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Sentenza

Sentenza n. 4857/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento dell’ordinanza dirigenziale n. 827 del 15.11.202, protocollo interno n. 139944/2023 del 16.11.2023, a firma del Dirigente Responsabile del Settore VII – Urbanistica del Comune di Viterbo, notificata ai Sig.ri Graziotti in data 22.11.2023 e al Sig. Marchetti in data 12.12.2023.

Giustizia amministrativa202401104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa all'intubamento e all'attraversamento con ponte carrabile di un corso d'acqua demaniale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza con cui il Comune di Viterbo aveva ingiunto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi degli artt. 35 d.P.R. 380/2001 e 21 l.r. Lazio 15/2008, di un tratto intubato del fosso di Valle Umeda e di un ponte carrabile in muratura realizzato per attraversarlo. Il primo motivo deduceva violazione e falsa applicazione del d.P.R. 380/2001, illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione, assumendo che le opere insistessero su terreno privato e non su suolo demaniale o pubblico. Il secondo motivo denunciava difetto di istruttoria e motivazione, genericità e indeterminatezza dell'ordinanza, mancata precisa misurazione e localizzazione delle opere, omessa verifica della loro risalenza, nonché mancato bilanciamento tra interesse pubblico, affidamento e buona fede, sul presupposto che le opere fossero preesistenti al 1967 o comunque già presenti negli anni Ottanta. I ricorrenti richiamavano inoltre la pregressa concessione edilizia relativa a una pista da motocross e la CILA presentata dal conduttore nel 2019. Il terzo motivo censurava l'avvertimento relativo all'acquisizione gratuita delle opere e dell'area di sedime in caso di inottemperanza, per omessa specificazione delle particelle interessate. Il quarto motivo deduceva la mancata comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990. Il quinto motivo contestava la legittimazione passiva del conduttore, ritenuto responsabile dell'abuso sulla sola base del contratto di locazione. I ricorrenti dichiaravano inoltre di essere in procinto di presentare un'istanza di accertamento di conformità.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il Tribunale ha ritenuto che i ricorrenti non avessero contestato né l'esistenza degli interventi né la loro collocazione in un'area plurivincolata e, in particolare, su un corso d'acqua iscritto negli elenchi delle acque pubbliche e appartenente al demanio idrico. La documentazione dell'Agenzia del Demanio, la relazione di sopralluogo, le fotografie e l'estratto catastale hanno comprovato l'intubamento e l'attraversamento del fosso demaniale. È stato quindi ritenuto pertinente il richiamo agli artt. 35 d.P.R. 380/2001 e 21 l.r. Lazio 15/2008, concernenti le opere abusive eseguite su suoli demaniali o pubblici, anche se il terreno adiacente appartiene a privati. La dedotta preesistenza delle opere al 1967 è rimasta priva di prova: l'aerofotogrammetria del 1984 non dimostra tale circostanza. In ogni caso, anche la prova della preesistenza non avrebbe escluso la necessità del permesso dell'autorità amministrativa per opere realizzate nell'alveo o sul corso d'acqua demaniale, ai sensi dell'art. 93 r.d. 523/1904. Le opere sono state ritenute sufficientemente individuate e descritte mediante il rinvio alla relazione di sopralluogo; la misurazione approssimativa era giustificata dalla folta vegetazione e non incideva sulla validità dell'ordinanza. La concessione edilizia relativa alla pista da motocross e la CILA del 2019 non autorizzavano l'intubamento e il ponte, che non risultavano dalle pratiche edilizie esaminate. È stato escluso il legittimo affidamento, richiamando il principio secondo cui il proprietario di un'opera abusiva non può invocare un affidamento legittimo alla sua conservazione. La censura sull'acquisizione gratuita è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse concreto e attuale, poiché l'acquisizione era soltanto preannunciata e avrebbe potuto essere contestata con l'eventuale successivo provvedimento acquisitivo. La mancata comunicazione di avvio non è stata ritenuta rilevante, poiché l'ordinanza di demolizione ha natura doverosa e vincolata. Il conduttore è stato correttamente incluso tra i destinatari dell'ordine demolitorio, essendo locatario, avendo presentato la CILA per il ripristino della pista e non avendo dimostrato la propria totale estraneità agli abusi. Le spese sono state poste solidalmente a carico dei ricorrenti, per complessivi euro 2.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 35 d.P.R. 380/2001

    La disposizione è stata ritenuta applicabile alle opere abusive realizzate sul corso d'acqua appartenente al demanio idrico, anche se collocate a ridosso di un terreno di proprietà privata.

  • art. 21 l.r. Lazio 15/2008

    È stato ritenuto pertinente quale base normativa regionale del regime sanzionatorio per opere abusive eseguite su suoli demaniali o pubblici.

  • art. 93 r.d. 523/1904

    Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa.

    Anche opere risalenti a epoca anteriore al 1967 necessitano del permesso dell'autorità amministrativa se realizzate nell'alveo o sul corso d'acqua demaniale.

  • art. 142, comma 1, lettere c) e g), d.lgs. 42/2004

    Il corso d'acqua e i territori coperti da boschi sono stati indicati quali beni sottoposti a vincolo paesaggistico ex lege.

  • art. 7 l. 241/1990

    La mancata comunicazione di avvio non determina l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione, avente natura doverosa e vincolata.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    La questione dell'incidenza processuale dell'eventuale istanza di accertamento di conformità non è stata esaminata nel merito, poiché non risultava presentata alcuna domanda di sanatoria.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    È stato richiamato dal Comune in relazione alla possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ma il Tribunale ha escluso che la questione fosse concretamente rilevante in assenza di una domanda di sanatoria.

  • art. 3 l. 241/1990

    Le contestazioni relative al difetto di motivazione sono state respinte perché l'ordinanza, integrata dal rinvio alla relazione di sopralluogo, individuava e descriveva sufficientemente le opere e i relativi presupposti.

Massime di principio

  • La disciplina repressiva delle opere abusive su suoli demaniali è applicabile quando l'intervento incide direttamente su un corso d'acqua appartenente al demanio idrico, anche se il terreno confinante o circostante è di proprietà privata.
  • La pretesa preesistenza dell'opera abusiva al 1967 deve essere provata dal destinatario dell'ordinanza; una documentazione aerofotogrammetrica risalente a epoca successiva non è sufficiente a dimostrarla.
  • Anche ove sia provata la risalenza dell'opera a epoca anteriore al 1967, tale circostanza non esclude la necessità del permesso dell'autorità amministrativa per opere realizzate nell'alveo di corsi d'acqua demaniali ai sensi dell'art. 93 r.d. 523/1904.
  • Un'ordinanza di demolizione è sufficientemente motivata quando descrive le opere abusive e rinvia a una relazione di sopralluogo corredata da documentazione fotografica e planimetrica; la misurazione approssimativa non determina di per sé l'illegittimità dell'atto se è giustificata dalle condizioni dei luoghi e consente comunque l'identificazione degli interventi.
  • L'avvertimento dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale, contenuto nell'ordinanza di demolizione, non è autonomamente lesivo prima dell'adozione dell'eventuale successivo provvedimento acquisitivo; la relativa censura è inammissibile per difetto di interesse concreto e attuale.
  • Il conduttore può essere destinatario dell'ordine di demolizione quando, oltre alla disponibilità dell'area, abbia avuto un ruolo documentato nelle attività edilizie e non dimostri la propria totale estraneità all'abuso.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAutorizzazione paesaggisticaPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunaleDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentale

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