Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36207/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore aveva convenuto davanti al giudice del lavoro di Milano il consolato generale di uno Stato estero, chiedendo l'accertamento di un rapporto di lavoro asseritamente intercorso dal 1992 al 2013, lo svolgimento di mansioni di interprete e segretario personale del console, la qualificazione del rapporto secondo il c.c.n.l. per dipendenti di ambasciate e consolati, nonché la regolarizzazione del rapporto per il periodo anteriore al 23 dicembre 1999 e il pagamento di differenze retributive e di trattamento di fine rapporto. Il consolato ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano e ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo che la riqualificazione del rapporto e la decisione sulle domande economiche avrebbero inciso su atti e comportamenti espressivi di poteri sovrani di autorganizzazione dello Stato estero, soprattutto considerata la natura confidenziale e diplomatica delle mansioni svolte.

La decisione

La Corte di cassazione, Sezioni Unite, ha rigettato il regolamento preventivo di giurisdizione e ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano. Ha ritenuto che la controversia riguardasse solo aspetti patrimoniali del rapporto di lavoro e che la decisione richiesta non implicasse apprezzamenti o statuizioni idonei a interferire con i poteri sovrani di autorganizzazione dello Stato estero. Le spese del regolamento sono state rimesse al giudice del merito.

Norme richiamate

  • art. 41 c.p.c.

    Il regolamento preventivo di giurisdizione è proponibile finché il giudizio di merito è pendente, senza un termine iniziale legato a uno specifico grado di sviluppo del procedimento.

  • art. 380-ter c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero.

  • art. 10 Cost.

    La regola consuetudinaria sull'immunità ristretta dello Stato estero è recepita nell'ordinamento italiano per il tramite del richiamo dell'art. 10 Cost.

  • art. 11 della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni

    "Contratti di lavoro"; "Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente un contratto di lavoro tra lo Stato e una persona fisica per un lavoro eseguito o da eseguirsi, interamente o in parte, sul territorio dell'altro Stato"

    In materia di contratti di lavoro, lo Stato estero non può in linea di principio invocare l'immunità giurisdizionale, salvo le eccezioni previste dalla norma e ricondotte alla tutela di specifici interessi sovrani o a particolari qualità del lavoratore.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Non si applica al regolamento di giurisdizione, poiché esso non integra un mezzo di impugnazione.

  • L. 14 gennaio 2013, n. 5

    Ha recepito la Convenzione ONU del 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, richiamata come parametro interpretativo della giurisdizione.

Massime di principio

  • Nelle controversie di lavoro contro Stati esteri o loro rappresentanze in Italia, l'immunità giurisdizionale è esclusa quando la domanda riguarda solo profili patrimoniali del rapporto e la decisione del giudice non interferisce con atti o comportamenti espressione di poteri sovrani di autorganizzazione.
  • L'esenzione dalla giurisdizione nazionale richiede una concreta verifica dell'effetto della decisione richiesta: se il giudizio verte su crediti retributivi, TFR o altre pretese economiche, la giurisdizione italiana sussiste quando non sia coinvolta la sfera sovrana dello Stato estero.
  • Le eccezioni all'immunità nelle controversie di lavoro vanno lette in coerenza con l'art. 11 della Convenzione ONU del 2004 e con il diritto consuetudinario internazionale, tenendo conto della qualità del lavoratore, dell'oggetto della domanda e di eventuali deroghe concordate per iscritto.
  • Il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile finché il giudizio di merito pende e non è soggetto a un termine iniziale ancorato a una fase specifica del processo.
  • Il contributo unificato aggravato previsto per le impugnazioni non si applica al regolamento di giurisdizione, perché tale rimedio non ha natura impugnatoria.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneRetribuzione e TFRGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileLavoroInternazionale privato
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.