Cassazione Penale, Sentenza n. 45737/2023 del 14/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza per omissione nell'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena (beneficio già concesso in precedenza e ritenuto mai sindacato). Con primo motivo denunciava violazione di legge per l'omessa concessione del beneficio; con secondo motivo deduceva omessa motivazione perché i giudici non avevano statuito sul beneficio nonostante la formale richiesta. Successivamente il ricorrente ha rinunciato al ricorso avendo ottenuto il beneficio invocato grazie alla correzione di un errore materiale da parte della Corte di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., per sopravvenuta rinuncia del ricorrente mediante atto del difensore munito di procura speciale prima dell'udienza di discussione. La rinuncia è stata ritenuta giustificata da sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente; pertanto il ricorrente non è stato condannato al pagamento delle spese processuali né al versamento di somme alla Cassa per le ammende. Decisione resa il 12 luglio.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
La norma è stata applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso a causa della sopravvenuta rinuncia dell'appellante prima dell'udienza.
D.P.R. n. 43/1973 (artt. 291-bis, 291-ter, 291-quater)
Disposizioni richiamate nella motivazione di merito per la qualificazione dei reati contestati e per la determinazione della pena che era oggetto del giudizio.
art. 110 cod. pen.
Norma sul concorso di persone nel reato, richiamata nel capo di imputazione che ha inciso sulla determinazione della pena.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021 (Pujia, Rv. 282549-01)
Richiamato il principio secondo cui la sopravvenuta rinuncia giustificata da carenza di interesse non comporta condanna alle spese processuali né obbligo di versamento alla Cassa per le ammende.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se formalizzata prima dell'udienza di discussione e compiuta dal difensore munito di procura speciale, determina inammissibilità del ricorso ex art. 591 c.p.p.
- Se la rinuncia è determinata da una sopravvenuta mancanza di interesse non imputabile al ricorrente (es. perché l'oggetto della domanda è stato soddisfatto mediante correzione di errore materiale), il rinunciante non è tenuto al pagamento delle spese processuali né al versamento alla Cassa per le ammende.
- La correzione di errori materiali da parte della corte di merito può eliminare la ragione del ricorso e rendere opportuno rinunciare al gravame.
- Per contestare omissioni nel dispositivo (es. mancata statuizione su benefici come la sospensione condizionale) è necessario sollevare tempestivamente l'eccezione in sede di merito e, se non soddisfatti, proporre impugnazione; tuttavia ottenere la correzione in sede di merito può rendere superflua l'impugnazione.
- È importante che la rinuncia sia formalmente valida (atto del difensore con procura speciale) e tempestiva per produrre gli effetti processuali voluti; altrimenti il ricorso può essere deciso nel merito e comportare conseguenze economiche.
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