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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-652/19

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 17 marzo 2021. — KO contro Consulmarketing SpA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Ragioni oggettive che giustificano un trattamento diverso dei lavoratori a tempo determinato – Direttiva 98/59/CE – Licenziamento collettivo – Normativa nazionale relativa alla tutela da accordare a un lavoratore vittima di un licenziamento collettivo illegittimo – Applicazione di un regime di tutela meno vantaggioso ai contratti a tempo determinato stipulati prima della data della sua entrata in vigore, convertiti in contratti a tempo indeterminato successivamente a tale data. — Causa C-652/19

Giurisprudenza europea62019CJ0652

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha escluso che la direttiva 98/59 e la Carta disciplinino le sanzioni interne per la violazione dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo, perché tale materia resta nella competenza degli Stati membri. Ha invece ritenuto compatibile con la clausola 4 dell’accordo quadro la scelta italiana di applicare il nuovo e meno favorevole regime anche ai rapporti nati da conversione di contratti a termine dopo la riforma. Il differente trattamento è stato considerato giustificato dall’obiettivo legittimo di incentivare le assunzioni e la stabilizzazione dell’occupazione.

Licenziamento collettivo illegittimo: la Carta e la direttiva 98/59 non si applicano al regime nazionale di tutela contro la violazione dei criteri di scelta, mentre la clausola 4 dell’accordo quadro consente di applicare un regime meno favorevole ai lavoratori il cui contratto a termine è stato convertito in indeterminato dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina.

La questione giuridica

1) Se la direttiva 98/59/CE e gli articoli 20 e 30 della Carta ostino a una normativa nazionale che, nella medesima procedura di licenziamento collettivo illegittimo, applica due diversi regimi di tutela a lavoratori a tempo indeterminato a seconda della data di costituzione o conversione del rapporto. 2) Se la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osti a una normativa nazionale che estende il nuovo regime di tutela meno favorevole ai lavoratori con contratto a termine stipulato prima della riforma, poi convertito in contratto a tempo indeterminato dopo la riforma.

Principio di diritto

La Corte ha stabilito che una disciplina nazionale che regola la tutela contro il licenziamento collettivo illegittimo per violazione dei criteri di scelta non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 98/59 e quindi non può essere scrutinata alla luce degli articoli 20 e 30 della Carta; inoltre, la clausola 4 dell’accordo quadro non osta a che, per ragioni di politica occupazionale e di incentivazione alla stabilizzazione dei rapporti, il nuovo regime di tutela si applichi anche ai lavoratori il cui contratto a termine, stipulato prima della riforma, sia stato convertito in contratto a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore della stessa, purché la differenza di trattamento sia giustificata da ragioni oggettive in un contesto fattuale e giuridico specifico.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 98/59/CE
  • Direttiva 1999/70/CE
  • Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
  • Clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
  • Clausola 1 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
  • Clausola 2 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
  • Clausola 3 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
  • Articoli 20 e 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 6 TUE

Licenziamento collettivo illegittimo e regime di tutela dei lavoratori convertiti da tempo determinato

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano in una controversia tra una lavoratrice licenziata nell’ambito di un licenziamento collettivo e il datore di lavoro in fallimento. La questione nasce dall’applicazione di due diversi regimi italiani di tutela, uno più favorevole per i rapporti a tempo indeterminato sorti prima del 7 marzo 2015 e uno meno favorevole per quelli instaurati o convertiti dopo tale data.

Fatti e procedimento principale

La lavoratrice era stata assunta a tempo determinato il 14 gennaio 2013 e il contratto era stato convertito in contratto a tempo indeterminato il 31 marzo 2015. Nel 2017 la società aveva avviato una procedura di licenziamento collettivo che aveva coinvolto 350 lavoratori. Il giudice nazionale aveva accertato l’illegittimità del licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta, disponendo la reintegrazione di tutti i lavoratori tranne la ricorrente, ritenuta soggetta al regime del decreto legislativo n. 23/2015 perché la conversione del contratto era successiva all’entrata in vigore della nuova disciplina.

