Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 798/2026 - Genova, Sezione 2

per la declaratoria di nullità e/o per l'annullamento - dell'ordinanza dirigenziale n. 72/2021, datata 25 novembre 2021 del Comune di Rapallo portante ordine di “demolizione e rimessa in pristino opere abusive in via Pietrafredda”, allegati cartografici compresi (doc. 2), pubblicata sull'albo pretorio online fino al 13 dicembre 2021 (doc. 3), nella parte in cui la stessa possa essere intesa come produttiva di effetti negativi nei confronti del ricorrente; - nonché di ogni altro provvedimento preparatorio, connesso e/o consequenziale ivi compresi, a titolo esemplificativo, l'avviso di avvio del procedimento (docc. 4 e 5), la comunicazione di avvenuta pubblicazione presso l'albo pretorio on-line (doc. 3), il verbale di sopralluogo del 27 ottobre 2021 (doc. 6), ricevuto a seguito di accesso agli atti solo in data 24 dicembre 2021 (doc. 7).

Giustizia amministrativa202200110

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale di demolizione e rimessione in pristino di un parcheggio abusivo, notificata in forma generica e cumulativa mediante indicazione delle sole particelle catastali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione adottata in esecuzione di una precedente sentenza che aveva ordinato al Comune di dare attuazione a una risalente ingiunzione demolitoria. L'ordinanza riguardava opere abusive realizzate da confinanti, anche su una porzione della particella del ricorrente, il quale deduceva di essere estraneo all'abuso. Sono stati dedotti: la nullità dell'ordinanza per violazione del giudicato formatosi sulle precedenti sentenze, poiché l'esecuzione dell'obbligo comunale non avrebbe dovuto pregiudicare il proprietario estraneo alla realizzazione dell'abuso; la violazione dell'obbligo di esaminare quanto rappresentato dal ricorrente durante il procedimento, con conseguente illegittimità dell'ordine rivolto anche nei suoi confronti; la violazione delle regole sulla notificazione dell'ordinanza di demolizione, essendo stata effettuata una comunicazione generica e cumulativa, mediante richiamo alle sole particelle catastali, anziché una notificazione individuale ai proprietari interessati. Il Condominio evocato in giudizio ha eccepito l'improcedibilità per il precedente annullamento della medesima ordinanza in altro giudizio e ha chiesto la propria estromissione.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di improcedibilità, rilevando che l'ordinanza aveva carattere plurimo e produceva effetti scindibili nei confronti dei diversi destinatari; pertanto, l'annullamento pronunciato in altro giudizio esplicava effetti limitati ai ricorrenti di quella causa e non si estendeva automaticamente agli ulteriori destinatari. Nel merito, il TAR ha accolto il terzo motivo. Ha ritenuto illegittima la notificazione effettuata in forma generica e cumulativa, con la sola indicazione delle particelle catastali, richiamando il principio già affermato dal TAR e dal Consiglio di Stato secondo cui la notificazione individuale non può essere sostituita né dalle forme di comunicazione collettiva dell'art. 8 l. 241/1990 né dall'applicazione analogica dell'art. 11, comma 2, d.P.R. 327/2001. La notificazione dell'ordine di demolizione non ha mera funzione pubblicitaria, ma deve porre ciascun destinatario in condizione di attivarsi per evitare l'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale; l'indicazione del soggetto passivo costituisce quindi elemento essenziale dell'atto. Le difficoltà pratiche derivanti dal numero dei proprietari non giustificano l'indeterminatezza dei destinatari né il trasferimento sugli interessati dell'onere di identificarsi autonomamente. Il vizio ha comportato l'annullamento dell'ordinanza anche nella parte relativa all'area del ricorrente. I primi due motivi sono stati assorbiti e dichiarati improcedibili per difetto di interesse, poiché l'accoglimento del terzo motivo aveva già assicurato il bene della vita perseguito. Il Condominio è stato estromesso dal giudizio, non essendo destinatario dell'ordinanza e non essendo proprietario delle particelle interessate. È stato comunque ribadito il dovere del Comune di dare esecuzione alla precedente sentenza. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori; nulla è stato posto a carico del ricorrente nei confronti del Condominio.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La disposizione fonda l'ordine di demolizione e individua, secondo quanto richiamato nella decisione, il responsabile dell'abuso e il proprietario non responsabile quali soggetti legittimati passivi, in ragione della disponibilità giuridica e materiale del bene e della possibilità di rimuovere l'illecito.

  • art. 11 d.P.R. 327/2001

    La disciplina della comunicazione agli interessati prevista in materia espropriativa non è applicabile analogicamente per sostituire la notificazione individuale dell'ordinanza di demolizione, mancando identità di ratio tra procedimento espropriativo e disciplina sanzionatoria edilizia.

  • art. 8 l. 241/1990

    Le forme di comunicazione collettiva previste dalla norma non possono surrogare la notificazione individuale dell'ordine di demolizione ai suoi destinatari.

  • art. 31 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento del precedente ricorso contro l'inerzia comunale nell'esecuzione dell'ordinanza demolitoria; la sentenza ribadisce il permanere del dovere del Comune di dare esecuzione a tale giudicato.

Massime di principio

  • L'ordinanza di demolizione deve individuare e notificare individualmente i soggetti passivi dell'obbligo, non essendo sufficiente una comunicazione generica e cumulativa riferita alle sole particelle catastali interessate dall'abuso.
  • La notificazione individuale dell'ordinanza di demolizione non può essere sostituita né dalle forme di comunicazione collettiva previste dall'art. 8 l. 241/1990 né dall'applicazione analogica delle modalità previste dall'art. 11, comma 2, d.P.R. 327/2001 per il procedimento espropriativo, in assenza di una identità di ratio.
  • L'indicazione del destinatario costituisce elemento essenziale dell'ordine di demolizione, poiché la notificazione deve consentire al proprietario o al responsabile dell'abuso di attivarsi per evitare l'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale; le difficoltà pratiche di identificazione dei proprietari non legittimano una clausola generica che rimetta agli interessati il compito di autoidentificarsi.
  • Quando un'ordinanza plurima produce effetti scindibili nei confronti di diversi destinatari, l'annullamento pronunciato in un giudizio promosso da alcuni di essi non si estende automaticamente agli altri destinatari estranei a quel giudizio.
  • Il condominio privo della proprietà delle particelle interessate dall'abuso e non individuato quale destinatario dell'ordinanza di demolizione non è parte necessaria del giudizio di impugnazione e può essere estromesso.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiNullità del provvedimentoDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.