Cassazione Civile, Ordinanza n. 14885/2024 del 28/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da una sequenza di trasferimenti e trascrizioni aventi a oggetto un immobile in Adelfia. Un soggetto aveva acquistato l'immobile con atto di vendita del 1991 e ne aveva avuto il possesso. Successivamente, una società aveva acquistato lo stesso bene nel 2002 in forza di una sentenza ex art. 2932 c.c. ottenuta a seguito di domanda giudiziale trascritta prima della vendita del 1991. L'acquirente originario aveva quindi agito per far dichiarare l'usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c., sostenendo di avere posseduto in buona fede per oltre dieci anni in forza di titolo astrattamente idoneo. La società convenuta si era opposta e aveva chiesto il rilascio del bene e il risarcimento dei danni; era stata anche chiamata in causa in manleva il notaio rogante. Il Tribunale aveva respinto la domanda di usucapione e accolto la riconvenzionale di rilascio, ritenendo che l'acquisto originario fosse avvenuto dal vero proprietario. In appello, invece, l'erede dell'originario attore aveva ottenuto la riforma della decisione e la declaratoria di acquisto per usucapione breve, sul presupposto che la sentenza ex art. 2932 c.c. retroagisse alla trascrizione della domanda, rendendo il dante causa non proprietario già al momento della vendita del 1991. La società soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 1159, 2932 e 2652 n. 2 c.c., sostenendo che la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. ha efficacia ex nunc, solo dal giudicato, e che la trascrizione della domanda ha effetto solo prenotativo nei conflitti con aventi causa, senza anticipare il trasferimento tra le parti; pertanto mancava il presupposto dell'acquisto a non domino necessario per l'usucapione abbreviata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la sentenza costitutiva resa ex art. 2932 c.c. produce effetti traslativi solo dal passaggio in giudicato e che, sino a quel momento, il promittente venditore resta proprietario e possessore del bene. Da ciò deriva che non può configurarsi usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. quando l'acquisto sia avvenuto dall'effettivo proprietario. La decisione della Corte d'appello, che aveva valorizzato una retroazione degli effetti alla trascrizione della domanda, è stata quindi cassata. Il giudizio è stato rinviato alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 1159 c.c.
L'usucapione abbreviata è configurabile solo se l'acquisto proviene da chi non era proprietario, con titolo astrattamente idoneo, valido e trascritto; non è applicabile se il bene è stato acquistato dal vero proprietario.
art. 2932 c.c.
La sentenza costitutiva di esecuzione in forma specifica produce effetti traslativi solo dal passaggio in giudicato, con efficacia ex nunc.
art. 2652 n. 2 c.c.
La trascrizione della domanda giudiziale ha funzione prenotativa nei conflitti con gli aventi causa, ma non anticipa gli effetti traslativi della sentenza tra le parti.
Massime di principio
- La sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. ha efficacia traslativa solo dal giudicato: prima di tale momento il promittente venditore resta proprietario del bene.
- La trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica opera sul piano del conflitto tra formalità, ma non determina una retrodatazione degli effetti del trasferimento tra le parti.
- L'usucapione abbreviata richiede un acquisto a non domino; se l'acquisto è stato effettuato dall'effettivo proprietario, il presupposto manca e il termine decennale non può operare.
- L'errore nella indicazione o nella percezione di una formalità trascritta può rilevare eventualmente ai fini della responsabilità risarcitoria di chi abbia causato il pregiudizio, ma non può alterare la regola di prevalenza dei titoli secondo l'effetto prenotativo della prima trascrizione.
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