Cassazione Civile, Ordinanza n. 20280/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La società acquirente aveva convenuto il venditore chiedendo il risarcimento del danno da evizione parziale e il rimborso delle spese sostenute per le opere di ripristino di un immobile acquistato, poi risultato affetto da irregolarità urbanistiche. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo applicabile l'art. 1489 c.c. e accertando che l'acquirente fosse a conoscenza delle difformità edilizie già al momento della stipula. Con il ricorso per cassazione la società denunciava falsa applicazione dell'art. 1489 c.c. e violazione degli artt. 1484 e 1488 c.c., sostenendo che la fattispecie dovesse essere ricondotta all'evizione parziale e che fosse erronea la valorizzazione della consapevolezza dell'acquirente circa le irregolarità urbanistiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, non individuava specificamente le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata in contrasto con le norme invocate, ma si limitava a contestare la ricostruzione della fattispecie e a chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio, attività non consentita in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1489 c.c.
La Corte territoriale aveva ricondotto la vicenda alla c.d. evizione limitativa; la Cassazione non entra nel merito della qualificazione perché il motivo è inammissibile.
art. 1484 c.c.
Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente applicabile alla evizione parziale.
art. 1488 c.c.
Richiamato dalla ricorrente quale norma violata insieme all'art. 1484 c.c.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge deve essere dedotto con specifica indicazione delle affermazioni in diritto della sentenza impugnata in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il ricorso deve contenere l'esposizione specifica dei motivi; non basta indicare le norme violate senza confrontarsi con la ratio decidendi.
art. 378 c.p.c.
Le parti hanno depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile se non confronta in modo specifico la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a richiamare le norme asseritamente violate.
- La deduzione di un vizio ex art. 360, n. 3, c.p.c. non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione dei fatti o delle risultanze istruttorie, poiché tale attività è preclusa alla Corte di cassazione.
- La corretta struttura del motivo impone di indicare quali affermazioni in diritto della decisione gravata siano incompatibili con le norme invocate o con l'interpretazione giurisprudenziale consolidata.
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