Cassazione Civile, Ordinanza n. 40923/2021 del 21/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2000, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione una plusvalenza non dichiarata derivante dalla cessione, in data 13 dicembre 2000, di un'area edificabile nel Comune di Martina Franca, qualificata come reddito soggetto a tassazione separata ai sensi dell'art. 67, comma 1, TUIR. Il contribuente aveva contestato sia che parte del bene fosse insuscettibile di vocazione edificatoria, sia il criterio di calcolo della plusvalenza. La CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso, rideterminando la plusvalenza tassabile; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: (1) motivazione apparente e violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per mancata descrizione del percorso logico della decisione di appello; (2) violazione degli artt. 81 e 82 TUIR, sostenendo che le plusvalenze da cessione onerosa di immobili suscettibili di utilizzazione edificatoria costituiscono redditi diversi secondo la disciplina pro tempore.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato per motivazione apparente della sentenza della CTR. Ha osservato che la decisione di merito non consentiva di individuare con precisione il valore iniziale del terreno assunto a base del ragionamento, risultando anche incongruo rispetto al valore considerato dalla CTP; inoltre, la sentenza di appello non indicava i motivi di gravame dell'Ufficio, impedendo di verificare se vi fosse stato un autonomo esame critico e non una mera adesione acritica alla pronuncia di primo grado. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Puglia, Sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili suscettibili di utilizzazione edificatoria rientrano, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, tra i redditi diversi.
art. 81 TUIR
Richiamato dall'Ufficio a sostegno della disciplina delle plusvalenze immobiliari come redditi diversi.
art. 82 TUIR
Richiamato dall'Ufficio a sostegno della disciplina delle plusvalenze immobiliari come redditi diversi.
art. 111 Cost.
La motivazione della sentenza deve essere tale da rendere controllabile il ragionamento del giudice; la sua assenza o apparenza integra vizio denunciabile in cassazione.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve essere motivata in modo non apparente; la mancata esposizione del ragionamento decisorio ne determina la nullità denunciabile in cassazione.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4
Sono i parametri di impugnazione invocati per denunciare, rispettivamente, violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 3
È il parametro di legittimità invocato per la denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 82 TUIR.
Massime di principio
- Sussiste motivazione apparente quando la sentenza non consente di ricostruire gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione o li espone in modo tale da impedire ogni controllo sulla logicità e completezza del ragionamento.
- Nel giudizio tributario la motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice richiama in modo comprensibile i contenuti degli atti e del provvedimento richiamato; non è sufficiente un'adesione acritica alla decisione di primo grado.
- La sentenza d'appello deve consentire di verificare quali siano stati i motivi di impugnazione e quale sia stato l'autonomo vaglio critico del giudice di secondo grado; in mancanza, la decisione è affetta da vizio di motivazione.
- Quando il primo motivo di ricorso è accolto per vizio processuale della sentenza impugnata, il motivo di merito resta assorbito.
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