Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 806/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento -del provvedimento -OMISSIS- 21-06-2023 emanato dal Ministero della Difesa – Aeronautica Militare - Comando della Squadra Aerea, nella parte in cui non riconosce l'indennità di servizio aereo di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 56 del 20 aprile 2022 in relazione alle otto ore di intero “turno operativo”; -di ogni altro atto o provvedimento presupposto e/o successivo, anche non noto, che impedisce, esclude ovvero limita i ricorrenti dal percepimento del diritto alla indennità di servizio aereo di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 56 del 20 aprile 2022 - Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate «Triennio 2019-2021» - in relazione all'intero turno lavorativo e alle relative somme; per l'accertamento del diritto all'indennità di servizio aereo in relazione all'intero turno operativo di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 56 del 20 aprile 2022 - Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate «Triennio 2019-2021» - e alle relative somme;

Giustizia amministrativa202313778

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento ministeriale del 21 giugno 2023 che non riconosce l'indennità di servizio aereo in relazione alle otto ore dell'intero turno operativo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui il Ministero della Difesa – Aeronautica Militare – Comando della Squadra Aerea ha negato, limitato o non riconosciuto l'indennità di servizio aereo prevista dall'art. 16 del d.P.R. n. 56 del 20 aprile 2022 con riferimento all'intero turno operativo di otto ore, chiedendo anche l'accertamento del relativo diritto e delle somme spettanti. Dal testo dell'ordinanza non emergono ulteriori specifici motivi di illegittimità dedotti.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ritenuta l'opportunità, per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, di acquisire gli elementi necessari alla decisione, ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a., richiamando anche l'art. 2, comma 2, c.p.a. Ha ordinato al Ministero della Difesa di depositare il provvedimento impugnato, gli atti del procedimento e ogni altro chiarimento o documento utile ai fini del decidere, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Ha inoltre disposto la comunicazione del provvedimento e l'oscuramento delle generalità delle parti.

Norme richiamate

  • art. 16 d.P.R. n. 56 del 20 aprile 2022

    indennità di servizio aereo

    La disposizione è indicata dai ricorrenti quale base normativa del diritto all'indennità di servizio aereo riferita all'intero turno operativo.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento degli incombenti istruttori.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento del potere istruttorio del giudice.

  • art. 1 c.p.a.

    Richiamato in relazione alle esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Indicato quale base per ordinare alla pubblica amministrazione il deposito del provvedimento impugnato, degli atti procedimentali e dei chiarimenti o documenti utili.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Prima di decidere il merito, il giudice amministrativo può ordinare alla pubblica amministrazione il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di ogni chiarimento o documento utile quando tali acquisizioni siano necessarie a garantire celerità, effettività e concentrazione del giudizio.
  • Gli incombenti istruttori disposti dal giudice amministrativo devono essere eseguiti dall'amministrazione entro il termine espressamente fissato nell'ordinanza, decorrente dalla comunicazione del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.