Cassazione Penale, Sentenza n. 5449/2022 del 16/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava per vizio di motivazione l'ordinanza che non aveva riconosciuto la riduzione della pena per un periodo di 7 giorni (dal 4 settembre 2018 al 17 novembre 2018, periodo compreso in un cumulo) durante il quale era ristretto nella casa circondariale di Monza in condizioni ritenute contrarie all'art. 3 CEDU (spazio disponibile inferiore a 3 mq a causa della presenza di altri due detenuti). Sosteneva che la riduzione dovesse applicarsi a tutti i periodi inseriti nello stesso cumulo, a prescindere dalla durata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere generico e per carenza di interesse concreto del ricorrente: il Tribunale di sorveglianza aveva già calcolato 696 giorni di detenzione degradante e, applicando l'art. 35-ter l. n. 354/1975 (1 giorno di riduzione ogni 10 giorni di pregiudizio) con arrotondamento per eccesso, aveva riconosciuto 70 giorni di riduzione. Anche aggiungendo i 7 giorni contestati il totale sarebbe salito a 703 giorni, con un residuo di soli 3 giorni rispetto al 69° decimo che non giustificherebbe l'assegnazione di un ulteriore giorno di riduzione; pertanto la rettifica prospettata non avrebbe procurato alcun vantaggio concreto. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 35-ter
«a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio»
La Corte conferma l'applicazione del criterio aritmetico 1 giorno di riduzione ogni 10 giorni di detenzione degradante, con possibilità di arrotondamento; il risultato pratico va valutato rispetto al beneficio concreto per il condannato
art. 3 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (Cedu)
Norma sostanziale che vieta trattamenti inumani o degradanti: costituisce la base per qualificare la detenzione come degradante e richiedere la riduzione della pena, ma la tutela concreta passa attraverso l'art. 35-ter l. n. 354/1975
art. 616 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità: responsabilità per le spese e pagamento a favore della cassa delle ammende
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per escludere che la parte abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e per giustificare l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
Giurisprudenza consolidata della Cassazione (richiamo a criteri di interesse ad impugnare)
Principio secondo cui l'interesse ad impugnare richiede un vantaggio concreto e non la mera aspirazione alla correzione tecnico-giuridica del provvedimento; assenza di vantaggio concreto può determinare l'inammissibilità
Massime di principio
- Per ottenere l'accoglimento di un ricorso volto a ottenere la riduzione della pena per detenzione contraria all'art. 3 CEDU è necessario dimostrare non solo la violazione ma anche che la rettifica produce un vantaggio concreto (es. aumento effettivo dei giorni di riduzione).
- Il calcolo della riduzione ai sensi dell'art. 35-ter l. n. 354/1975 segue il rapporto 1 giorno ogni 10 giorni e può essere arrotondato; in sede di impugnazione è essenziale mostrare come l'inserimento o la modificazione di periodi determinerebbe un diverso arrotondamento e quindi un concreto beneficio.
- Periodi brevi o occasionale violazione non sono automaticamente esclusi dal cumulo, ma se la loro inclusione non incide sul computo finale la Corte può dichiarare il ricorso privo di interesse e quindi inammissibile.
- In fase di impugnazione bisogna quantificare precisamente l'effetto numerico della correzione (calcolo dei giorni totale, residui per il decimo successivo, impatto sull'arrotondamento) e confutare eventuali arrotondamenti già operati dall'organo di merito.
- Se si contesta lo spazio o le condizioni materiali di detenzione ai fini CEDU, occorre fornire prove documentali e indicare chiaramente il periodo contestato e la sua incidenza sul computo complessivo; altrimenti il giudice può rigettare per genericità o mancanza di interesse.
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