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Sentenza

Sentenza del 13/02/2015 n. 2932 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sostenendo la violazione e falsa applicazione delle norme in materia di INVIM e di imposta di registro. In particolare, ha contestato che i giudici di merito avessero ritenuto generico e ingiustificato il maggior valore di mercato attribuito dall'Ufficio all'immobile, senza considerare adeguatamente gli elementi utilizzati per la stima. L'Agenzia sosteneva che il valore accertato fosse sufficiente a fondare la pretesa tributaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione dei giudici di merito che avevano annullato la pretesa relativa al maggior valore INVIM. È stato ritenuto incongruo il valore attribuito dall'Ufficio perché fondato su indicazioni generiche di mercato e non supportato da dati fattuali verificabili, quali atti di compravendita di immobili con caratteristiche analoghe stipulati nei tre anni anteriori alla data dell'atto. Non sono state liquidate spese, poiché la società contribuente non si è costituita in giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 20 e 31

    Le disposizioni richiamate disciplinano la determinazione e l'accertamento del valore rilevante ai fini INVIM. La stima dell'Ufficio deve essere adeguatamente motivata e fondata su elementi concreti e verificabili.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52

    In materia di imposta di registro, il valore accertato dall'Amministrazione deve essere sostenuto da elementi idonei a dimostrare il reale valore venale del bene. Non è sufficiente un richiamo generico ai valori di mercato, in assenza di dati comparativi specifici.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La norma consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nel caso concreto, la censura dell'Agenzia è stata ritenuta infondata.

Massime di principio

  • Un accertamento del maggior valore di un immobile non può fondarsi soltanto su affermazioni generiche relative ai valori di mercato: l'Amministrazione deve indicare elementi concreti, verificabili e coerenti con le caratteristiche del bene.
  • Gli atti di compravendita di immobili comparabili, soprattutto se anteriori di un periodo temporalmente vicino alla data dell'atto, costituiscono un importante elemento probatorio per sostenere la stima del valore venale.
  • Quando l'Ufficio omette di riportare o produrre i dati utilizzati per la comparazione, il giudice può ritenere non adeguatamente motivato o provato il maggior valore accertato.
  • L'onere di dimostrare i fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria grava sull'Amministrazione finanziaria; il contribuente può contestare l'accertamento evidenziando la genericità o l'assenza di prova dei criteri estimativi.
  • La conferma di una decisione favorevole al contribuente non comporta necessariamente la condanna alle spese quando il contribuente non si è costituito nel giudizio.

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