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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-585/19

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 marzo 2021. — Academia de Studii Economice din Bucureşti contro Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Capital Uman - Ministerul Educaţiei Naţionale. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 2 – Nozione di “orario di lavoro” – Articolo 3 – Periodo minimo di riposo giornaliero – Lavoratori che hanno stipulato più contratti di lavoro con un medesimo datore di lavoro – Applicazione per lavoratore. — Causa C-585/19

Giurisprudenza europea62019CJ0585

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che il riposo giornaliero minimo previsto dalla direttiva sull’orario di lavoro si valuta in relazione alla persona del lavoratore e non al singolo contratto, quando più rapporti contrattuali legano il lavoratore allo stesso datore di lavoro. La pronuncia nasce da una controversia su una rettifica finanziaria connessa al superamento del limite di ore giornaliere in un progetto finanziato. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante, nel caso concreto, la questione dell’effetto diretto dell’articolo 3 della direttiva.

Riposo giornaliero minimo e nozione di orario di lavoro nei casi di più contratti con il medesimo datore di lavoro: il limite di 11 ore si calcola sul complesso dei contratti, non su ciascun contratto separatamente.

La questione giuridica

Se l’articolo 2, punto 1, e l’articolo 3 della direttiva 2003/88 debbano essere interpretati nel senso che, quando un lavoratore ha concluso più contratti di lavoro con il medesimo datore di lavoro, il periodo minimo di riposo giornaliero di 11 ore si riferisca a tutti i contratti considerati unitariamente oppure a ciascun contratto separatamente; e, in via subordinata, se possa essere invocato l’effetto diretto dell’articolo 3 da un’istituzione pubblica per sanzionare il datore di lavoro.

Principio di diritto

L’articolo 2, punto 1, e l’articolo 3 della direttiva 2003/88 devono essere interpretati nel senso che, se un lavoratore ha stipulato con il medesimo datore di lavoro più contratti di lavoro, il periodo minimo di riposo giornaliero di 11 ore deve essere garantito considerando insieme tutti i contratti, poiché uno stesso periodo non può essere qualificato contemporaneamente come orario di lavoro e come riposo in base a contratti diversi; la terza questione sull’effetto diretto non richiede risposta perché il diritto nazionale può essere interpretato conformemente alla direttiva e non risulta necessario disapplicare una norma interna.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2003/88/CE
  • Articolo 1 direttiva 2003/88/CE
  • Articolo 2 direttiva 2003/88/CE
  • Articolo 3 direttiva 2003/88/CE
  • Articolo 6 direttiva 2003/88/CE
  • Articolo 17 direttiva 2003/88/CE
  • Articolo 23 direttiva 2003/88/CE
  • Articolo 31, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 6, paragrafo 1, TUE
  • Direttiva 89/391/CEE

Riposo giornaliero minimo e pluralità di contratti con il medesimo datore di lavoro

La pronuncia trae origine da un rinvio pregiudiziale del Tribunalul Bucureşti in una controversia tra l’Academia de Studii Economice din Bucureşti e un organismo intermedio del Ministero dell’Istruzione rumeno, relativa a una rettifica finanziaria disposta per il superamento del limite massimo di ore giornaliere di lavoro. La questione centrale riguardava l’interpretazione della direttiva 2003/88/CE sull’organizzazione dell’orario di lavoro, in particolare con riferimento al riposo giornaliero minimo.

Fatti e procedimento principale

L’ASE partecipava a un progetto finanziato nell’ambito di un programma operativo sulle risorse umane. A seguito di un verbale di accertamento di irregolarità, l’autorità competente le aveva addebitato somme corrispondenti a costi salariali ritenuti non ammissibili, poiché alcuni esperti del progetto avrebbero superato il limite massimo di ore lavorate al giorno. Secondo l’autorità, il limite di 13 ore al giorno derivava dagli articoli 3 e 6 della direttiva 2003/88.

