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Sentenza

Sentenza del 14/12/2022 n. 5948 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Processo tributario - Soggetto contribuente appellato - Difensore incaricato - Tributarista LAPET - Assistenza tecnica - Elenco soggetti abilitati - Documentazione probatorio - Omessa allegazione - Giudice tributario - Difetto assistenza tecnica - Oggettiva presunzione - Invito comprova insussistenza - Soggetto contribuente appellato - Mancata ottemperanza invito - Rileva - Rinnovazione procura liti - Mancata ottemperanza invito - Rileva - Valida assistenza tecnica - Esclusione - Costituzione giudizio appello - Oggettiva inammissibilità - Consegue - Proposizione appello incidentale - Oggettiva inammissibilità - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudice tributario aveva invitato il contribuente appellato a comprovare l'insussistenza dell'eccepito difetto di assistenza tecnica ovvero a provvedere alla rinnovazione della procura alle liti. Il tributarista iscritto nell'elenco LAPET non ha prodotto alcuna documentazione che attestasse il suo inserimento nell'elenco dei soggetti abilitati né ha rinnovato la procura. Perciò è stata eccepita la mancanza di valida assistenza tecnica in appello.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che, in mancanza di ottemperanza all'invito a comprovare l'assenza del difetto o a rinnovare la procura, operi un'oggettiva presunzione di assenza di valida assistenza tecnica. Conseguentemente la costituzione in giudizio in appello del contribuente appellato è stata dichiarata inammissibile e anche l'appello incidentale è stato ritenuto inammissibile. La decisione si fonda sui rimandi alle norme procedurali e alla giurisprudenza consolidata (Cass. 19169/2014).

Norme richiamate

  • art. 182, primo comma c.p.c.

    Consente al giudice di rilevare d'ufficio e di invitare la parte a comprovare l'esistenza del mandato o della procura; la mancata ottemperanza rafforza la presunzione di assenza di rappresentanza valida.

  • art. 1 d.lgs. 546/92

    Definisce l'ambito del processo tributario; richiamato per inquadrare la disciplina speciale della rappresentanza e delle modalità di costituzione delle parti nel processo tributario.

  • art. 12 d.lgs. 546/92

    Disciplina la rappresentanza e l'assistenza tecnica nel processo tributario; richiede che le parti siano assistite da soggetti abilitati e che la relativa documentazione sia prodotta quando richiesta.

  • Cass. 19169/2014

    Giurisprudenza di riferimento che conferma il principio secondo cui la mancata produzione della prova del mandato o della qualità dell'assistente tecnico, se richiesta dal giudice, legittima la conclusione sulla mancanza di valida rappresentanza e l'inammissibilità dell'atto processuale.

Massime di principio

  • Se un difensore/tributarista dichiara di essere iscritto in un elenco di abilitati (es. LAPET), il soggetto assistito deve produrre la documentazione che comprovi tale iscrizione su invito del giudice; in mancanza, il giudice può presumere l'assenza di valida assistenza tecnica.
  • La parte assistita deve ottemperare all'invito del giudice a comprovare l'insussistenza del difetto di assistenza tecnica oppure provvedere immediatamente alla rinnovazione della procura alle liti; il mancato adempimento espone al rischio di inammissibilità della costituzione in appello.
  • L'assenza di valida procura o di documentazione che attesti l'abilitazione dell'assistente tecnico può determinare l'inammissibilità non solo della costituzione in appello ma anche di eventuali impugnazioni incidentali proposte dalla stessa parte.
  • È buona prassi, prima di costituirsi in appello, verificare e produrre preventivamente la procura alle liti e ogni documentazione che attesti l'abilitazione dell'assistente tecnico per evitare rilievi di inammissibilità.
  • Le amministrazioni e i giudici applicano in modo coerente la giurisprudenza (es. Cass. 19169/2014): non occorre dimostrare positivamente ogni elemento, ma la mancata risposta all'invito produce una presunzione negativa operativa ai fini dell'inammissibilità.

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