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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7059/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso del Pubblico Ministero denunciava l'insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato quanto alla valutazione della gravità indiziaria. In particolare si contestava che il Tribunale avesse considerato il dato della cella agganciata dall'utenza di Perrotta come elemento "isolato", senza valutare nel loro insieme e nel dinamismo le intercettazioni, i tabulati, la geolocalizzazione, le sequenze delle chiamate e gli altri riscontri (anche la ricostruzione contenuta nell'ordinanza genetica che aveva applicato la misura cautelare), elementi che, congiuntamente, secondo il PM, conferiscono rilevanza indiziaria.

La decisione

La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Roma per un nuovo esame. Ha ritenuto che, sebbene non fosse applicabile la disposizione transitoria dell'art. 1, comma 1-bis, d.l. 30.09.2021 n.132 (perché i dati erano stati acquisiti dopo l'entrata in vigore della norma), il gravame del PM era fondato in ordine all'insufficienza motivazionale del provvedimento impugnato: il Tribunale dovrà dunque riesaminare la gravità indiziaria tenendo conto di tutti gli elementi e del dinamismo delle prove indicati dal Pubblico Ministero e della ricostruzione contenuta nell'ordinanza genetica.

Norme richiamate

  • d.l. 30 settembre 2021, n. 132, art. 1, comma 1-bis (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178)

    I dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi

    La Corte rileva che la norma transitoria non è applicabile al caso concreto perché i dati sono stati acquisiti dopo l'entrata in vigore della disposizione; quindi non si pone il limite di utilizzo previsto per i dati acquisiti anteriormente.

  • Principio giurisprudenziale sulla valenza indiziaria della geolocalizzazione e degli elementi telefonici

    valore indiziario alla geolocalizzazione ricavabile dal sistema di intercettazione della telefonia mobile unitamente ad altri elementi corroboranti quali i tabulati e i contatti intercorsi con i correi

    La giurisprudenza ammette che la geolocalizzazione e i dati telefonici possano assumere valore indiziario, non solo in forma statica ma anche considerati nel loro "dinamismo" e in connessione con altri elementi probatori; però la valutazione deve essere adeguatamente motivata e collegata al quadro probatorio complessivo.

Massime di principio

  • La geolocalizzazione e i tabulati telefonici possono avere valore indiziario significativo se valutati nel loro insieme e nel dinamismo (sequenza delle chiamate, orari, spostamenti), non se considerati come dati isolati
  • Quando la legge transitoria limita l'uso di dati telefonici acquisiti anteriormente a una certa data, occorre prima verificare la riferibilità temporale dell'acquisizione; se i dati sono stati acquisiti dopo l'entrata in vigore la limitazione non si applica
  • Il giudice deve motivare in modo completo la valutazione della gravità indiziaria collegando gli elementi tecnici (geolocalizzazione, tabulati) con elementi fattuali e logici (contatti, movimenti, video, conoscenze tra indagati); la mera enunciazione di un elemento isolato può rendere la motivazione insufficiente
  • La mancata considerazione della ricostruzione contenuta nell'ordinanza genetica che ha portato all'applicazione di una misura cautelare può costituire motivo di annullamento e rinvio per nuovo esame
  • In casi analoghi il pubblico ministero può ottenere il riesame se dimostra che il giudice ha trascurato aspetti probatori rilevanti o non ha adeguatamente valutato la portata complessiva e dinamica degli indizi

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