Sentenza n. 2430/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento, previa sospensione cautelare del provvedimento con cui è stato comunicato - mediante pubblicazione sul portale Formez in data 28/10/2025 - l’esito della prova scritta del concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell’area assistenti (codice 02), svoltasi in data 21/10/2025, con il quale la ricorrente ha conseguito il punteggio di 23,25/30 di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente, collegato o comunque connesso, ancorché non cognito, con particolare riferimento alla ordinanza di cui sopra.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova scritta del concorso per il reclutamento di 2.600 assistenti, con attribuzione del punteggio di 23,25/30 e individuazione come errata della risposta fornita al quesito n. 9
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, pur risultando idonea con il punteggio di 23,25/30, ha contestato la valutazione della risposta al quesito n. 9, relativo alle notificazioni successive all'imputato non detenuto in presenza di un difensore di fiducia. Ha sostenuto che la propria risposta, secondo cui la notificazione è eseguita mediante consegna al difensore, che non può rifiutarla in nessun caso, fosse conforme all'art. 157-bis c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, mentre la risposta indicata come corretta dall'Amministrazione, secondo cui il difensore può dichiarare immediatamente di non accettare la notificazione, riproducesse la disciplina anteriore alla riforma. Le Amministrazioni hanno eccepito, inoltre, il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ritenendolo estraneo all'iter concorsuale. Ha invece respinto l'eccezione relativa al Ministero della Giustizia, poiché i vincitori sono destinati a instaurare con tale Ministero il rapporto di servizio e l'Amministrazione non può quindi considerarsi estranea al procedimento. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il giudice ha rilevato che l'art. 157-bis c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, disciplina attualmente le notificazioni successive alla prima all'imputato non detenuto e prevede la consegna al difensore di fiducia o d'ufficio, senza la facoltà di rifiuto, salvo gli atti specificamente indicati dalla norma, che devono essere notificati personalmente all'imputato. La risposta della ricorrente è stata quindi ritenuta corretta, mentre quella indicata dall'Amministrazione è stata considerata riferibile alla previgente disciplina dell'art. 157 c.p.p. Le Amministrazioni sono state onerate di rivalutare la posizione della ricorrente, attribuendole 0,75 punti per il quesito e contestualmente eliminando la decurtazione di 0,25 punti. Le spese, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, sono state poste a carico delle Amministrazioni resistenti in solido.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente al TAR di definire il giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata in sede cautelare, quando siano rispettati i termini e siano complete la trattazione e l'istruttoria.
art. 157 c.p.p.
La disciplina previgente, richiamata nel provvedimento, contemplava la facoltà del difensore di fiducia di non accettare la notificazione.
art. 157-bis c.p.p.
In ogni stato e grado del procedimento, le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio
La disposizione, introdotta dal d.lgs. n. 150/2022, ha modificato la disciplina delle notificazioni successive alla prima, imponendo al difensore di ricevere l'atto nei casi previsti e rendendo corretta la risposta del candidato che escludeva ogni facoltà di rifiuto.
d.lgs. n. 150/2022
Ha introdotto l'art. 157-bis c.p.p. e modificato la disciplina delle notificazioni all'imputato non detenuto.
Massime di principio
- Nelle prove concorsuali, la risposta a un quesito deve essere valutata sulla base della disciplina normativa vigente alla data della prova; non può essere considerata errata una risposta conforme a una disposizione sopravvenuta che abbia modificato quella anteriormente applicabile.
- L'art. 157-bis c.p.p. disciplina le notificazioni successive alla prima all'imputato non detenuto mediante consegna al difensore di fiducia o d'ufficio, salvo gli atti espressamente esclusi dalla disposizione e soggetti a notificazione personale.
- Quando una riforma normativa elimina la facoltà precedentemente riconosciuta al difensore di rifiutare la notificazione, è errata la risposta concorsuale che continui ad applicare la disciplina previgente.
- L'Amministrazione che abbia attribuito un punteggio errato a una risposta corretta deve rivalutare la posizione del candidato, riconoscendo il punteggio spettante e rimuovendo le eventuali penalizzazioni connesse all'errata qualificazione della risposta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 347/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 348/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 349/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 350/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 351/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 352/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →