Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-488/19

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 marzo 2021. — JR. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda). — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Ambito di applicazione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera c) – Nozione di “sentenza esecutiva” – Reato che ha dato luogo a una condanna pronunciata da un giudice di uno Stato terzo – Regno di Norvegia – Sentenza riconosciuta ed eseguita dallo Stato emittente in forza di un accordo bilaterale – Articolo 4, punto 7, lettera b) – Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo – Extraterritorialità del reato. — Causa C-488/19

Giurisprudenza europea62019CJ0488

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto applicabile la decisione quadro sul mandato d’arresto europeo anche quando il titolo esecutivo deriva, nello Stato membro emittente, dal riconoscimento di una sentenza pronunciata da un giudice di uno Stato terzo. Ha però subordinato tale possibilità al rispetto di una pena minima di quattro mesi e delle garanzie fondamentali nel procedimento originario. Quanto all’extraterritorialità, ha precisato che va guardata la competenza dello Stato terzo che ha giudicato il fatto, non la presenza di atti preparatori nello Stato membro emittente.

Mandato d’arresto europeo emesso da uno Stato membro per eseguire una pena inflitta da un giudice norvegese, dopo riconoscimento della sentenza nello Stato membro emittente, e applicabilità dei motivi di non esecuzione relativi alla doppia incriminazione e all’extraterritorialità.

La questione giuridica

1) Se la decisione quadro 2002/584/GAI si applichi quando il ricercato è stato condannato in uno Stato terzo, ma la sentenza è stata riconosciuta ed eseguita in uno Stato membro in forza di un accordo bilaterale tra tale Stato terzo e lo Stato membro emittente. 2) In caso affermativo, se ai fini dell’articolo 4, punto 7, lettera b), debba considerarsi "commesso al di fuori del territorio dello Stato membro emittente" un reato commesso nello Stato terzo quando alcuni atti preparatori si siano svolti nello Stato membro emittente; e se sia applicabile il motivo di non esecuzione di cui all’articolo 4, punto 1, in relazione alla doppia incriminazione.

Principio di diritto

La Corte ha stabilito che un mandato d’arresto europeo può essere emesso dallo Stato membro che, in forza di un accordo bilaterale con uno Stato terzo, abbia riconosciuto ed eseguito la sentenza penale di quest’ultimo, purché la pena da eseguire sia di almeno quattro mesi e il procedimento originario nello Stato terzo abbia rispettato i diritti fondamentali, in particolare gli articoli 47 e 48 della Carta. Inoltre, per valutare il motivo facoltativo di rifiuto di cui all’articolo 4, punto 7, lettera b), rileva la competenza penale dello Stato terzo che ha perseguito il reato: se il reato è stato commesso nel territorio di quello Stato terzo, non conta che atti preparatori siano avvenuti nello Stato membro emittente, poiché il reato non è allora "commesso al di fuori del territorio dello Stato membro emittente" ai sensi di tale disposizione solo in relazione alla competenza di quest’ultimo Stato, che qui è irrilevante.

Norme richiamate

  • Decisione quadro 2002/584/GAI
  • Decisione quadro 2009/299/GAI
  • Articolo 267 TFUE
  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articoli 47 e 48
  • Decisione quadro 2008/909/GAI
  • Decisione quadro 2008/947/GAI
  • Articolo 2 TUE
  • Articolo 3 TUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera c), decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 2, paragrafi 1, 2 e 4, decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 4, punti 1, 5 e 7, lettera b), decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 15, paragrafo 2, decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 31, decisione quadro 2002/584/GAI

Mandato d’arresto europeo fondato sul riconoscimento di una sentenza norvegese

La causa C‑488/19 riguarda un rinvio pregiudiziale della High Court (Irlanda) nell’ambito dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dalla Lituania nei confronti di JR. La questione nasce dal fatto che la condanna originaria è stata pronunciata in Norvegia e successivamente riconosciuta ed eseguita in Lituania in forza di un accordo bilaterale tra Lituania e Norvegia.

Fatti e procedimento principale

JR, cittadino lituano, era stato condannato in Norvegia per traffico di stupefacenti a quattro anni e sei mesi di reclusione. La sentenza norvegese era stata riconosciuta da un giudice lituano il 18 giugno 2015, con conseguente esecuzione della pena in Lituania; dopo una liberazione condizionale e la violazione delle relative condizioni, il residuo di pena era stato nuovamente posto in esecuzione. Poiché JR si era poi recato in Irlanda, le autorità lituane avevano emesso un mandato d’arresto europeo per ottenerne la consegna.

