Cassazione Civile, Ordinanza n. 33570/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti del soggetto indicato come responsabile per la liquidazione e cancellazione di una società a responsabilità limitata ormai estinta. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l’annullamento dell’atto, ritenendo che l’accertamento fosse nullo perché rivolto contro un soggetto privo di soggettività passiva, mentre la soggettività passiva sarebbe stata delle socie della società estinta, chiamate in secondo grado. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 36 d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 2495 c.c., sostenendo che la responsabilità del liquidatore discende da un’obbligazione ex lege autonoma rispetto al debito tributario sociale e che l’atto era legittimamente rivolto contro di lui; 2) nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la CTR avrebbe deciso solo sul difetto di legittimazione passiva senza esaminare tutte le censure sull’asserita fittizietà delle operazioni e sulla prova dell’evasione; 3) violazione delle norme IVA e sull’accertamento, deducendo l’esistenza di un meccanismo fraudolento basato su società cartiera/interposta e operazioni inesistenti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso la legittimazione passiva del liquidatore senza considerare che l’avviso di accertamento era stato emesso proprio ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 602/1973, cioè per una responsabilità personale e autonoma del liquidatore. Sono rimasti assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. n. 602/1973
La responsabilità del liquidatore ha natura civilistica e autonoma, fondata su un fatto proprio ex lege; l’avviso di accertamento può essere emesso direttamente nei suoi confronti senza necessità di preventiva iscrizione a ruolo, e il liquidatore può contestare anche il debito della società quale presupposto fattuale della responsabilità.
art. 2495 c.c.
La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l’estinzione dell’ente e il subentro dei soci nei rapporti pendenti; il liquidatore non è successore processuale della società e non è la parte legittimata a rispondere del debito sociale, salvo autonoma responsabilità per il proprio operato.
art. 1176 c.c.
Richiamato dalla ricorrente come parametro generale di diligenza, ma non centrale nella decisione.
art. 1218 c.c.
Richiamato dalla ricorrente come base dell’asserita responsabilità per inadempimento, ma non centrale nella ratio decidendi.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per censurare l’omessa pronuncia su alcune questioni devolute in appello, motivo poi assorbito.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per l’applicabilità al processo tributario del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 18 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza rilievo decisivo nella motivazione finale.
art. 53 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza rilievo decisivo nella motivazione finale.
art. 17 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato nel terzo motivo sulla disciplina IVA e sulle operazioni fraudolente.
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato nel terzo motivo, in relazione alla detraibilità IVA e alle operazioni inesistenti.
art. 21 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato nel terzo motivo, in tema di fatturazione e meccanismi IVA.
art. 54 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato nel terzo motivo, in tema di accertamento IVA.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Richiamato nel terzo motivo come base dell’accertamento induttivo sui fatti di evasione.
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamato nel terzo motivo, senza incidenza sulla decisione finale.
art. 382 c.p.c.
Richiamato nei precedenti giurisprudenziali per l’annullamento senza rinvio nei casi di originario difetto di capacità processuale o legittimazione.
art. 110 c.p.c.
Richiamato in via analogica per il fenomeno successorio che segue l’estinzione della società.
Massime di principio
- Se l’avviso di accertamento è emesso nei confronti del liquidatore ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 602/1973, la pretesa non ha ad oggetto il debito tributario della società in sé, ma una responsabilità personale e autonoma del liquidatore per la violazione degli obblighi connessi alla carica.
- La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l’estinzione dell’ente e il trasferimento dei rapporti ai soci nei limiti di legge; il liquidatore, però, non è il successore processuale della società per i debiti sociali e non può essere ritenuto parte legittimata a rispondere di tali debiti se l’azione non sia specificamente fondata sulla sua autonoma responsabilità.
- Nel giudizio tributario, la qualificazione corretta della pretesa fiscale è decisiva: il giudice non può annullare l’atto solo perché indirizzato a un soggetto diverso dai soci se l’Amministrazione ha contestato espressamente la responsabilità del liquidatore ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973.
- La responsabilità del liquidatore ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973 può essere fatta valere direttamente in sede tributaria e il liquidatore può difendersi contestando sia i presupposti della propria responsabilità sia il debito della società che costituisce il relativo presupposto fattuale.
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