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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22009/2026 del 15/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna in Cassazione l'ordinanza dell'11/12/2015 con cui la Corte d'appello, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza volta ad ottenere l'annullamento o la revoca dell'ordine di demolizione disposto con la sentenza n. 79 del 18/01/2015. L'unico motivo dedotto è vizio della motivazione e violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.), per mancata applicazione del principio di proporzionalità e per inosservanza degli artt. 6 e 8 CEDU. La ricorrente ha invocato lo stato di salute e l'età avanzata ("cecità con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi" e capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, 86 anni), le condizioni abitative e documenti tecnici attestanti che la veranda abusiva (circa 15 mq, destinata a cucina e unica fonte di luce) sarebbe l'unico ambiente luminoso/uso vitale, non sanabile con alternative praticabili; ha contestato che la Corte territoriale non abbia valutato tali elementi e abbia ritenuto che la veranda fosse una pertinenza non principale e che fosse possibile realizzare un'apertura finestrata o altre soluzioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio per cui il diritto all'abitazione (richiamabile agli artt. 2 e 3 Cost. e all'art. 8 CEDU) non è assoluto e va bilanciato con interessi costituzionali quali l'ordinato sviluppo del territorio e la tutela dell'ambiente; l'ordine demolitorio è legittimo se proporzionato e necessario per il ripristino dello status preesistente. Nel caso la demolizione riguardava una veranda in cemento armato e un vano di 3 mq, qualificati come pertinenze, che non impedirebbero l'uso dell'abitazione principale. Le censure sulla possibilità di creare una parete finestrata sono ricadenti nel merito e non sindacabili in Cassazione salvo manifesta illogicità, che non è stata riscontrata. La Corte ha inoltre ritenuto rilevante il lungo intervallo temporale tra il passaggio in giudicato e l'avvio dell'esecuzione, nonché la proroga per accertamento peritale, come elementi che danno tempo all'interessato per sanare o trovare soluzioni alternative. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., è stata altresì disposta una somma equitativa di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della giurisprudenza costituzionale richiamata.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Fondamento del gravame in Cassazione per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che la deduzione attiene al merito (valutazione tecnica e fattuale) e non configurasse vizio di motivazione manifesto sindacabile in sede di legittimità

  • art. 8 CEDU

    art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    Il diritto alla vita privata e familiare/abitazione è riconosciuto ma non assoluto; va bilanciato con interessi pubblici (tutela territorio/ambiente) secondo criteri di necessità, adeguatezza e proporzionalità

  • art. 6 CEDU

    art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    Richiamato come criterio di interpretazione convenzionalmente orientata relativo al giusto processo; la Corte ha ritenuto rispettate le garanzie processuali e non ha ravvisato violazioni determinanti per l'inammissibilità

  • artt. 2 e 3 Cost.

    Riconoscimento del valore del diritto all'abitazione in un quadro costituzionale, ma subordinato al bilanciamento con altri valori costituzionali come l'ordine del territorio

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che regola l'onere delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare la ricorrente alle spese

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Corte Cost. sent. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in ordine alla determinazione della somma da versare alla Cassa delle Ammende e alla valutazione circa l'eventuale colpa nella presentazione del ricorso

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata

    Sez. 3, n. 48021 del 11/09/2019 (Giordano); Sez. 3, n. 5822 del 18/01/2022 (D'auria)

    La giurisprudenza afferma che le opere accessorie/pertinenze abusive possono essere demolite se proporzionato il provvedimento; il giudice deve concedere tempo per sanare o trovare soluzioni alternative, fatto considerato decisivo anche in questo caso

Massime di principio

  • Il diritto alla casa non è assoluto: va bilanciato, secondo criteri di necessità e proporzionalità, con l'interesse pubblico alla tutela del territorio e all'ordine urbanistico.
  • La Cassazione non è sede per riesaminare questioni di merito tecnico o fattuale (es. soluzione alternativa tecnica come l'apertura di una finestra) salvo che emerga una manifesta illogicità o un vizio motivazionale evidente.
  • Le opere qualificate come 'pertinenze' dell'abitazione principale godono di una tutela meno stringente rispetto all'abitazione principale; la demolizione delle pertinenze può essere proporzionata se non impedisce l'uso dell'abitazione principale.
  • Condizioni di salute, età e indigenza possono essere considerate nel bilanciamento della proporzione, ma devono essere documentate in modo rigoroso e dimostrare l'impossibilità di soluzioni alternative praticabili.
  • Il tempo concesso tra il passaggio in giudicato e l'esecuzione è un elemento rilevante: un arco temporale significativo e proroghe per accertamenti possono essere valutate come opportunità per sanare l'abuso o trovare soluzioni abitative alternative.
  • Per contestare efficacemente un ordine demolitorio è utile presentare già in primo grado (e in fase esecutiva) prove tecniche e peritali che dimostrino l'impossibilità materiale o la irragionevolezza della demolizione e, se possibile, piani alternativi concretamente attuabili; in Cassazione la contestazione deve invece puntare a vizi di diritto e motivazione manifesti.

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