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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10291/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Roma lamentando il mancato riconoscimento della diminuente per "lieve entità" prevista dalla giurisprudenza costituzionale (sent. Corte Cost. n.86/2024). La difesa ha sostenuto che la condotta avrebbe dovuto rientrare nell'ipotesi attenuata di rapina in considerazione della lieve entità delle lesioni riportate dalla persona offesa e del mancato utilizzo dell'arma da parte dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nonostante la pronuncia della Corte costituzionale (n.86/2024) abbia introdotto la possibilità di una diminuzione della pena per la rapina di lieve entità, nel caso concreto la valutazione di merito (svolta dalla Corte di Appello) ha evidenziato elementi fattuali incompatibili con la 'lieve entità' del fatto: danno non esiguo, gravità intrinseca della condotta, rapina a mano armata e comportamento complessivamente grave. Perciò la attenuante non è riconosciuta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità

    La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della norma nella parte indicata per consentire la diminuzione della pena nei casi di rapina di lieve entità. Tuttavia la Corte di Cassazione ha precisato che l'applicazione della diminuente postula una valutazione complessiva dei fatti: se dalla valutazione emergono elementi di gravità oggettiva la attenuante non è riconoscibile.

  • art. 62, n. 4, cod. pen.

    La Corte territoriale aveva già escluso l'applicazione della circostanza attenuante prevista da tale norma in quanto il danno alle persone offese non risultava esiguo; la Cassazione conferma che l'assenza di esiguità del danno è ostativa al riconoscimento della lieve entità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che consente di liquidare spese e di irrogare una sanzione per ricorso infondato o inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e ad una somma per la Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso.

  • Cost., art. 27

    Riferimento ai principi costituzionali sull'individualizzazione della pena che ha sorretto la censura di incostituzionalità dell'originaria disciplina della rapina: la forbice edittale deve consentire una proporzionata individualizzazione del trattamento sanzionatorio.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 86/2024

    Decisione che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 628 nella parte indicata e ha introdotto la possibilità di applicare una diminuzione di pena per la rapina di lieve entità. La Cassazione ne rileva l'efficacia ma ricorda che l'applicazione dipende dalla valutazione complessiva dei fatti del singolo caso.

Massime di principio

  • L'eventuale applicazione della attenuante per "lieve entità" nella rapina, anche dopo le pronunce costituzionali, richiede una valutazione complessiva e fattuale della condotta (natura, mezzi, modalità, circostanze, entità del danno).
  • La mera esistenza di lesioni di entità non gravissima non è sufficiente: se la condotta complessiva manifesta gravità intrinseca (uso di armi, protervia, condotta violenta), la attenuante va esclusa.
  • Se la pronuncia di incostituzionalità è successiva alla sentenza di merito, il ricorrente può invocarla per ottenere la riconsiderazione, ma deve dimostrare che i fatti materiali rientrano effettivamente nei parametri di lieve entità.
  • Il riconoscimento della attenuante richiede che la diminuzione sia compatibile con la valutazione oggettiva del fatto; non si applica automaticamente per garantire equivalenza normativa.
  • La proposizione di impugnazioni manifestamente infondate o inammissibili può comportare condanne per spese e sanzioni ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi necessario valutare realisticamente la probabilità di successo sulla base degli elementi di fatto accertati.

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