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale ha chiesto in sostanza:

  • se la nozione di «orario di lavoro» dell’articolo 2, punto 1, debba riferirsi a ciascun contratto singolarmente oppure a tutti i contratti conclusi dal lavoratore;
  • se gli articoli 3 e 6, lettera b), impongano limiti per singolo contratto o per l’insieme dei contratti;
  • se, in mancanza di disciplina nazionale conforme, un’istituzione pubblica possa invocare direttamente l’articolo 3 della direttiva per sanzionare il datore di lavoro.

Ricevibilità

La Corte ha dichiarato irricevibili le parti delle questioni riguardanti:

  • l’articolo 6 della direttiva 2003/88, perché il giudice del rinvio non aveva fornito elementi sufficienti sulla sua rilevanza concreta;
  • l’ipotesi di contratti con più datori di lavoro diversi, poiché non emergeva dal fascicolo che la controversia riguardasse tale situazione. Ha invece ritenuto ricevibili le questioni relative al riposo giornaliero minimo, in quanto la controversia principale verteva effettivamente sul rispetto del limite giornaliero di ore di lavoro e sulla conseguente ammissibilità dei costi salariali.

Ragionamento della Corte sull’articolo 3 della direttiva 2003/88

La Corte ha richiamato il valore fondamentale del diritto al limite massimo dell’orario di lavoro e ai periodi di riposo, sancito anche dall’articolo 31, paragrafo 2, della Carta. Nel merito, ha osservato che:

  • l’articolo 3 fa espresso riferimento a «ogni lavoratore»;
  • la nozione di «periodo di riposo» dell’articolo 2, punto 2, è definita come periodo che non rientra nell’orario di lavoro;
  • orario di lavoro e riposo si escludono reciprocamente, senza categorie intermedie.

Ne consegue che il riposo giornaliero non può essere calcolato separatamente per ciascun contratto quando il lavoratore ha più contratti con lo stesso datore di lavoro, perché ciò permetterebbe che un medesimo periodo sia qualificato come riposo in un contratto e come lavoro in un altro. La Corte ha inoltre evidenziato che una simile interpretazione indebolirebbe la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e aprirebbe la strada a possibili pressioni del datore di lavoro per frammentare artificialmente l’orario in più contratti.

Ambito di applicazione e deroghe

La Corte ha precisato che l’interpretazione delle norme della direttiva è condizionata dal fatto che il soggetto interessato sia effettivamente un «lavoratore» ai sensi del diritto dell’Unione, ossia una persona che svolge prestazioni per un certo periodo sotto la direzione di un’altra persona, in cambio di retribuzione. Ha aggiunto che eventuali deroghe dell’articolo 17 devono essere interpretate restrittivamente e che, nel caso esaminato, i contratti a tempo pieno e l’orario predeterminato facevano apparire non applicabile la deroga invocata, salvo verifica del giudice nazionale.

Decisione sulla terza questione

La Corte ha ritenuto superfluo esaminare la questione dell’effetto diretto dell’articolo 3. Ha osservato che non vi era una contestazione della conformità della normativa rumena alla direttiva e che, secondo quanto indicato dal governo rumeno, il diritto interno poteva essere interpretato in modo conforme, risultando persino più protettivo del minimo europeo. In tale contesto non era necessario stabilire se un’istituzione pubblica potesse invocare direttamente la disposizione della direttiva.

Dispositivo

La Corte ha dichiarato che l’articolo 2, punto 1, e l’articolo 3 della direttiva 2003/88 devono essere interpretati nel senso che, qualora un lavoratore abbia stipulato con un medesimo datore di lavoro più contratti di lavoro, il periodo minimo di riposo giornaliero si applica all’insieme di tali contratti e non a ciascuno separatamente.

Principi ricavabili

La sentenza conferma che la tutela minima del riposo giornaliero è una garanzia personale del lavoratore, non frazionabile per contratto. Ai fini del diritto UE sull’orario di lavoro, l’analisi deve considerare complessivamente i rapporti contrattuali con lo stesso datore di lavoro, così da evitare che la frammentazione formale dell’impiego svuoti di contenuto il riposo minimo garantito dalla direttiva.

Come è indicizzato

Materieorario di lavororiposo giornalierodiritto del lavorotutela della salute e sicurezza dei lavoratorieffetto diretto delle direttive

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