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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26192/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 07/03/2024 che aveva respinto l'appello avverso il rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare (carcere) disposta il 29/11/2023 dal Tribunale di Vibo Valentia. Il ricorrente denunciava vizi di motivazione e violazione di legge in relazione alla valutazione dei fatti sopravvenuti e delle esigenze cautelari: sosteneva l'affievolimento delle esigenze cautelari per la riqualificazione del reato in concorso esterno (diversa dalla partecipazione associativa), la cessazione dell'attività imprenditoriale utilizzata per agevolare la cosca, l'interruzione dei rapporti con gli associati (ora detenuti), le condizioni di salute, le dichiarazioni di Mantella, il tempo trascorso in custodia e la sentenza di condanna già inflitta (16 anni e 6 mesi), argomentando che tali elementi sarebbero idonei a superare la presunzione di persistenza delle esigenze cautelari.

La decisione

Ricorso dichiarato inammissibile perché volto a censurare il merito della motivazione più che la sua mancanza o apparenza (vizi deducibili in materia cautelare). La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale di merito che aveva preso in considerazione elementi sfavorevoli al ricorrente: la recente sentenza di condanna per concorso esterno e trasferimento fraudolento di valori, i risalenti rapporti e cointeressenze con esponenti apicali della cosca (in particolare l'uso come "prestanome" per Gasparro Gregorio), intercettazioni che evidenziavano progettualità imprenditoriale comune, e la protratta disponibilità del ricorrente ad agevolare esigenze economiche e logistiche del sodalizio. Gli elementi nuovi indicati dal ricorrente (cessazione attività, detenzione degli associati, condizioni di salute, dichiarazioni di terzi) sono stati ritenuti neutri o insufficienti a dimostrare l'impossibilità o l'elevata improbabilità di ulteriori contributi alla cosca; le dichiarazioni di Mantella sono state giudicate generiche. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    La presunzione di persistenza delle esigenze cautelari operante per i reati associativi è modulata differentemente a seconda che si tratti di partecipazione all'associazione o di concorso esterno; per il concorrente esterno la soglia per superare la presunzione è meno severa ma richiede comunque elementi idonei a dimostrare l'improbabilità che possa ancora fornire contributi all'associazione.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Principio di valutazione delle esigenze cautelari che richiede un esame individuale della personalità, del contributo materiale o morale e delle circostanze del singolo; giustifica l'adozione di misure cautelari difformi tra coimputati anche se contestato lo stesso fatto.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 9478 del 29/01/2014 (Ragosta) e Sez. 6, n. 276858 del 08/07/2011 (Mancini)

    Riferimenti alle pronunce citate nella sentenza impugnata

    Confermano che nel caso del concorrente esterno non è richiesto dimostrare la 'rescissione del vincolo' con la consorteria (poiché vincolo non sussiste), ma sono necessari elementi che dimostrino l'improbabilità che il concorrente possa ancora fornire contributi all'associazione.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020 (Mazza)

    Riferimento alla pronuncia citata nella decisione

    Sottolinea che la valutazione cautelare dipende anche da profili personali e dal diverso apporto fornito da ciascun indagato/condannato, potendo giustificare misure difformi fra soggetti coinvolti nello stesso fatto.

Massime di principio

  • La riqualificazione in "concorso esterno" non elimina la presunzione di persistenza delle esigenze cautelari: impone però una diversa e specifica prova per dimostrare l'improbabilità di ulteriori apporti all'associazione.
  • Per superare la presunzione occorrono elementi concreti diretti a dimostrare l'impossibilità o l'elevata improbabilità di nuovi contributi (es. perdita definitiva dei mezzi, cessazione delle relazioni utili, documentazione di conflitti o disinteresse degli esponenti della cosca, assenza di progettualità comune evidenziabile).
  • Elementi come il tempo trascorso in custodia, condizioni di salute o attenuazioni di misure di altri coimputati hanno valore neutro salvo che non siano provati in modo decisivo e specifico per il singolo caso.
  • Le conversazioni intercettate e la presenza di rapporti economici o di prestanome hanno forte rilevanza sul piano cautelare perché attestano la persistenza di interessi e la possibilità di agevolare l'organizzazione.
  • Dichiarazioni generiche di terzi (es. "dichiarazioni del Mantella") senza precisazione della portata probatoria non sono sufficienti a modificare la prognosi cautelare.
  • La valutazione ai fini cautelari è necessariamente individuale: posizioni diverse degli stessi imputati possono giustificare trattamenti cautelari diversi in base al contributo e alla personalità di ciascuno.

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