Sentenza del 02/02/2021 n. 444 - Comm. Trib. Prov. Caserta
Massima n. 125/2021 TRIBUTI LOCALI - Annullamento in autotutela - Istanza del contribuente - Effetti - Sospensione dei termini processuali per la notifica del ricorso - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela Commissione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività (mancato rispetto del termine di 60 giorni), ritenendo inidonee a sospendere il termine le richieste di annullamento in autotutela inviate prima della notifica del ricorso; ha inoltre compensato le spese di lite tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento notificato il 20/12/2019 (importo €158,00) deducendo, tra l'altro, la carenza di legittimazione passiva dell'ente impositore in quanto i beni oggetto dell'imposizione erano sottoposti a procedimento esecutivo di pignoramento dal 2008. Prima della notifica del ricorso il contribuente aveva inviato al Comune istanze di annullamento in autotutela. Il giudice ha esaminato la tempestività della proposizione del ricorso alla luce del termine decadenziale di 60 giorni previsto dall'art. 21 D.lgs. 546/1992 e ha ritenuto che le istanze di autotutela non sospendono tale termine. Poiché il ricorso è stato notificato il 01/09/2020 (depositato il 03/09/2020) e l'atto era stato notificato il 20/12/2019, il ricorso è risultato tardivo. Il principio della giurisprudenza della Cassazione (cfr. sent. n. 23060/2019) è richiamato per affermare che grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività mediante documentazione comprovante la data di notifica.
Norme richiamate
art. 21 D.lgs. n. 546/1992
il ricorso deve essere proposto a pena d'inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato .. .
stabilisce il termine decadenziale di 60 giorni per proporre il ricorso tributario; il giudice lo interpreta come condizione di ammissibilità dell'azione, la cui violazione comporta inammissibilità.
art. 22 D.lgs. n. 546/1992
l'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
consente al giudice di dichiarare d'ufficio l'inammissibilità del ricorso tardivo senza necessità di istanza della controparte.
Cass. sent. n. 23060/2019
il rispetto del termine per la tempestiva notifica del ricorso tributario è condizione dell'azione d'impugnazione e grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso mediante la produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato
principio giurisprudenziale secondo cui il ricorrente deve allegare e provare, già in primo grado, gli elementi comprovanti la tempestività (o eventuali fatti sospensivi) perché il giudice possa valutare la ammissibilità ex actis.
Massime di principio
- Le istanze di annullamento in autotutela inviate all'amministrazione prima della proposizione del ricorso non sospendono i termini decadenziali per impugnare l'atto davanti alla commissione tributaria.
- Il termine di 60 giorni ex art. 21 D.lgs. 546/1992 è perentorio: il mancato rispetto comporta l'inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 22.
- Grava sul contribuente l'onere di provare la tempestività della notificazione del ricorso o l'esistenza di fatti sospensivi del termine: occorre allegare e produrre subito la documentazione probatoria (relata di notifica, ricevute PEC, ricevute di porto, ecc.).
- Poiché l'inammissibilità è rilevabile ex officio, il giudice potrà decidere la questione sulla base degli atti: è quindi strategico che il ricorrente fornisca prove complete già con il ricorso introduttivo.
- In caso di situazioni particolari (es. comunicazioni amministrative pendenti, gravi motivi di impossibilità di notifica), il contribuente deve documentare fattispecie ostative che possano giustificare la sospensione o decorrenza del termine; l'assenza di tali elementi rende probabile il rigetto per tardività.
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