiunge, e non si sostituisce, al limite della distanza. Il Documento tecnico-operativo ha legittimamente esplicitato tale disciplina assimilando l'ambito non antistante al marciapiede contrapposto. Anche il secondo motivo è stato respinto: il limite di distanza e gli obblighi di accessibilità non operano soltanto nei confronti degli addetti alla somministrazione, ma riguardano tutti i fruitori dell'attività, comprese le persone con disabilità. È stato invece accolto il terzo motivo. Il provvedimento conclusivo non dimostra un esame effettivo e sostanziale delle osservazioni e dei progetti modificativi presentati dalla ricorrente in risposta al preavviso di diniego, limitandosi ad affermare che essi non erano sufficienti a superare i motivi ostativi. In particolare, il Comune non ha valutato la nuova rampa di accesso proposta per superare la barriera architettonica né le modifiche relative alle distanze da panchine e alberature. Il giudice ha inoltre rilevato che il Comune non aveva provato la tardività della memoria, non essendo dimostrato che la ricorrente avesse ricevuto o conosciuto il preavviso già il 17 ottobre 2024. Gli ulteriori profili sono stati assorbiti. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento conclusivo deve motivare sulle ragioni per cui le osservazioni e le soluzioni progettuali proposte dall'interessato non superano i motivi ostativi.
art. 10-bis l. 241/1990
La partecipazione mediante osservazioni al preavviso di rigetto impone all'amministrazione un esame sostanziale e una motivazione effettiva sulle deduzioni dell'interessato; non è sufficiente una formula generica di insufficienza.
art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, l. 241/1990
Il Comune ha sostenuto, senza successo, l'applicabilità della disposizione; il giudice ha richiamato la non applicabilità della previsione al provvedimento adottato in violazione dell'art. 10-bis.
art. 5, commi 1 e 2, Regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico del Comune di Milano
Il Documento tecnico-operativo, adottato dalla dirigenza, può specificare le caratteristiche e la collocazione degli arredi e fornire prescrizioni tecnico-operative attuative del regolamento.
art. 6, commi 4, 6 e 15, Regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico del Comune di Milano
L'occupazione deve essere localizzata prioritariamente davanti all'esercizio del concessionario; qualora sia localizzata su un'area non prospiciente l'esercizio commerciale, nei limiti previsti dal presente regolamento, la superficie di suolo pubblico concedibile non deve essere superiore alla superficie di somministrazione o di vendita interna dell'esercizio. È obbligatorio per tutti gli operatori garantire ... l'abbattimento di ogni barriera architettonica, la totale accessibilità alle strutture e ai percorsi adiacenti anche a persone portatrici di disabilità.
Le occupazioni non prospicienti sono ammesse solo nei limiti complessivi del regolamento; gli obblighi di accessibilità valgono per tutti i fruitori delle strutture.
art. 8, comma 8, Regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico del Comune di Milano
È consentito localizzare le occupazioni ... ove la distanza pedonale tra la sede dell'esercizio e quella dell'occupazione leggera non sia superiore a 30 mt.
Il limite di 30 metri costituisce un requisito di localizzazione applicabile anche alle occupazioni non prospicienti l'esercizio, non soltanto a quelle collocate sul marciapiede contrapposto.
art. 5, comma 2, Regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico del Comune di Milano
Costituisce la base regolamentare per l'adozione del Documento tecnico-operativo, che può integrare il regolamento con indicazioni tecnico-operative coerenti con esso.
art. 6, commi 6 e 15, Regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico del Comune di Milano
Impongono il rispetto delle distanze dagli elementi di arredo urbano e l'abbattimento delle barriere architettoniche, assicurando la totale accessibilità alle strutture.
legge 9 gennaio 1989, n. 13
È richiamata quale disciplina di riferimento in materia di superamento delle barriere architettoniche.
d.m. 14 giugno 1989, n. 236
È richiamato quale parametro tecnico per la progettazione della rampa di accesso destinata al superamento della barriera architettonica.
Massime di principio
- Il limite regolamentare di distanza tra un esercizio commerciale e l'area di occupazione di suolo pubblico si applica anche quando l'area non è prospiciente l'esercizio, salvo che la disciplina preveda espressamente una diversa soluzione; il limite relativo alla superficie occupabile in area non prospiciente si aggiunge a quello sulla distanza e non lo sostituisce.
- Gli obblighi regolamentari di accessibilità alle strutture di occupazione di suolo pubblico, comprese le prescrizioni sull'abbattimento delle barriere architettoniche, operano in favore di tutti i fruitori dell'attività e non possono essere circoscritti agli addetti alla somministrazione.
- Quando il privato presenta osservazioni e soluzioni progettuali per superare i motivi ostativi comunicati ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, l'amministrazione deve esaminarle concretamente e motivare specificamente sulle ragioni della loro eventuale insufficienza; la mera formula secondo cui le osservazioni non sono sufficienti non integra un esame motivazionale effettivo.
- L'amministrazione che deduce la tardività delle osservazioni presentate in risposta al preavviso di rigetto deve dimostrare la data di comunicazione o di effettiva conoscenza del preavviso; in mancanza di tale prova, la tardività non può essere posta a fondamento del diniego.
- L'omesso esame sostanziale delle modifiche progettuali presentate in risposta al preavviso di rigetto integra violazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990, nonché difetto di istruttoria e di motivazione, imponendo l'annullamento del provvedimento conclusivo.
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