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Sentenza

Sentenza n. 7182/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600680

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania n. 7480/2025, che aveva dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti contro gli atti comunali relativi all’immobile destinato alla sede farmaceutica n. 297 e contro le proroghe regionali del termine per l’apertura

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (farmacia concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La società, avente causa della farmacia originaria ricorrente, ha appellato la sentenza del TAR che aveva dichiarato inammissibili le impugnazioni relative alla deliberazione della Giunta comunale di Napoli n. 28 del 1° febbraio 2024, concernente la riqualificazione a uso pubblico e la concessione dell’immobile comunale di via Pacioli n. 91 alla farmacia assegnataria della sede n. 297, e ai decreti regionali di proroga del termine di apertura. Ha contestato la carenza di legittimazione e interesse rilevata dal TAR, deducendo che l’annullamento degli atti avrebbe potuto comportare una nuova procedura per coprire la sede, e richiamando la vicinitas commerciale, la lesione della concorrenza e la mancata indizione di una nuova procedura pubblica. Ha inoltre denunciato l’omessa pronuncia sui motivi di merito e li ha riproposti: violazione della disciplina comunale di assegnazione degli immobili e delle regole di evidenza pubblica; incompatibilità urbanistica dell’intervento e contrasto con la disciplina delle attrezzature di quartiere; vizi di istruttoria e motivazione della deliberazione comunale; illegittimità delle proroghe regionali, anche in ragione della pendenza del contenzioso sull’immobile. Le amministrazioni e la farmacia assegnataria hanno chiesto il rigetto dell’appello.

La decisione

L’appello è accolto limitatamente alla statuizione sull’ammissibilità: il Consiglio di Stato ha riconosciuto che i farmacisti operanti nel territorio comunale possono avere un interesse strumentale alla riedizione del potere, poiché la caducazione degli atti che mantengono l’assegnazione può determinare una nuova attività amministrativa per coprire la sede vacante. La sentenza è quindi riformata nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado. Esaminate le censure assorbite, il Collegio ha dichiarato inammissibili quelle contro il decreto regionale n. 138 del 7 aprile 2023 e le precedenti proroghe, perché già efficaci e conosciute, ma non impugnate nel termine decadenziale: non è possibile rimettere in discussione atti consolidati impugnando successivi atti applicativi o consequenziali. Ha respinto nel merito le censure contro il decreto regionale n. 147 del 3 aprile 2024: l’individuazione dell’immobile e la necessità di completarne l’adeguamento giustificavano la proroga, senza manifesta irragionevolezza o errori istruttori immediatamente percepibili. Ha respinto le censure contro il decreto n. 206 del 4 aprile 2025, ritenendo adeguatamente motivata la proroga con la pendenza del contenzioso sulla disponibilità dell’immobile e non decisiva l’assenza di misure cautelari; la scelta rientrava nella discrezionalità regionale di contemperare gli interessi coinvolti. Ha respinto anche le censure contro la deliberazione comunale n. 28/2024: essa non assegnava nuovamente la sede, già attribuita nel 2019, ma individuava una soluzione localizzativa per consentire l’insediamento; i pareri degli uffici attestavano la compatibilità urbanistica e con il vincolo di uso pubblico, e non sono emersi travisamenti, manifesta illogicità o macroscopica irragionevolezza. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.

Massime di principio

  • Il farmacista operante nel territorio comunale può avere un interesse differenziato e qualificato, almeno strumentale, a impugnare gli atti che consentono il mantenimento dell’assegnazione di una sede farmaceutica, quando il loro eventuale annullamento possa determinare una nuova attività amministrativa per la copertura della sede rimasta vacante; la mancata partecipazione alla procedura originaria non esclude, da sola, tale interesse.
  • Un provvedimento successivo non consente di riaprire i termini per contestare atti precedenti già efficaci e conosciuti: le censure contro questi ultimi sono inammissibili se non proposte tempestivamente, e gli atti ormai consolidati non possono essere rimessi in discussione mediante l’impugnazione di atti applicativi o consequenziali.
  • La proroga del termine di apertura di una sede farmaceutica può essere giustificata dall’individuazione di un immobile concretamente destinabile all’esercizio e dalla necessità di completarne l’adeguamento, se la valutazione amministrativa non presenta manifesta irragionevolezza o errori istruttori immediatamente percepibili.
  • La pendenza di controversie sulla disponibilità dell’immobile destinato a una farmacia può giustificare, nell’esercizio della discrezionalità amministrativa e nel bilanciamento degli interessi, un’ulteriore proroga del termine di apertura, anche in assenza di provvedimenti cautelari sospensivi.
  • Quando una sede farmaceutica sia già stata definitivamente assegnata, l’individuazione successiva di un immobile per consentire l’effettivo insediamento dell’assegnatario non costituisce, di per sé, una nuova assegnazione che imponga una nuova procedura comparativa.

Come è indicizzato

MaterieFarmacieAppelloLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorso
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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