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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33997/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L’imputato, dichiarato responsabile dal Tribunale di Bologna del delitto di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, della legge fallimentare, aveva proposto appello. La Corte di appello di Bologna, con ordinanza del 19 gennaio 2026, lo aveva dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi e aveva ordinato l’esecuzione della condanna. L’imputato ha ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 581 c.p.p.: ha sostenuto che la Corte territoriale aveva interpretato in modo eccessivamente formalistico l’onere di specificità, poiché l’atto di appello individuava le questioni devolute e formulava critiche non generiche, commisurate alla motivazione del Tribunale. Ha inoltre lamentato che la declaratoria d’inammissibilità gli avesse precluso, in concreto, il secondo grado di giudizio e compresso il diritto di difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso. Ha ritenuto che l’atto di appello consentisse di individuare l’ambito della rivalutazione richiesta e l’oggetto delle censure; la stessa ordinanza impugnata, esaminando nel merito le argomentazioni e giudicandole infondate, mostrava che i motivi erano comprensibili e non generici. Inoltre, l’appello esplicitava e argomentava critiche riferite alle ragioni della decisione di primo grado. La riproposizione di questioni già esaminate e respinte in primo grado non determina di per sé l’inammissibilità, se le argomentazioni sono pertinenti e connesse a quelle già valutate. Quando i motivi non sono intrinsecamente o estrinsecamente aspecifici, gli artt. 581 e 591 c.p.p. non consentono di dichiarare inammissibile l’appello per la sola manifesta infondatezza. La Corte non ha deciso il merito dell’imputazione, rimesso al giudice d’appello.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    L'atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., doveva contenere, a pena d'inammissibilità, i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento di ogni richiesta.

    I motivi dell’impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento di ciascuna richiesta; la specificità è requisito di ammissibilità.

  • art. 581, comma 1-bis, c.p.p.

    La norma suddetta richiede, dunque, «l'enunciazione specifica a pena di inammissibilità: a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione; c) delle richieste, anche istruttorie; d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta».

    L’impugnazione deve individuare specificamente i capi o punti contestati, le prove rilevanti, le richieste e i motivi, con le ragioni di fatto e di diritto a sostegno.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    L'inosservanza di tale disposizione comportava l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento a norma dell'ultimo comma dello stesso articolo, senza l'osservanza di particolari formalità né obbligo di previa instaurazione del contraddittorio.

    La violazione degli oneri di specificità prescritti per l’impugnazione comporta l’inammissibilità, rilevabile d’ufficio; nel caso deciso, tuttavia, la Corte ha escluso che tale difetto ricorresse.

  • art. 597, comma 1, c.p.p.

    In caso di appello, il tema della necessaria specificità dei motivi si raccorda direttamente al disposto dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., là dove «attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti».

    La specificità dei motivi serve a delimitare i punti della decisione devoluti al giudice d’appello e a consentire l’individuazione dell’ambito del controllo richiesto.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Il giudice d'appello, quindi, quando i motivi non si presentato aspecifici, intrinsecamente o estrinsecamente, non può dichiarare l'inammissibilità per manifesta infondatezza degli stessi posto che le disposizioni di cui agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., a differenza dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. non prevedono tale possibilità.

    La Corte distingue il regime dell’appello da quello del ricorso per cassazione: se i motivi d’appello sono specifici, la loro manifesta infondatezza non costituisce, in base agli artt. 581 e 591 c.p.p., autonoma causa di inammissibilità.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Si evitano, in tal modo, iniziative meramente dilatorie e defatigatorie, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo presidiato dall'art. 111, secondo comma, Cost.

    L’onere di specificità concorre a evitare impugnazioni dilatorie e si raccorda al principio costituzionale di ragionevole durata del processo.

Massime di principio

  • L’appello è inammissibile per difetto di specificità quando i motivi non individuano e argomentano critiche concrete alle ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata, oppure risultano generici, astratti o non pertinenti al caso.
  • La specificità richiesta all’appellante è proporzionata al grado di specificità con cui la decisione impugnata ha esposto le proprie ragioni; l’atto deve comunque permettere di individuare i punti devoluti e di comprendere le censure.
  • La riproposizione in appello di questioni già esaminate e respinte in primo grado non determina, di per sé, l’inammissibilità, purché sia formulata con argomentazioni pertinenti e connesse a quelle esaminate dal primo giudice.
  • Quando i motivi d’appello sono specifici, il giudice non può dichiararli inammissibili per la sola manifesta infondatezza: gli artt. 581 e 591 c.p.p. non prevedono tale causa d’inammissibilità per l’appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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