JR si opponeva alla consegna sostenendo, da un lato, che il mandato avrebbe dovuto provenire dalla Norvegia e, dall’altro, che il reato era extraterritoriale e quindi l’Irlanda poteva rifiutare l’esecuzione. La High Court ha quindi chiesto chiarimenti sull’applicabilità della decisione quadro 2002/584 e sui motivi facoltativi di non esecuzione di cui all’articolo 4.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d’arresto europeo;
  • l’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), relativo al contenuto del mandato;
  • l’articolo 2, paragrafi 1, 2 e 4, sull’ambito di applicazione e sulla doppia incriminazione;
  • l’articolo 4, punti 1, 5 e 7, lettera b), sui motivi di non esecuzione facoltativa;
  • l’articolo 15, paragrafo 2, sulla richiesta di informazioni complementari;
  • la Carta dei diritti fondamentali, in particolare gli articoli 47 e 48;
  • le decisioni quadro 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, richiamate nel ragionamento sistematico.

Prima questione: possibilità di emettere il mandato d’arresto europeo

La Corte afferma che il mandato d’arresto europeo deve fondarsi su una decisione giudiziaria nazionale distinta dall’atto di emissione del mandato stesso e proveniente da un’autorità giudiziaria di uno Stato membro. Una sentenza di uno Stato terzo non può, di per sé, costituire il fondamento del mandato; tuttavia, gli atti di riconoscimento e di esecuzione adottati da un giudice dello Stato membro, nonché le decisioni successive relative all’esecuzione della pena, possono integrare il presupposto richiesto dagli articoli 1, 2 e 8 della decisione quadro.

La Corte sottolinea che la decisione quadro non richiede che la pena derivi da una sentenza pronunciata da giudici dello Stato membro emittente o di un altro Stato membro. Ne consegue che, se uno Stato membro ha riconosciuto una sentenza di condanna di uno Stato terzo e ne assicura l’esecuzione, può emettere un mandato d’arresto europeo per l’esecuzione del residuo di pena, purché la pena sia di almeno quattro mesi.

Garanzie fondamentali e controllo giurisdizionale

La Corte precisa che l’applicazione della decisione quadro deve avvenire nel rispetto dei diritti fondamentali e dei diritti della difesa, in particolare del diritto a un processo equo di cui agli articoli 47 e 48 della Carta. Quando il titolo esecutivo deriva da una sentenza di uno Stato terzo riconosciuta nello Stato membro emittente, l’ordinamento di quest’ultimo deve prevedere almeno in uno dei due livelli di tutela un controllo giurisdizionale idoneo a verificare il rispetto di tali diritti nel procedimento svolto nello Stato terzo.

Se l’autorità di esecuzione nutre dubbi su tale aspetto, deve, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro, chiedere allo Stato membro emittente le informazioni complementari necessarie.

Seconda questione: motivo di non esecuzione per extraterritorialità

La Corte esclude innanzitutto l’applicabilità dell’articolo 4, punto 1, perché il reato di traffico illecito di stupefacenti rientra nella categoria dell’articolo 2, paragrafo 2, e quindi la consegna avviene senza controllo della doppia incriminazione.

Quanto all’articolo 4, punto 7, lettera b), la Corte afferma che la nozione di reato "commesso al di fuori del territorio dello Stato membro emittente" deve essere interpretata in modo autonomo e uniforme. Nel caso di una condanna pronunciata da uno Stato terzo e poi riconosciuta nello Stato membro emittente, occorre avere riguardo alla competenza penale dello Stato terzo che ha perseguito il reato, non a quella dello Stato membro emittente. Se il reato è stato commesso nel territorio dello Stato terzo, non è rilevante che alcuni atti preparatori siano stati compiuti nello Stato membro emittente.

Ragioni sistematiche della decisione

La soluzione è giustificata anche dalla finalità della decisione quadro 2002/584, che mira a sostituire l’estradizione con un sistema più rapido ed efficace di consegna, basato sulla fiducia reciproca e volto a evitare il rischio di impunità. Una diversa interpretazione dell’articolo 4, punto 7, lettera b), finirebbe per ostacolare l’esecuzione delle pene e per compromettere anche gli strumenti di riconoscimento delle sentenze ai fini della reintegrazione sociale, come le decisioni quadro 2008/909 e 2008/947.

Dispositivo

La Corte conclude che:

  • un mandato d’arresto europeo può essere emesso dallo Stato membro emittente sulla base di una decisione giudiziaria che renda esecutiva, in quello Stato, una pena inflitta da un giudice di uno Stato terzo, se la sentenza è stata riconosciuta in forza di un accordo bilaterale;
  • ciò vale solo se la pena è di almeno quattro mesi e se il procedimento nello Stato terzo ha rispettato gli articoli 47 e 48 della Carta;
  • ai fini dell’articolo 4, punto 7, lettera b), deve considerarsi la competenza penale dello Stato terzo che ha perseguito il reato, sicché gli atti preparatori eventualmente compiuti nello Stato membro emittente non incidono sulla qualificazione del reato come commesso al di fuori del territorio di quest’ultimo.

Come è indicizzato

Materiemandato d'arresto europeocooperazione giudiziaria penalericonoscimento reciprocoestradizione e consegnastupefacenti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.