Sentenza n. 184/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento della decisione con la quale in data 12 aprile 2023 l’Azienda ULSS n. 6 “-OMISSIS-” ha rigettato l’istanza di rimborso delle cure effettuate all’estero presentata dal ricorrente in data 6 luglio 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rimborso delle spese per prestazioni sanitarie programmate effettuate in Svizzera negli anni 2021 e 2022
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il diniego dell'Azienda ULSS relativo al rimborso di cure effettuate presso una struttura sanitaria svizzera. Il diniego era fondato sulla qualificazione delle prestazioni come cure programmate e non urgenti, sull'assenza di preventiva autorizzazione ai sensi del d.m. 3 novembre 1989 e sull'inapplicabilità della disciplina delle cure transfrontaliere di cui al d.lgs. n. 38/2014, trattandosi di prestazioni eseguite in Svizzera, Stato non appartenente all'Unione europea. L'Azienda ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 1199/1971, determinando la trasposizione del giudizio in sede giurisdizionale. Il ricorrente si è costituito personalmente, chiedendo di proseguire il procedimento in sede straordinaria o, in subordine, di essere ammesso alla difesa personale, e ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 d.P.R. n. 1199/1971 e 48 c.p.a. nella parte relativa alla trasposizione del ricorso straordinario anche quando il ricorrente sia una persona fisica. L'Azienda ha eccepito il difetto di ius postulandi, l'inesistenza dei presupposti per la difesa personale, la tardività del ricorso straordinario, l'irritualità e tardività della riassunzione e l'infondatezza nel merito. Il ricorrente ha inoltre chiesto l'estinzione del giudizio e la restituzione del fascicolo alla sede straordinaria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l'atto di costituzione del ricorrente per difetto di ius postulandi. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, c.p.a., nei giudizi davanti ai TAR il patrocinio di un avvocato è obbligatorio; le deroghe previste dall'art. 23 c.p.a. sono tassative e non suscettibili di interpretazione estensiva o analogica. La controversia, riguardando esclusivamente il diniego di rimborso di spese sanitarie sostenute all'estero, non rientra nelle deroghe concernenti l'accesso, il contenzioso elettorale o il diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari alla libera circolazione e soggiorno negli Stati membri. Il riferimento alle cure transfrontaliere non rende applicabile l'eccezione, anche perché le prestazioni erano state eseguite in Svizzera, Stato non appartenente all'Unione europea. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché il legislatore dispone di discrezionalità nel disciplinare i casi di obbligatorietà del patrocinio e l'assistenza tecnica obbligatoria tutela l'effettività del diritto di difesa e l'eguaglianza delle parti. L'inammissibilità dell'atto di costituzione ha assorbito le ulteriori eccezioni preliminari e impedito l'esame del merito e dell'istanza di estinzione. Il TAR ha escluso anche la restituzione del fascicolo alla sede straordinaria: l'opposizione ex art. 10 d.P.R. n. 1199/1971 determina la definitiva devoluzione della controversia al giudice amministrativo e non consente la regressione al procedimento straordinario. La rimessione degli atti al Ministero ai sensi dell'art. 10, comma 2, è possibile soltanto quando l'inammissibilità in sede giurisdizionale non sia imputabile al ricorrente e l'originario ricorso straordinario sia ammissibile; tale presupposto non ricorre quando l'inammissibilità dipende dalla scelta del ricorrente di costituirsi personalmente senza difensore. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, c.p.a.
Nei giudizi innanzi ai Tribunali amministrativi regionali è obbligatorio il patrocinio di un avvocato, salvo quanto previsto dall'art. 23 c.p.a.
Il patrocinio difensivo davanti al TAR costituisce regola generale e inderogabile, posta a tutela dell'effettività del diritto di difesa e dell'eguaglianza delle parti.
art. 23 c.p.a.
Le ipotesi di difesa personale in materia di accesso, elettorale e libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari sono tassative e non possono essere estese analogicamente.
art. 10 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Il collegio giudicante, qualora riconosca che il ricorso è inammissibile in sede giurisdizionale, ma può essere deciso in sede straordinaria dispone la rimessione degli atti al Ministero competente per l'istruzione dell'affare.
L'opposizione alla trasposizione devolve definitivamente la controversia alla sede giurisdizionale. La restituzione alla sede straordinaria presuppone che l'inammissibilità giurisdizionale non sia imputabile al ricorrente e che l'originario ricorso straordinario sia ammissibile.
art. 48 c.p.a.
È richiamato quale disposizione relativa alla trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario; la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione alla sua applicazione è stata ritenuta manifestamente infondata.
art. 24, comma 2, Cost.
Il patrocinio obbligatorio costituisce espressione della garanzia costituzionale dell'inviolabilità del diritto di difesa.
art. 6 CEDU
Il diritto all'autodifesa non ha carattere assoluto e non impedisce agli ordinamenti di prevedere l'assistenza tecnica obbligatoria.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo davanti al TAR il patrocinio di un avvocato costituisce la regola generale; la difesa personale è ammessa esclusivamente nei casi tassativamente previsti dall'art. 23 c.p.a. e non può essere riconosciuta mediante interpretazione estensiva o analogica.
- La controversia sul diniego di rimborso di spese sanitarie sostenute all'estero non rientra, per il solo fatto di riguardare prestazioni eseguite fuori dall'Italia, nell'eccezione alla difesa tecnica relativa alle controversie sul diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente negli Stati membri.
- Quando l'amministrazione propone opposizione ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 1199/1971, la controversia è definitivamente devoluta alla sede giurisdizionale e non può regredire alla sede del ricorso straordinario.
- La rimessione degli atti al Ministero ai sensi dell'art. 10, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971 presuppone congiuntamente che l'inammissibilità in sede giurisdizionale non sia imputabile al ricorrente e che l'originario ricorso straordinario sia ammissibile; tale rimedio non opera quando l'inammissibilità derivi dalla mancata nomina del difensore da parte del ricorrente.
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