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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 411/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Andretti era stato condannato per il reato previsto dall'art. 73 d.lgs. n. 159/2011 dopo essere stato sorpreso, mentre era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, alla guida di un'auto sprovvisto di patente mai conseguita. In cassazione sono stati proposti tre motivi: (1) vizio procedurale ex art. 606 c.p.p. (lett. c) per mancata messa nelle condizioni del nuovo difensore, avv. Ficarelli, di partecipare alle udienze e mancata indicazione nei verbali; (2) violazione/inosservanza dell'art. 73 d.lgs. 159/2011 alla luce della questione di legittimità costituzionale sollevata in precedenza; (3) errata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (causa di non punibilità per particolare tenuità) con motivazione della corte territoriale ritenuta insufficiente in relazione alla valutazione dell'abitualità e dell'identità dell'indole dei reati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato che il reato risultava prescritto (la prescrizione è maturata il 12/06/2021). Ha richiamato il principio per cui, se sopraggiunge una causa estintiva del reato, l'assoluzione per merito è possibile solo quando dagli atti emerga in modo incontrovertibile l'innocenza dell'imputato; tale condizione non era soddisfatta nel caso concreto. Ha altresì preso atto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 211/2022 che ha ritenuto infondata la questione di legittimità dell'art. 73 d.lgs. 159/2011. Ne è conseguito che la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, rendendo subvalenti i rilievi procedurali e sostanziali del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011

    Norma penale contestata nella sentenza di merito; la Corte segnala che la questione di legittimità sollevata è stata dichiarata infondata dalla Corte Costituzionale (sent. n. 211/2022), per cui la norma è stata considerata valida.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Motivo di ricorso relativo a vizi di motivazione o violazioni procedurali; nel caso è stato sollevato per contestare la partecipazione del difensore alle udienze, ma il rilievo è stato ritenuto subalterno alla questione della prescrizione.

  • artt. 178 e 601 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate nel primo motivo in ordine a nomina e comunicazioni al difensore e alla validità degli atti; la valutazione di tali profili è stata resa non decisiva dalla sopravvenuta estinzione del reato.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma che disciplina la non punibilità per particolare tenuità del fatto; la censura sosteneva una errata valutazione dell'abitualità e dell'identità di indole dei reati, ma il motivo è stato ritenuto generico e reso subvalente dalla prescrizione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Stabilisce le condizioni in cui il giudice deve pronunciare l'assoluzione per cause estintive del reato: occorre evidenza processuale incontrastabile dell'estraneità o dell'innocenza. La Corte ha applicato questo principio per escludere l'assoluzione nel merito e disporre l'annullamento per prescrizione.

  • art. 23, comma 8 D.L. n. 137 del 2020

    Norma che ha consentito la trattazione con contraddittorio scritto (misure emergenziali); nel procedimento di cassazione si è proceduto per iscritto in assenza di richiesta di discussione orale.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 211 del 17/10/2022

    Decisione che ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sull'art. 73 d.lgs. 159/2011 sollevate in precedenza; la Corte di Cassazione la tiene presente per escludere profili di incostituzionalità della norma.

  • Giurisprudenza richiamata (Cass. Sez. Un. n. 35490/2009; Cass. Sez. 2 n. 26008/2007)

    Principi di diritto richiamati in tema di onere di provare l'innocenza quando sopravviene una causa estintiva e sul concetto di 'evidenza' richiesto dall'art. 129 c.p.p.; usati per motivare il rigetto della richiesta di proscioglimento per estinzione del reato.

Massime di principio

  • Se, prima della decisione di cassazione, il reato è estinto per prescrizione, la Corte può annullare la sentenza senza rinvio; gli ulteriori motivi di impugnazione diventano subalterni rispetto alla causa estintiva.
  • L'assoluzione nel merito per una causa estintiva (art. 129 c.p.p.) è possibile solo quando dagli atti emerge in modo incontrovertibile l'innocenza o l'estraneità dell'imputato; la semplice insufficienza o contraddittorietà della prova non basta.
  • I rilevi procedurali (es. mancata partecipazione del difensore o vizi di notifica) possono essere superati dalla sopravvenuta estinzione del reato, salvo che tali vizi rendano impossibile la regolare formazione del giudizio in modo determinante e inequivocabile.
  • Le questioni di incostituzionalità di una norma (qui art. 73 d.lgs. 159/2011) devono essere risolte dalla Corte Costituzionale; se quest'ultima si pronuncia e respinge la questione, il parametro normativo resta applicabile.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione concreta e motivata dell'identità di indole e della gravità dei reati; le argomentazioni generiche sulla applicabilità della causa rischiano di essere inefficaci se non adeguatamente provate.

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