Normativa interna rilevante

Il quadro nazionale richiamato nella sentenza si fonda principalmente su:

  • la legge n. 223/1991, che disciplina i licenziamenti collettivi e, in caso di violazione dei criteri di scelta, rinvia al regime dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori;
  • l’articolo 18 della legge n. 300/1970, nella versione applicabile, che prevede la reintegrazione e il risarcimento in determinate ipotesi di licenziamento illegittimo;
  • il decreto legislativo n. 23/2015, applicabile ai rapporti a tempo indeterminato instaurati o convertiti dopo il 7 marzo 2015, che prevede per il licenziamento collettivo illegittimo una tutela principalmente indennitaria e non la reintegrazione.

Questioni pregiudiziali

Il Tribunale di Milano ha chiesto in sostanza se:

  • la direttiva 98/59/CE e gli articoli 20 e 30 della Carta impediscano a uno Stato membro di prevedere, nella stessa procedura di licenziamento collettivo, due regimi di tutela diversi per lavoratori a tempo indeterminato in base alla data del rapporto;
  • la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osti all’estensione del nuovo regime meno favorevole anche ai lavoratori il cui contratto a termine, stipulato prima della riforma, sia stato convertito in contratto a tempo indeterminato dopo la riforma.

Ragionamento della Corte sulla direttiva 98/59 e sulla Carta

La Corte ha chiarito che la direttiva 98/59 armonizza solo la procedura dei licenziamenti collettivi, imponendo obblighi di consultazione e di informazione, ma non disciplina le conseguenze sanzionatorie interne della violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare. Tali criteri e le relative tutele restano quindi di competenza degli Stati membri.

Di conseguenza, una normativa nazionale che regola la tutela da accordare al lavoratore vittima di un licenziamento collettivo illegittimo per violazione dei criteri di scelta non attua, in quel punto, il diritto dell’Unione. Per questo non può essere esaminata alla luce della Carta, in particolare degli articoli 20 e 30, poiché l’articolo 51, paragrafo 1, della Carta ne limita l’applicazione alle situazioni di attuazione del diritto dell’Unione.

Ragionamento della Corte sulla clausola 4 dell’accordo quadro

La Corte ha ricordato che la tutela contro il licenziamento illegittimo rientra nella nozione di "condizioni di impiego" ai fini della clausola 4, e che il principio di non discriminazione vieta di trattare il lavoratore a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto a un lavoratore comparabile a tempo indeterminato, salvo ragioni oggettive.

Nel caso concreto, la differenza di trattamento discendeva dal fatto che il nuovo regime si applicava anche ai contratti a termine stipulati prima del 7 marzo 2015 ma convertiti in contratti a tempo indeterminato dopo tale data. La Corte ha ritenuto che una tale assimilazione a una nuova assunzione, inserita in una riforma volta a incentivare la conversione e la stabilizzazione dell’occupazione, può costituire una ragione oggettiva idonea a giustificare il trattamento differenziato.

La Corte ha inoltre precisato che il fatto che il nuovo regime sia meno favorevole rispetto a quello precedente non basta, da solo, a integrare una discriminazione vietata dalla clausola 4, la quale disciplina solo il confronto tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato comparabili.

Decisione

La Corte ha risposto che:

  • la normativa nazionale che prevede due regimi di tutela diversi nella stessa procedura di licenziamento collettivo non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 98/59 e non può essere valutata alla luce della Carta;
  • la clausola 4 dell’accordo quadro non osta alla normativa nazionale che estende il nuovo regime di tutela anche ai lavoratori il cui contratto a tempo determinato, stipulato prima della riforma, sia stato convertito in contratto a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina.

Principi utili per la pratica

La sentenza conferma che:

  • la disciplina delle sanzioni per il licenziamento collettivo illegittimo, se legata ai criteri di scelta, non è di per sé armonizzata dal diritto UE;
  • la Carta si applica solo se la fattispecie rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione;
  • in materia di lavoro a tempo determinato, una differenza di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato può essere giustificata se inserita in una riforma coerente di politica occupazionale finalizzata alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro.

Come è indicizzato

Materielicenziamenti collettivilavoro a tempo determinatoparità di trattamento e non discriminazionetutela dei lavoratoridiritti fondamentali

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