Sentenza n. 288/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento: quanto al ricorso n. 570 del 2024: - dell’Ordinanza 1 giugno 2024, n. 50, notificata il 19 giugno 2024, avente ad oggetto l’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio degli immobili siti in Comune di Olbia di proprietà dei ricorrenti; - di tutti gli atti ad essa connessi e/o comunque relativi al procedimento amministrativo di cui alla Conferenza di Servizi conclusa con determinazione del 13 ottobre 2023; quanto al ricorso n. 239 del 2025: - dell’Ordinanza 1 giugno 2024, n. 50, avente ad oggetto l’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio degli immobili siti in Comune di Olbia di proprietà delle ricorrenti; - di tutti gli atti ad essa connessi e/o comunque relativi al procedimento amministrativo di cui alla Conferenza di Servizi conclusa con determinazione del 13.10.2023, con particolare riferimento all’ordinanza 8 novembre 2024, n. 113 e alla Dichiarazione di Pubblica Utilità, mai notificati né comunque portati a conoscenza delle ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di occupazione d’urgenza e temporanea preordinata all’esproprio, nonché gli atti della procedura ablativa e della conferenza di servizi relativa al collegamento ferroviario Olbia-Terranova–Aeroporto di Olbia-Costa Smeralda
Esito
Favorevole al resistente (ente espropriante e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza di occupazione d’urgenza e gli ulteriori atti della procedura espropriativa, sostenendo che la scelta dei loro terreni per la realizzazione del tracciato ferroviario fosse affetta da difetto di motivazione e di istruttoria e da palese irragionevolezza. In particolare, hanno dedotto che l’amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato due soluzioni progettuali alternative, ritenute altrettanto valide e meno pregiudizievoli, consistenti nell’adeguamento della viabilità esistente o nella realizzazione della nuova viabilità su aree libere, in larga parte comunali. Le ricorrenti del ricorso n. 239 del 2025 hanno inoltre denunciato la violazione degli artt. 22 e 22-bis del d.P.R. n. 327/2001, per non avere ricevuto la comunicazione preventiva del procedimento ablatorio. Nel corso del giudizio i ricorrenti hanno anche chiesto una verificazione sulla congruità, anche economica, del progetto. R.F.I. ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Sardegna in favore del TAR Lazio – Roma, oltre all’inammissibilità e infondatezza dei ricorsi.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi, ritenendoli connessi perché aventi a oggetto i medesimi atti ablatori, e ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale. Sebbene R.F.I. e il Commissario Straordinario avessero sede a Roma, la controversia rientra nella competenza inderogabile del TAR Sardegna ai sensi dell’art. 13, comma 1, c.p.a., poiché gli effetti diretti degli atti impugnati sono limitati al territorio regionale e, in concreto, ai terreni situati nel Comune di Olbia. Nel merito, il Collegio ha respinto le censure relative alla mancata valutazione delle alternative progettuali, rilevando che tali alternative erano state esaminate nella relazione istruttoria del 20 aprile 2023 e poi recepite nella determinazione conclusiva della conferenza di servizi. L’amministrazione aveva motivato il rigetto evidenziando il rischio di allagamento delle aree alternative, la necessità di sopraelevare la viabilità, il rispetto di un franco minimo di cinque metri rispetto all’opera ferroviaria e l’incompatibilità dell’eventuale innalzamento del piano ferroviario con la galleria artificiale necessaria per il sottopasso della SS 597. Le modifiche al PAI intervenute successivamente all’adozione degli atti impugnati non incidono sulla loro legittimità, che deve essere valutata con riferimento alla situazione giuridica e fattuale esistente al momento dell’adozione. Il sindacato giurisdizionale sulle scelte localizzative dell’opera, connotate da ampia discrezionalità, è limitato ai casi di evidente irragionevolezza o travisamento, non ravvisati nel caso concreto. Per la stessa ragione è stata respinta la richiesta di verificazione, poiché avrebbe riguardato profili di merito della scelta amministrativa. È stata inoltre respinta la censura relativa alla mancata comunicazione preventiva alle ricorrenti del secondo giudizio: R.F.I. aveva individuato gli aventi diritto sulla base delle risultanze catastali, criterio ritenuto consentito, e comunque le interessate, una volta venute a conoscenza della procedura, avevano aderito alle osservazioni già formulate dagli altri proprietari, sicché la denunciata omissione non aveva concretamente inciso sull’esito del procedimento. I ricorsi sono stati definitivamente respinti, con compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, c.p.a.
Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede
La competenza territoriale inderogabile del TAR del luogo in cui si producono gli effetti diretti dell’atto prevale sul criterio fondato sulla sede dell’amministrazione quando tali effetti sono limitati al territorio regionale.
art. 22 d.P.R. n. 327/2001
La censura relativa alla comunicazione preventiva del procedimento ablatorio è stata respinta, anche in considerazione dell’individuazione degli aventi diritto sulla base delle risultanze catastali e dell’assenza di concreta incidenza dell’omissione denunciata sull’esito procedimentale.
art. 22-bis d.P.R. n. 327/2001
La doglianza relativa al contraddittorio preventivo nell’occupazione d’urgenza è stata ritenuta infondata per le medesime ragioni riferite alla comunicazione agli aventi diritto e alla sostanziale partecipazione successiva delle interessate.
art. 13 d.P.R. n. 327/2001
La norma è richiamata nel contesto della procedura ablativa relativa alla dichiarazione di pubblica utilità e all’espropriazione, senza che il giudice ne enunci uno specifico principio interpretativo.
Massime di principio
- La competenza territoriale inderogabile del TAR del luogo in cui si producono gli effetti diretti dell’atto amministrativo prevale sul criterio generale della sede dell’amministrazione quando gli effetti del provvedimento sono limitati all’ambito territoriale della regione sede del giudice.
- La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; le sopravvenienze normative o fattuali non possono, di regola, determinare l’illegittimità originaria dell’atto impugnato.
- Le scelte localizzative e progettuali relative alla realizzazione di opere pubbliche, espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di evidente irragionevolezza, travisamento dei fatti o carenza istruttoria effettiva.
- Non sussiste difetto di istruttoria quando le soluzioni progettuali alternative proposte dai proprietari interessati siano state esaminate dall’amministrazione e il loro rigetto sia motivato sulla base di specifiche incompatibilità tecniche e idrauliche.
- Non è ammissibile disporre una verificazione diretta ad accertare la congruità tecnica o economica della soluzione progettuale prescelta quando tale accertamento investirebbe il merito della discrezionalità amministrativa, anziché un profilo di legittimità.
- La mancata comunicazione individuale dell’avvio della procedura ablativa non determina l’annullamento dell’atto quando gli aventi diritto siano stati individuati sulla base di risultanze catastali ritenute attendibili e, comunque, la partecipazione successiva abbia consentito loro di rappresentare sostanzialmente le medesime osservazioni che avrebbero potuto formulare tempestivamente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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