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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12138/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per riparazione della detenzione (ai sensi dell'art. 314 c.p.p.) per la detenzione illegale e la cessione di hashish per un valore di circa €2000; TARDINO era stato assolto in primo grado per insussistenza del fatto. La Corte territoriale aveva rigettato la domanda ritenendo che il ricorrente avesse tenuto un comportamento "ostativo": durante l'interrogatorio aveva ammesso di conoscere alcuni coimputati, di essersi recato a Palermo per acquistare la droga (poi non buona) corrispondente al quantitativo contestato e di aver ottenuto in prestito la somma necessaria proprio da uno dei coimputati. La difesa ha contestato la valutazione di comportamento ostativo e la mancata spiegazione di in cosa consisterebbe tale comportamento, oltre a impugnare la condanna alle spese.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la sussistenza di un comportamento ostativo fondato sulle ammissioni del TARDINO, rilevando che l'assoluzione derivava da insufficienza di elementi e non dalla smentita dei fatti storici descritti dall'interessato. La Corte ha ribadito i criteri di valutazione del giudice della riparazione (autonomia rispetto al giudizio penale, valutazione ex ante degli elementi per stabilire se il comportamento abbia creato la falsa apparenza di responsabilità) e ha ritenuto infondati i motivi della difesa. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; non è stata disposta la rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente a causa della genericità della sua memoria.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la riparazione per la detenzione ingiusta; il giudice della riparazione deve accertare se la detenzione sia stata causata da dolo o colpa grave del detenuto valutando autonomamente, ex ante, se il suo comportamento abbia contribuito a creare la falsa apparenza di responsabilità penale.

  • Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013 (Rv. 259082)

    Principio giurisprudenziale secondo cui il giudice della riparazione deve valutare se la condotta del ricorrente abbia costituito il presupposto che ha ingenerato la falsa apparenza di illecito, con un autonomo iter logico-motivazionale rispetto al processo penale, senza accertare la responsabilità penale.

  • Sez. 4 n. 8914 del 18/12/2014 (Rv. 262436) e richiamate

    Giurisprudenza che ammette la rilevanza, ai fini della riparazione, di frequentazioni e contiguità con soggetti dediti a traffici illeciti: tali elementi, pur non idonei a provare responsabilità penale, possono costituire indizi valutabili come comportamenti ostativi se adeguatamente motivati in relazione alla loro idoneità obiettiva a far sorgere il sospetto.

  • Sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016 (Rv. 266808)

    Principio che ammette in sede di riparazione l'utilizzo di elementi probatori raccolti nella fase delle indagini, purché non siano stati espressamente esclusi in dibattimento.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione valuta autonomamente se il comportamento del detenuto abbia contribuito, ex ante, a creare la falsa apparenza di reato; non decide sulla responsabilità penale ma sulla rilevanza del comportamento ai fini dell'adozione della misura.
  • Ammissioni rese dal ricorrente durante interrogatori o indagini possono essere valorizzate in sede di riparazione, salvo che tali prove siano state espressamente escluse nel dibattimento.
  • Frequentazioni ambigue, prestiti e rapporti con soggetti coinvolti in traffici illeciti possono essere considerati indizi di contiguità e valutati come comportamento ostativo, purché il giudice motivi in che modo tali elementi sono oggettivamente idonei a giustificare la misura cautelare.
  • Un'assoluzione per insufficienza di prove non impedisce automaticamente che, in sede di riparazione, si riconosca un comportamento ostativo se i fatti non sono stati smentiti e possono essere logicamente collegati all'adozione della misura.
  • Il rigetto della domanda di riparazione comporta normalmente la condanna del ricorrente alle spese processuali; la parte resistente potrà ottenere la rifusione delle proprie spese solo se il suo apporto alla controversia non sia generico e abbia effettivamente contribuito al giudizio.

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