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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00047/2023 del 03/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di euro 135.829,00, oltre interessi, richiesti da una struttura sanitaria privata a titolo di finanziamento per la funzione di terapia semi-intensiva svolta nell'anno 2004. L'azienda sanitaria aveva proposto opposizione, sostenendo che la struttura non avesse i requisiti organizzativi e funzionali necessari per erogare correttamente il servizio e che, quindi, il pagamento non fosse dovuto. Il giudice di primo grado aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto, dichiarando inammissibile la domanda subordinata di arricchimento senza causa proposta dalla struttura sanitaria. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo che il finanziamento fosse comunque condizionato all'effettiva attivazione e alla regolarità della funzione pre-accreditata e che, in difetto di effettiva erogazione del servizio, non potesse sorgere il diritto al corrispettivo; inoltre aveva reputato inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. nel giudizio di opposizione. Con il ricorso per cassazione la struttura sanitaria ha dedotto, con un primo motivo, la violazione della disciplina sul finanziamento e sull'accreditamento delle strutture sanitarie, sostenendo che fosse sufficiente il permanere dello stato di accreditamento provvisorio e che la Corte d'appello avesse errato nel negare il compenso per la terapia semi-intensiva; con un secondo motivo ha denunciato la nullità della sentenza e la violazione delle norme processuali per non avere esaminato nel merito la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi: il primo perché non coglieva la ratio decidendi, fondata sull'accertamento di fatto dell'inidoneità della struttura a erogare la funzione assistenziale e sull'assenza di effettiva prestazione del servizio; il secondo perché, una volta esclusa la prestazione del servizio, veniva meno anche il presupposto dell'azione ex art. 2041 c.c., cioè l'eventuale arricchimento della controparte. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre agli accessori e al contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. La decisione di merito impugnata è stata così confermata, con esclusione del diritto della struttura privata al pagamento richiesto e conferma dell'inammissibilità della domanda subordinata di arricchimento senza causa.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    le doglianze sono state valutate come formalmente formulate come violazione di legge e nullità, ma sono state ritenute inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi e tendevano a una rivalutazione del fatto.

  • art. 2041 c.c.

    l'azione di arricchimento senza causa richiede, tra i suoi presupposti, l'esistenza di un arricchimento altrui; se il servizio non è stato effettivamente prestato, viene meno il presupposto dell'azione.

  • artt. 8-quater e 8-sexies d.lgs. n. 502/1992

    invocati dalla ricorrente in tema di accreditamento e remunerazione delle strutture sanitarie; la Corte ribadisce però che il corrispettivo è dovuto in relazione alle prestazioni effettivamente erogate.

  • art. 6, comma 6, L. n. 724/1994

    richiamato dalla ricorrente quale base normativa del finanziamento della funzione sanitaria, ma ritenuto non idoneo a superare il principio per cui il pagamento presuppone l'effettiva erogazione del servizio.

  • art. 22, comma 6, L.R. n. 22/2002

    richiamato dalla ricorrente in relazione al regime regionale dell'accreditamento e del finanziamento della funzione sanitaria.

  • artt. 36, 183, comma 5, 633 e 645, comma 2, c.p.c.

    invocati per sostenere l'ammissibilità della domanda subordinata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; la Corte non li applica nel merito perché ritiene assorbente la mancanza del presupposto sostanziale dell'arricchimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di remunerazione delle strutture sanitarie accreditate, il diritto al pagamento dei corrispettivi presuppone l'effettiva erogazione delle prestazioni o della funzione sanitaria richiesta, non essendo sufficiente il solo mantenimento formale dello stato di accreditamento o la mera previsione di finanziamento.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto l'inidoneità della struttura a svolgere il servizio per carenze organizzative o funzionali, il ricorso per cassazione che si limiti a contestare tale apprezzamento sotto l'apparenza della violazione di legge è inammissibile se mira in realtà a una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
  • La domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. richiede la prova di un effettivo arricchimento della controparte e non può essere accolta se la prestazione dedotta non risulta realmente eseguita.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le questioni processuali sull'ampiezza delle domande dell'opposto non possono comunque superare il rilievo dirimente del difetto dei presupposti sostanziali della pretesa azionata.
  • La censura per mancata pronuncia è inammissibile quando, in base alla motivazione della sentenza impugnata e alla ratio decidendi, il rigetto della domanda subordinata discende logicamente dall'accertamento principale compiuto sul fatto costitutivo della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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