Sentenza n. 144/2026 - Napoli, Sezione 3
avverso il silenzio serbato dal Comune di Giugliano in Campania sulla diffida, notificata dal ricorrente a mezzo pec del 10 ottobre 2025, a concludere il procedimento amministrativo ex articolo 1, comma 46, della legge regionale n. 5 del 2013, teso alla regolarizzazione dell’occupazione dell’alloggio sito via -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Comune sulla diffida a concludere il procedimento di regolarizzazione dell’occupazione di un alloggio ERP
Esito
Favorevole al ricorrente (occupante ERP)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente occupava da oltre venti anni un alloggio ERP comunale e aveva presentato nel 2013 un’istanza di regolarizzazione della propria posizione, anche con richiesta di rateizzazione della morosità. Nonostante tale istanza, il Comune aveva adottato un’ordinanza di sgombero nel febbraio 2025, qualificando l’occupazione come senza titolo. Il ricorrente aveva quindi notificato nell’ottobre 2025 due diffide a provvedere sulla domanda di regolarizzazione e, a fronte dell’inerzia comunale, aveva proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’ordine giudiziale di concludere il procedimento e la nomina di un commissario ad acta. Il Comune aveva eccepito la tardività dell’azione, sostenendo che fosse decorso il termine annuale previsto dall’art. 31, comma 2, c.p.a. rispetto all’istanza del 2013; la sopravvenuta carenza di interesse, assumendo che l’ordinanza di sgombero costituisse diniego implicito della regolarizzazione; l’inesistenza di un obbligo di provvedere; e l’inapplicabilità del rito sul silenzio. Il ricorrente sosteneva invece che la diffida costituisse una nuova istanza di avvio del procedimento e che l’amministrazione fosse obbligata a concludere il procedimento di regolarizzazione previsto dalla normativa regionale, anche in assenza di un termine speciale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha respinto l’eccezione di tardività, ritenendo che la diffida a provvedere, quando ne ricorrano i presupposti, possa valere come nuova istanza di avvio del procedimento. Il termine annuale dell’art. 31, comma 2, c.p.a. incide sul piano processuale e non estingue l’interesse legittimo pretensivo, sicché l’interessato può riproporre l’istanza e agire nuovamente contro il silenzio. Ha escluso anche la sopravvenuta carenza di interesse: l’ordinanza di sgombero non costituisce un provvedimento espresso e conclusivo sulla domanda di regolarizzazione, che richiede la verifica dei requisiti previsti dalla disciplina regionale. Il TAR ha ritenuto sussistente l’obbligo comunale di provvedere, poiché la normativa regionale impone agli enti gestori di regolarizzare i rapporti locativi relativi agli alloggi ERP occupati nelle condizioni previste dalla legge. In mancanza di un termine speciale, si applica il termine residuale di trenta giorni previsto dall’art. 2, comma 2, l. n. 241/1990. Ha quindi dichiarato illegittimo il silenzio e ordinato al Comune di adottare un provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, quale commissario ad acta per l’ulteriore inerzia, ponendo il relativo compenso di euro 1.000 a carico del Comune. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento di euro 1.500 per spese di giudizio, oltre accessori e rimborso del contributo unificato. La sentenza sarà trasmessa alla Corte dei conti dopo il passaggio in giudicato.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, c.p.a.
"L’azione avverso il silenzio può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento"
Il termine annuale ha natura processuale e non determina l’estinzione dell’interesse legittimo pretensivo; una nuova diffida può valere come nuova istanza e consentire la proposizione dell’azione contro il silenzio.
art. 117 c.p.a.
Consente di ottenere la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere quando, al momento della decisione, perdura l’inerzia su un procedimento rispetto al quale sussiste un obbligo di conclusione.
art. 1, comma 2, l.r. Campania n. 13/2000
"Per tutti gli alloggi di Edilizia residenziale pubblica [...] gli enti gestori provvedono alla regolarizzazione dei rapporti locativi"
Costituisce la base normativa dell’obbligo dell’ente gestore di concludere il procedimento di regolarizzazione dei rapporti locativi nelle fattispecie previste.
art. 2, comma 2, l. n. 241/1990
In assenza di uno specifico termine normativo o regolamentare, si applica in via residuale il termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento.
art. 2, comma 8, l. n. 241/1990
Impone la trasmissione della pronuncia alla Corte dei conti dopo il passaggio in giudicato, in relazione all’accertata inerzia amministrativa.
Massime di principio
- Il termine annuale per proporre l’azione avverso il silenzio previsto dall’art. 31, comma 2, c.p.a. opera sul piano processuale e non estingue l’interesse legittimo pretensivo sottostante; se tale interesse persiste, l’interessato può riproporre l’istanza e proporre una nuova azione contro il silenzio.
- Una diffida a provvedere può essere equiparata a una nuova istanza di avvio del procedimento, quando presenti i presupposti sostanziali per riattivare il procedimento amministrativo; da essa decorre una nuova possibilità di agire contro l’inerzia nel rispetto dei termini processuali.
- L’adozione di un atto di sgombero o di un altro atto non espressamente riferito alla domanda di regolarizzazione non costituisce, di per sé, un provvedimento conclusivo implicito del procedimento, se la definizione della domanda richiede la verifica dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile.
- L’azione avverso il silenzio presuppone un obbligo giuridico dell’amministrazione di adottare un provvedimento espresso su un’istanza del privato; tale obbligo può derivare direttamente dalla legge anche quando la disciplina speciale non stabilisca un termine specifico di conclusione.
- In assenza di un termine speciale previsto dalla legge o dai regolamenti dell’amministrazione, ai procedimenti iniziati a istanza di parte si applica in via residuale il termine generale di trenta giorni previsto dall’art. 2, comma 2, l. n. 241/1990.
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