Cassazione Penale, Sentenza n. 22009/2026 del 15/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna in Cassazione l'ordinanza dell'11/12/2015 con cui la Corte d'appello, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza volta ad ottenere l'annullamento o la revoca dell'ordine di demolizione disposto con la sentenza n. 79 del 18/01/2015. L'unico motivo dedotto è vizio della motivazione e violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.), per mancata applicazione del principio di proporzionalità e per inosservanza degli artt. 6 e 8 CEDU. La ricorrente ha invocato lo stato di salute e l'età avanzata ("cecità con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi" e capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, 86 anni), le condizioni abitative e documenti tecnici attestanti che la veranda abusiva (circa 15 mq, destinata a cucina e unica fonte di luce) sarebbe l'unico ambiente luminoso/uso vitale, non sanabile con alternative praticabili; ha contestato che la Corte territoriale non abbia valutato tali elementi e abbia ritenuto che la veranda fosse una pertinenza non principale e che fosse possibile realizzare un'apertura finestrata o altre soluzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio per cui il diritto all'abitazione (richiamabile agli artt. 2 e 3 Cost. e all'art. 8 CEDU) non è assoluto e va bilanciato con interessi costituzionali quali l'ordinato sviluppo del territorio e la tutela dell'ambiente; l'ordine demolitorio è legittimo se proporzionato e necessario per il ripristino dello status preesistente. Nel caso la demolizione riguardava una veranda in cemento armato e un vano di 3 mq, qualificati come pertinenze, che non impedirebbero l'uso dell'abitazione principale. Le censure sulla possibilità di creare una parete finestrata sono ricadenti nel merito e non sindacabili in Cassazione salvo manifesta illogicità, che non è stata riscontrata. La Corte ha inoltre ritenuto rilevante il lungo intervallo temporale tra il passaggio in giudicato e l'avvio dell'esecuzione, nonché la proroga per accertamento peritale, come elementi che danno tempo all'interessato per sanare o trovare soluzioni alternative. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., è stata altresì disposta una somma equitativa di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della giurisprudenza costituzionale richiamata.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Fondamento del gravame in Cassazione per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che la deduzione attiene al merito (valutazione tecnica e fattuale) e non configurasse vizio di motivazione manifesto sindacabile in sede di legittimità
art. 8 CEDU
art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Il diritto alla vita privata e familiare/abitazione è riconosciuto ma non assoluto; va bilanciato con interessi pubblici (tutela territorio/ambiente) secondo criteri di necessità, adeguatezza e proporzionalità
art. 6 CEDU
art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Richiamato come criterio di interpretazione convenzionalmente orientata relativo al giusto processo; la Corte ha ritenuto rispettate le garanzie processuali e non ha ravvisato violazioni determinanti per l'inammissibilità
artt. 2 e 3 Cost.
Riconoscimento del valore del diritto all'abitazione in un quadro costituzionale, ma subordinato al bilanciamento con altri valori costituzionali come l'ordine del territorio
art. 616 c.p.p.
Norma che regola l'onere delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare la ricorrente alle spese
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Corte Cost. sent. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in ordine alla determinazione della somma da versare alla Cassa delle Ammende e alla valutazione circa l'eventuale colpa nella presentazione del ricorso
Giurisprudenza di legittimità richiamata
Sez. 3, n. 48021 del 11/09/2019 (Giordano); Sez. 3, n. 5822 del 18/01/2022 (D'auria)
La giurisprudenza afferma che le opere accessorie/pertinenze abusive possono essere demolite se proporzionato il provvedimento; il giudice deve concedere tempo per sanare o trovare soluzioni alternative, fatto considerato decisivo anche in questo caso
Massime di principio
- Il diritto alla casa non è assoluto: va bilanciato, secondo criteri di necessità e proporzionalità, con l'interesse pubblico alla tutela del territorio e all'ordine urbanistico.
- La Cassazione non è sede per riesaminare questioni di merito tecnico o fattuale (es. soluzione alternativa tecnica come l'apertura di una finestra) salvo che emerga una manifesta illogicità o un vizio motivazionale evidente.
- Le opere qualificate come 'pertinenze' dell'abitazione principale godono di una tutela meno stringente rispetto all'abitazione principale; la demolizione delle pertinenze può essere proporzionata se non impedisce l'uso dell'abitazione principale.
- Condizioni di salute, età e indigenza possono essere considerate nel bilanciamento della proporzione, ma devono essere documentate in modo rigoroso e dimostrare l'impossibilità di soluzioni alternative praticabili.
- Il tempo concesso tra il passaggio in giudicato e l'esecuzione è un elemento rilevante: un arco temporale significativo e proroghe per accertamenti possono essere valutate come opportunità per sanare l'abuso o trovare soluzioni abitative alternative.
- Per contestare efficacemente un ordine demolitorio è utile presentare già in primo grado (e in fase esecutiva) prove tecniche e peritali che dimostrino l'impossibilità materiale o la irragionevolezza della demolizione e, se possibile, piani alternativi concretamente attuabili; in Cassazione la contestazione deve invece puntare a vizi di diritto e motivazione manifesti.
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