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Sentenza

Sentenza del 16/01/2020 n. 655 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 131/2020 PROCESSO TRIBUTARIO - CARTELLA DI PAGAMENTO - Inammissibilità del ricorso per omessa chiamata in causa dell'ente creditore - Non sussiste - Necessità di pronuncia sulla richiesta di chiamata in causa dell'ente creditore presentata dall'agente della riscossione - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'intimazione di pagamento notificata il 24.7.2017 per Euro 10.793,00 relativa ad un avviso di accertamento del 22.11.2012 divenuto definitivo il 21.1.2013 (IRPEF 2007). Il ricorrente deduceva la decadenza/ prescrizione della pretesa e la nullità/inesistenza della notifica dell'intimazione perché effettuata tramite servizio postale privato; eccepiva inoltre violazione del termine biennale di cui all'art.25 L.156/2005 e vizi endoprocedimentali dell'avviso. L'Agente della riscossione ha eccepito l'inammissibilità per mancata citazione dell'ente impositore e il proprio difetto di legittimazione passiva su censure non riferibili al proprio operato, chiedendo in via subordinata la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate di Caserta; ha inoltre sostenuto che, dopo le riforme (art.29 D.L.78/2010 e successive), l'avviso di accertamento emesso dal 1.10.2011 è titolo esecutivo e l'Agente poteva procedere senza preventiva notifica della cartella.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello principale proposto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e ha rigettato l'appello incidentale del contribuente. Il Collegio ha ritenuto che: a) l'assenza della chiamata in causa dell'ente impositore non rendeva inammissibile il ricorso e che l'onere di integrare il contraddittorio grava sull'agente della riscossione (art.39 d.lgs.112/1999); b) la sentenza di primo grado era errata nel dichiarare la prescrizione della pretesa, posto che, alla luce delle modifiche normative (art.29 D.L.78/2010 e successive), l'avviso di accertamento emesso dal 1.10.2011 è titolo esecutivo e non risultava intervenuta decadenza; c) la notifica eseguita tramite operatore postale privato autorizzato è stata ritenuta valida e tempestiva (notifica avvenuta il 24.7.2017) in quanto i licenziatari privati, muniti di autorizzazione, possono svolgere servizi postali e i loro addetti sono qualificati come incaricati di pubblico servizio, con valore probatorio delle attestazioni. Pertanto l'intimazione era valida e non decorsa, con compensazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 39 D.Lgs. n. 112/1999

    L'onere di integrazione del contraddittorio a chiamare l'ente impositore grava sul chiamato originario (concessionario), con natura di 'litis denuntiatio'; il giudice non deve ordinare d'ufficio l'integrazione.

  • art. 25 Legge n. 156/2005

    Riferimento ai termini di decadenza biennale per la riscossione previsti nella disciplina previgente; nel caso la Corte ha ritenuto tale termine non ostativo per atti successivi alle modifiche normative esaminate.

  • art. 29 D.L. 78/2010

    Per gli atti indicati a decorrere dal 1.10.2011 l'avviso di accertamento può contenere l'intimazione ad adempiere e diviene titolo esecutivo decorso il termine per il ricorso; consente all'agente della riscossione di procedere all'esecuzione anche senza preventiva notifica della cartella.

  • art. 5, comma 1, lett. d) D.Lgs. 24/9/2015 n.159

    Ha soppresso talune previsioni di decadenza (es. termine al 31 dicembre del terzo anno) rendendo più incisivo il potere esecutivo sugli atti a partire dalle riforme.

  • D.Lgs. n. 261/1999, art. 4 e art. 18

    Norme sull'organizzazione del servizio postale e sulle riserve in materia di notificazioni; gli addetti ai servizi postali, da chiunque gestiti, sono considerati incaricati di pubblico servizio, sicché gli operatori postali autorizzati possono svolgere notificazioni e le loro attestazioni hanno rilevanza probatoria.

  • D.Lgs. n. 58/2011

    Ha attribuito a Poste Italiane l'affidamento transitorio del servizio universale per 15 anni ma, in combinato con la disciplina di liberalizzazione, non esclude l'operatività degli operatori postali licenziati per le notificazioni diverse da atti giudiziari strettamente riservati.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 16 e 20

    Prevedono la possibilità di notificazione a mezzo servizio postale e la validità della consegna diretta di atti al concessionario con ricevuta; la notifica di ricorso al concessionario è valida anche con consegna a un impiegato che rilascia ricevuta.

  • DPR 156/1973, art. 12

    Attribuisce la qualifica di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio agli addetti ai servizi postali anche se dati in concessione, supportando la prova fidefacente delle attestazioni degli operatori autorizzati.

  • Codice di procedura civile, artt. 156 e 161

    Principi sulla sanatoria delle notificazioni viziate e sulla querela di falso; il Collegio richiama la possibilità di valutare l'effetto sanante del 'raggiungimento dello scopo' e della conoscenza dell'atto.

Massime di principio

  • La scelta del contribuente di citare solo l'agente della riscossione o solo l'ente creditore non comporta automaticamente l'inammissibilità del ricorso: se la controversia riguarda l'operato dell'ente impositore, grava sull'agente l'onere di chiamarlo in causa (litis denuntiatio) senza che il giudice debba disporre d'ufficio l'integrazione.
  • Per gli avvisi di accertamento emessi dalla data di riforma (art.29 D.L.78/2010 e successivi interventi), l'atto può assumere efficacia esecutiva senza necessità di preventiva notifica della cartella e i termini di decadenza tradizionali vanno interpretati alla luce delle modifiche; non sempre è possibile fondare la difesa del contribuente sulla mera invocazione di decadenza ai sensi della previgente disciplina.
  • Le notificazioni effettuate tramite operatori postali privati muniti di licenza/ autorizzazione possono essere considerate valide se sussistono gli elementi essenziali della notificazione (attività di trasmissione da soggetto autorizzato e esito positivo della consegna); gli addetti a tali servizi sono qualificati come incaricati di pubblico servizio e le loro attestazioni hanno valore probatorio, salvo prova contraria.
  • La distinzione tra 'inesistenza' e 'nullità' della notificazione è cruciale: l'inesistenza si verifica solo quando mancano gli elementi costitutivi essenziali della notificazione; molte difformità possono invece essere qualificabili come nullità e, ove sia dimostrata la conoscenza dell'atto entro i termini, il vizio può essere sanato.
  • Se si contesta la ricevuta o la data di notifica rilasciata dall'operatore, l'onere probatorio è rilevante: il contribuente deve dimostrare la mancata conoscenza o l'inesistenza della consegna; la costituzione in giudizio del destinatario costituisce indicazione di conoscenza dell'atto.
  • L'agente della riscossione che ritiene di non essere il corretto resistente per censure attinenti all'operato dell'ente impositore deve tempestivamente chiamare in causa quest'ultimo; la mancata chiamata non determina di per sé l'inammissibilità della domanda ma può esporre l'agente al vincolo della decisione.

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